Trib. Brescia, sentenza 25/07/2024, n. 3239

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Sul provvedimento

Citazione :
Trib. Brescia, sentenza 25/07/2024, n. 3239
Giurisdizione : Trib. Brescia
Numero : 3239
Data del deposito : 25 luglio 2024

Testo completo

R.G. n. 7012/2021
TRIBUNALE ORDINARIO DI BRESCIA
Sezione Famiglia CIVILE
Il Tribunale Ordinario di Brescia, in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti magistrati:
A T Presidente
C G Giudice relatrice
F R Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. R.G. 7012/2021, avente come oggetto “divorzio contenzioso – scioglimento del matrimonio”, promossa da
(C.F. ), elettivamente domiciliato a Chiari (BS), Parte_1 C.F._1
presso lo studio dell'Avv. P R, che lo rappresenta e difende come da procura in calce al ricorso
RICORRENTE
contro
(C.F. ), elettivamente domiciliata ad Iseo (BS), presso lo CP_1 C.F._2 studio dell'Avv. S A, che la rappresenta e difende come da procura in calce alla memoria difensiva
RESISTENTE
Con l'intervento del Pubblico Ministero
CONCLUSIONI
Per parte ricorrente: “- In via principale: 1) Dichiararsi la cessazione degli effetti civili del matrimonio civile contratto in Iseo (BS) in data
28.7.1998 e trascritto nel Registro Atti di Matrimonio del Comune di Castelli Calepio (anno 1998, atto n. 05, Parte II, Serie C), tra il ricorrente Sig. , nato a Monte Isola (BS) il Parte_1
14.8.1964 e la Sig.ra , nata a Iseo (BS) il 28.7.1972 e ordinarsi all'Ufficiale dello Stato CP_1
Civile dei predetti comuni la trascrizione della emananda sentenza;

- Nel merito:
a) disattendersi qualunque richiesta di assegno divorzile e/o di ulteriori cautele nei confronti del ricorrente quanto al pagamento degli oneri di mantenimento della coniuge resistente Sig.ra CP_1
;

[...]
b) disporre, a conferma dei provvedimenti provvisori emanati in data 21.12.2021 la revoca definitiva del contributo fissato per il mantenimento della figlia ;
Persona_1

c) disporre altresì la revoca definitiva dell'assegno versato al figlio , con effetto a Controparte_2
partire dalla data del presente ricorso;

d) revocarsi definitivamente i provvedimenti ex art. 156 c.c. attualmente vigenti a carico della datrice di lavoro del ricorrente con sede a 25058 Sulzano (BS). Parte_2
- In via istruttoria reiterazione delle istanze già formulate e rigettate dal Giudice Istruttore con revoca della relativa ordinanza”;

Per parte resistente: “Voglia l'Ill.mo Tribunale adito ogni avversa istanza disattesa:
Nel merito: pronunciare lo scioglimento del matrimonio civile contratto da e , Parte_1 CP_1
stabilendo, a carico di , un assegno divorzile in favore di nella misura Parte_1 CP_1 di €.120,00 (o in quella diversa misura ritenuta di giustizia).
In ogni caso: con vittoria di spese e compensi professionali di causa.
In via istruttoria: reiterazione delle istanze già formulate e rigettate dal Giudice Istruttore”.

CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA
DECISIONE
Con ricorso depositato in data 11.6.2021, deduceva di aver contratto matrimonio Parte_1
civile con ad Iseo (BS) il giorno 28.7.1998, iscritto nel registro degli atti di matrimonio CP_1
del predetto Comune al n. 8, parte I, anno 1998, unione dalla quale erano nati i figli (in data Per_1
26.8.1998) e (in data 14.12.1999). CP_2
Il ricorrente aggiungeva che la separazione era stata pronunciata dal Tribunale di Brescia con decreto di omologa emesso all'esito della camera di consiglio del 12.2.2008, dopo la comparizione personale delle parti dinanzi al Presidente delegato all'udienza svoltasi in pari data, che, per quanto in questa sede di interesse, prevedeva, a carico del un contributo al mantenimento dei figli pari ad € Parte_1
500,00 mensili complessivi, oltre al 50% delle spese straordinarie, e un contributo al mantenimento della moglie pari ad € 100,00 mensili.
Il ricorrente rappresentava di lavorare come operaio edile specializzato e di aver avuto difficoltà nel pagare le somme poste a suo carico in sede di separazione, che, applicato l'aggiornamento ISTAT, erano pari ad € 667,00 mensili e versate direttamente dal proprio datore di lavoro alla la quale, CP_1
ormai da cinque/sei anni alla data di deposito del ricorso di divorzio, aveva instaurato una stabile convivenza con altro uomo e svolgeva lavoretti domestici presso privati, godendo, di fatto, di un reddito proprio. Il aggiungeva che il figlio aveva abbandonato da tempo gli studi e Parte_1 CP_2
che, dal giorno 1.9.2019, lavorava saltuariamente con la qualifica di apprendista cameriere presso un esercizio situato al Franciacorta Outlet Village, mentre la sorella aveva terminato gli studi e, dal Per_1
7.1.2020, lavorava con la qualifica di operaia presso la Soc. Agricola Green Flor S.s. di Foresto Sparso
(BG), oltre a convivere, dal mese di luglio 2020, con il proprio compagno, col quale aveva costituito un nuovo nucleo familiare.
Il ricorrente chiedeva, quindi, la pronuncia del divorzio con revoca del contributo al mantenimento dei figli maggiorenni e rigetto dell'eventuale domanda di assegno divorzile formulata dalla resistente.
La resistente compariva all'udienza presidenziale del 21.12.2021 per aderire alla domanda di scioglimento del matrimonio, ma per contestare sia la propria convivenza con il nuovo compagno, col quale ammetteva, tuttavia, di avere una stabile relazione, sia la raggiunta autosufficienza economica del figlio che ammetteva, tuttavia, essere stato assunto a tempo determinato, dal CP_2
Contro maggio 2021 al 30.4.2022, presso la .
La resistente, quindi, chiedeva la pronuncia del divorzio, con conferma del contributo al mantenimento di nella misura di € 290,00 mensili, e con il riconoscimento di un assegno CP_2 divorzile di € 120,00 mensili in proprio favore.
All'esito dell'udienza presidenziale, in via provvisoria ed urgente, veniva revocato il contributo al mantenimento di , ma venivano confermati i contributi a favore di seppure nella ridotta Per_1 CP_2 misura di € 100,00 mensili, considerata la precarietà del suo lavoro, e a favore della nella CP_1 misura attualizzata ad € 107,00 mensili.
A seguito di un'istruttoria esclusivamente documentale, dopo il rigetto delle prove richieste dalle parti, all'udienza del 13.9.2023, celebrata in modalità cartolare, le parti rassegnavano le conclusioni trascritte in epigrafe e la causa veniva rimessa al Collegio per la decisione, con concessione dei termini ex art. 190