Trib. Bologna, sentenza 10/12/2024, n. 646

TRIB Bologna
Sentenza
10 dicembre 2024
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TRIB Bologna
Sentenza
10 dicembre 2024

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Sul provvedimento

Citazione :
Trib. Bologna, sentenza 10/12/2024, n. 646
Giurisdizione : Trib. Bologna
Numero : 646
Data del deposito : 10 dicembre 2024

Testo completo

N. V.G. 9870/2024

R E P U B B L I C A I T A L I A N A
I n n o m e d e l p o p o l o i t a l i a n o

I l T r i b u n a l e d i B o l o g n a
P R I M A S E Z I O N E C I V I L E
in persona dei magistrati
Dott. Bruno Perla Presidente
Dott.ssa Francesca Neri Componente
Dott.ssa Arianna D'Addabbo Relatore
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A definitiva nella causa civile iscritta al n. 9870/2024 del Ruolo Generale promossa dai coniugi
(c.f. , rappresentata e difesa Parte_1 C.F._1 dall'Avvocato PIROZZI ANNA
e
NI ER (c.f. ), rappresentato e difeso dall'Avvocato C.F._2
BELLUOMO FELICE
con l'intervento del P.M. presso il Tribunale di Bologna

OGGETTO: Separazione consensuale.
IL T R I B U N A L E
Vista la domanda congiunta di separazione proposta dai coniugi con ricorso depositato il 1° agosto
2024;

considerato che

, su richiesta delle parti, l'udienza di comparizione è stata sostituita da note scritte contenenti la dichiarazione di non volersi riconciliare, depositate entro il termine perentorio assegnato unitamente alla documentazione richiesta ex art. 473bis.12, comma 3, c.p.c. rilevato che dall'unione dei coniugi sono nati i figli 09.07.2008) e (05.04.2015);
ER Per_2
pagina 1 di 5
preso atto della volontà inequivoca manifestata dalle parti di non volersi riconciliare;

ritenuto che

le condizioni concordate tra le parti non presentino profili di contrarietà all'ordine pubblico
o a disposizioni di carattere imperativo, rappresentando l'equo contemperamento delle rispettive posizioni, oltre a rispondere agli interessi morali e materiali della prole, in quanto garantiscono ai figli minori un equo apporto di entrambe le figure genitoriali;
visto l'intervento del P.M. in data 28.09.2024;
visto l'art. 473bis.51, comma 4, c.p.c.;

P . Q . M . Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così provvede:

1. PRONUNCIA la separazione personale dei coniugi (nata Parte_1
a VIBO VALENTIA il 20/03/1974) e NI ER (nato a [...] il
28/11/1975) uniti in matrimonio celebrato a ES (VV) il 31/03/2007 trascritto nel registro degli atti di matrimonio del Comune di ES (VV) al n. 2 parte II anno 2007 serie A;

2. OMOLOGA l'accordo raggiunto tra le parti e, per l'effetto, dà atto che la separazione coniugale è sottoposta alle seguenti condizioni:
1) i coniugi vivranno separati con obbligo di mutuo rispetto;

2) i figli e resteranno consensualmente affidati ad entrambi i genitori, con ER Per_2
collocamento privilegiato presso la madre. Tale scelta testimonia la congiunta volontà di entrambi i genitori di non voler escludere uno di essi dalla normale continuazione dei rapporti con i figli , custodendo il diritto dei minori di mantenere un legame equilibrato e continuativo con entrambi, assicurando ai figli , nonostante la crisi coniugale e nonostante la separazione, l'esistenza di una famiglia non più fondata sulla convivenza dei suoi membri, ma sulla capacità dei genitori di continuare a svolgere civilmente il loro ruolo. Il sig. IE potrà tenere con sé i figli e ER
, il mercoledì e venerdì dalle ore 17.00 alle ore 20.30 una settimana;
il martedì ed il giovedì Per_2 dalle ore 17.00 alle ore 20.30 l'altra settimana, nonché
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