Trib. Torre Annunziata, sentenza 04/11/2024, n. 2006

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Sul provvedimento

Citazione :
Trib. Torre Annunziata, sentenza 04/11/2024, n. 2006
Giurisdizione : Trib. Torre Annunziata
Numero : 2006
Data del deposito : 4 novembre 2024

Testo completo


REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI TORRE ANNUNZIATA SEZIONE LAVORO
Il Tribunale di Torre Annunziata- Sezione del Lavoro - nella persona del magistrato dott.ssa C G, ha pronunziato all'esito del deposito di note scritte e conclusioni la seguente
S E N T E N Z A
nel giudizio iscritto al n. 994/ 2022 del ruolo generale del lavoro vertente
TRA
rappresentato e difeso, in virtù di mandato in calce al ricorso, da avv.to VARRIALE Parte_1 FERDINANDO con cui domicilia VIA EMANUELE CIRILLO , 35 80041 BOSCOREALE
RICORRENTE
E
in proprio e quale l.r. della ditta “ ” e Controparte_1 Controparte_2 CP_3 rappresentati e difesi dagli Avv. V S e C F con cui domiciliano presso lo studio legale in via CARILLI 8 SAN GIUSEPPE VESUVIANO
Resistenti
OGGETTO: lavoro subordinato e differenze retributive
CONCLUSIONI: All'udienza di discussione, a trattazione scritta, sono state rassegnate le conclusioni di cui al verbale.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 19/02/2022 esponeva di avere lavorato alle dipendenze dei Parte_1 convenuti dal 2004 al 2021, svolgendo mansioni di barbiere nei giorni e con gli orari indicati in ricorso, venendo retribuito inizialmente con € 270, per i primi tre anni, e poi con € 300 settimanali e di essere stato regolarizzato solo per un breve periodo, dall'11/7/2017 al 12/07/2018, e dal 26/07/2020 al 31/03/2021 ma come collaboratore domestico alle dipendenze di pur svolgendo sempre le mansioni di barbiere. Si doleva di non avere ricevuto la paga CP_3 prevista per le sue mansioni, e, rivendicando mansioni di livello 3 del CCNL acconciatori e barbieri, il TFR, il pagamento della tredicesima mensilità, ed altre differenze retributive, concludeva chiedendo, previo accertamento della sussistenza di un rapporto di lavoro subordinato con i resistenti per l'intero periodo, la condanna dei convenuti al pagamento della complessiva somma indicata in ricorso per tutte le differenze retributive, comprensive di scatti di anzianità e tfr come da conteggi allegati, vinte le spese.
Si costituivano in giudizio i resistenti, che sollevavano varie eccezioni preliminari e contestavano l'esistenza del rapporto di lavoro subordinato invocato, anche la sua legittimazione passiva, e concludevano per il CP_3 rigetto del ricorso con rivalsa delle spese.
Esperito tentativo di conciliazione, non andato a buon fine, ammessa ed espletata la prova testimoniale, all'esito della discussione scritta la causa è stata decisa con la presente sentenza.
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Preliminarmente vanno rigettate le eccezioni preliminari sollevate dal resistente in relazione al difetto di legittimazione passiva dei resistenti e di prescrizione. Il ricorrente ha allegato, invero, la sussistenza di un rapporto di lavoro subordinato dal 2004 al 2021;
si pone quindi un problema di merito e di verificare se effettivamente vi sia stata attività lavorativa nonostante i documenti che attestavano la chiusura dell'attività, e di verificare se abbia o meno CP_3 avuto con il ricorrente un rapporto almeno di codatorialità. Per quanto riguarda la prescrizione poi, essa decorre dalla cessazione del rapporto, che, come allegato sarebbe avvenuta nel 2021.
Va altresì disattesa l'eccezione di nullità del ricorso sollevata dai resistenti. E' noto che affinché si abbia nullità del ricorso è necessario che non siano dedotte o comunque non siano comprensibili, a seguito dell'esame dell'intero
1
contenuto dell'atto, anche alla luce della documentazione depositata, le ragioni della pretesa. (tra le ultime Cassazione civile, sez. lav., 08/07/2020 n. 14379, così come è irrilevante la mancata formulazione di conteggi analitici.” (Cass civile