Trib. Latina, sentenza 14/11/2024, n. 1261

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Sul provvedimento

Citazione :
Trib. Latina, sentenza 14/11/2024, n. 1261
Giurisdizione : Trib. Latina
Numero : 1261
Data del deposito : 14 novembre 2024

Testo completo

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

IL TRIBUNALE DI LATINA Sezione Lavoro in persona del giudice del lavoro V A ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al numero 3575 nel ruolo generale dell'anno 2023 promossa da
, rappresentato e difeso dall'Avv.to P L. Parte_1
CONTRO
Controparte_1
, in persona del legale
[...] rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dalla dr.ssa M G L.
MOTIVI DELLA DECISIONE

1. La presente sentenza, pronunciata all'esito dell'udienza svolta ex art. 127 ter, c.p.c., depositata in via telematica, viene redatta senza la concisa esposizione dello svolgimento del processo e con una motivazione limitata alla succinta enunciazione dei fatti rilevanti della causa e delle ragioni giuridiche della decisione, anche con riferimento a precedenti conformi, così come previsto dagli artt. 132 n. 4) c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c. nonché sulla scorta del criterio della “ragione più liquida”, in forza del quale la causa può essere definita sulla base di una questione ritenuta di più agevole soluzione, in quanto assorbente, senza che sia necessario esaminare tutte le questioni in contestazione tra le parti (v. Cass. sez. VI-L ord. 28/05/2014, n. 12002, Cass. sez. un. 9936/14;
in senso conforme da ultimo Cass. n. 25509/2014 e Cass. n. 27953/2018).

2. Con ricorso depositato in data 06.11.2023, la parte ricorrente in epigrafe conveniva in giudizio il , anche nelle sue articolazioni territoriali, al fine di Controparte_1 sentire accogliere le seguenti conclusioni:


1. Accertare e dichiarare il diritto del ricorrente all'assegnazione della carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione docenti ex art. 1 comma 121 della Legge 13.07.15 n. 107 in relazione agli anni di servizio a tempo determinato negli anni scolastici sopra indicati
.

2. Accertare e dichiarare il diritto del ricorrente all'accredito in suo favore di € 500,00 per ciascuna annualità di servizio prestato negli anni scolastici sopra elencati, quale contributo per la formazione della ricorrente;



3. per l'effetto condannare l'amministrazione convenuta all'accredito in favore di del docente sul costituendo borsellino elettronico, o in alternativa, mediante pagamento, anche a titolo risarcitorio, in favore di della somma di €. 3.000,00 (anno Parte_1 scolastico 2019/2020 - anno scolastico 2020/2021 - anno scolastico 2021/2022 – anno scolastico 2022/2023)”
Il tutto con il favore delle spese di lite, da distrarsi in favore del procuratore dichiaratosi antistatario.

3. Si costituiva tardivamente in giudizio il chiedendo la reiezione della pretesa CP_1 ex adverso formulata, in quanto asseritamente infondata in fatto e in diritto ed eccependo altresì la prescrizione parziale dei crediti rivendicati.

4. Si rappresenta che in sede di note di trattazione scritta per la prima udienza l'Avv. Libertini ha chiarito il petitum immediato, indicando che la somma di € 3.000 richiesta deve ritenersi riferita alle seguenti annualità: anno scolastico 2016/2017 – anno scolastico 2017- 2018- anno scolastico 2018/2019 - anno scolastico 2019/2020: - anno scolastico 2020/2021 - anno scolastico 2021/2022- anno scolastico 2022-2023.

5. Istruita documentalmente, la causa veniva trattata e contestualmente decisa all'odierna udienza (celebrata con modalità di trattazione scritta), mediante deposito telematico della sentenza completa di contestuale motivazione.

6. Il ricorso è fondato e deve trovare accoglimento per le ragioni di seguito concisamente esplicitate.

7. Deve prioritariamente essere affermata la giurisdizione dell'intestato Tribunale, atteso che parte ricorrente agisce non per ottenere l'annullamento di atti di macro-organizzazione, bensì per conseguire riconoscimento di un diritto soggettivo che assume derivi direttamente dalla legge, da interpretare in conformità al principio di parità di trattamento tra lavoratori a tempo indeterminato e lavoratori precari, sancito dalla direttiva europea 1999/70/CE.

8. Sempre in via preliminare deve rilevarsi come la parte ricorrente abbia documentato di non essere fuoriuscita dal sistema scolastico (cfr. documentazione allegata alle note del 08.11.2024), in tal guisa rendendo effettivamente prospettabile un concreto ed attuale pregiudizio alla propria professionalità laddove perduri l'inibizione alla fruizione della carta, circostanza, questa, che radica l'interesse attoreo a coltivare il presente giudizio. Sul punto, la Suprema Corte di Cassazione, nella recente sentenza n. 29961/2023 (cui si farà ampio rinvio anche nel prosieguo del percorso motivazionale) ha avuto modo di chiarire che “nel caso di docenti precari cui la Carta non sia stata attribuita tempestivamente, impone di connettere l'effetto estintivo non all'ultimarsi della supplenza, ma alla fuoriuscita di essi dal sistema scolastico. È infatti in quel momento che si verifica il venir meno dell'interesse bilaterale alla formazione che governa appunto il momento estintivo del diritto alla fruizione delle utilità conseguenti all'attribuzione della Carta Docente”.

9. Non può essere vagliata, invece, l'eccezione di prescrizione sollevata ancora in via preliminare dal resistente, il quale, essendosi costituito tardivamente nel presente CP_1 giudizio, è incorso nelle decadenze di cui all'art. 416 c.p.c.
10. Ciò posto, volgendo allo scrutinio del merito della controversia, giova prima di tutto ricostruire brevemente il dettato normativo inerente al beneficio rivendicato in ricorso, denominato “Carta Elettronica del Docente” e, di seguito, anche solo “Carta”. L'art. 1, comma 121, L. 107/2015 che ha introdotto la carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente, così dispone: “Al fine di sostenere la formazione continua dei docenti e di valorizzarne le competenze professionali, è istituita, nel rispetto del limite di spesa di cui al comma 123, la Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente di ruolo delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado. La Carta, dell'importo nominale di euro 500 annui per ciascun anno scolastico, può essere utilizzata per l'acquisto di libri e di testi, anche in formato digitale, di pubblicazioni e di riviste comunque utili all'aggiornamento professionale, per l'acquisto di hardware e software, per l'iscrizione a corsi per attività di aggiornamento e di qualificazione delle competenze professionali, svolti da enti accreditati presso il Controparte_2
, a corsi di laurea, di laurea magistrale, specialistica o a ciclo unico, inerenti
[...] al profilo professionale, ovvero a corsi post lauream o a master universitari inerenti al profilo professionale, per rappresentazioni teatrali e cinematografiche, per l'ingresso a musei, mostre ed eventi culturali e spettacoli dal vivo, nonché per iniziative coerenti con le attività individuate nell'ambito del piano triennale dell'offerta formativa delle scuole e del Piano nazionale di formazione di cui al comma 124. La somma di cui alla Carta non costituisce retribuzione accessoria né reddito imponibile.”. Con previsione del tutto coerente, il DPCM n. 32313 del 25.09.2015, adottato ai sensi del comma 122, nel definire le modalità di assegnazione e di utilizzo della Carta, ha indicato come suoi destinatari i docenti di ruolo a tempo indeterminato delle scuole statali. Altresì la nota del n. 15219 del 15.10.15, nel fornire alcune indicazioni Controparte_1 operative in ordine alla Carta, ha ribadito la sua assegnazione unicamente ai docenti di ruolo, escludendo, invece, i docenti a tempo determinato. Le disposizioni in esame, quindi, prevedono coerentemente tra loro l'assegnazione della carta elettronica al solo personale docente di ruolo assunto con contratto a tempo indeterminato, espungendo dall'alveo dei possibili aventi diritto i docenti assunti dall'amministrazione scolastica con contratto a tempo determinato, in violazione della legge nazionale e di settore propria. La richiamata disciplina, come correttamente rilevato in ricorso, determina una violazione del principio di cui alla clausola 4 dell'Accordo quadro sul lavoro a tempo determinato (CES – UNICE – CEEP) che al 1° comma dispone “Per quanto riguarda le condizioni di impiego, i lavoratori a tempo determinato non possono essere trattati in modo meno favorevole dei lavoratori a tempo indeterminato comparabili per il solo
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