Trib. Pisa, sentenza 03/02/2025, n. 47

TRIB Pisa
Sentenza
3 febbraio 2025
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TRIB Pisa
Sentenza
3 febbraio 2025

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Il provvedimento emesso dal Tribunale Ordinario di Pisa, presieduto dalla dott.ssa Santa Spina, riguarda la domanda congiunta di cessazione degli effetti civili del matrimonio tra due coniugi. Le parti hanno richiesto la pronuncia di divorzio, confermando di non aver ripreso la convivenza né di volersi riconciliare, e hanno dichiarato di essere economicamente autosufficienti, rinunciando a qualsiasi pretesa reciproca. Il Pubblico Ministero, intervenuto nel procedimento, non ha opposto nulla all'accoglimento della domanda.

Il Tribunale ha esaminato le condizioni previste dalla legge sul divorzio, constatando il decorso del periodo di separazione ininterrotta e l'impossibilità di ricostituire la comunione materiale e spirituale tra i coniugi. Ha quindi accolto la domanda, dichiarando la cessazione degli effetti civili del matrimonio e stabilendo che non vi sono diritti a mantenimento reciproco. Infine, ha disposto la compensazione delle spese legali tra le parti, in considerazione della loro accordo congiunto. La decisione si fonda su un'interpretazione rigorosa delle norme vigenti, evidenziando la volontà delle parti di chiudere definitivamente il loro legame matrimoniale.

Sul provvedimento

Citazione :
Trib. Pisa, sentenza 03/02/2025, n. 47
Giurisdizione : Trib. Pisa
Numero : 47
Data del deposito : 3 febbraio 2025

Testo completo

N. V.G. 931/2024

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di PISA
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Santa Spina Presidente Relatore dott.ssa Alessandra Migliorino Giudice dott.ssa Giulia Tavella Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 931/2024 promossa da:
(C.F. ) e da Parte_1 C.F._1 Parte_2
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. PULIDORI STEFANO
[...] C.F._2
ed elettivamente domiciliati presso il predetto difensore, Email_1
via Giovanni Pascoli n. 8, Pisa avente ad oggetto: domanda congiunta cessazione effetti civili del matrimonio con l'intervento del PM in sede
CONCLUSIONI
La causa veniva rimessa al Collegio per la decisione sulle conclusioni rassegnate dalle parti con le note depositate nel rispetto dei termini assegnati col decreto a mezzo del quale veniva disposta la trattazione scritta in luogo di quella orale, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., allorquando, hanno congiuntamente dichiarato di rinunciare liberamente a comparire in udienza, di confermare la volontà di voler divorziare alle condizioni di cui al ricorso per la cessazione degli effetti
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