Trib. Pavia, sentenza 07/11/2024, n. 612
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Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI PAVIA PRIMA SEZIONE
La giudice del lavoro M F pronuncia la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 198/2024 R.G. promossa da
, C.F. , con il patrocinio dell'Avv. ANGELO LATINO Parte_1 C.F._1
RICORRENTE contro
, C.F. , con il patrocinio dell'avv. FRANCESCO Controparte_1 P.IVA_1
SERAFINO e STEFANO ROVELLI RESISTENTE
CONCLUSIONI DI PARTE RICORRENTE Piaccia all'Ill.mo Tribunale adito, respinta ogni contraria istanza, in accoglimento del presente ricorso, disapplicati gli atti amministrativi ritenuti illegittimi e disapplicata, ove occorra, la normativa in contrasto con la direttiva europea citata in atti,
1) Accertare e dichiarare il diritto del ricorrente al riconoscimento dell'emolumento denominato “Retribuzione Professionale Docenti” (RPD) per i periodi e come da narrazione in “fatto”, o per i diversi periodi risultanti in corso di causa e, per l'effetto;
2) Condannare parte convenuta, in persona del ministro pro tempore, a corrispondere ad € Parte_1
1.766,24, o la diversa somma maggiore o minore risultante in corso di causa;
3) Con interessi e/o rivalutazione dal dovuto al saldo;
4) Con vittoria di spese e compenso professionale e con rimborso del contributo unificato versato di € 49,00 da distrarsi in favore del procuratore che si dichiara antistatario.
CONCLUSIONI DI PARTE RESISTENTE ACCERTARE e DICHIARARE, l'intervenuta prescrizione delle pretese di parte ricorrente, o IN SUBORDINE l'intervenuta prescrizione per tutto quanto maturato prima del 8.3.2018 In ogni caso RIGETTARE nel merito la domanda di riconoscimento del Trattamento Accessorio denominato Retribuzione Professionale Docenti in quanto infondata in fatto e in diritto per i motivi dedotti in narrativa. IN VIA MERAMENTE SUBORDINATA in caso di accoglimento della domanda: RIDURRE la pretesa creditoria delle somme dovute a titolo di RPD così come indicato in atti.
MOTIVI DELLA DECISIONE
I fatti rilevanti per la decisione e l'oggetto del giudizio.
Dai contratti di lavoro e dai cedolini di pagamento della retribuzione depositati da parte ricorrente (docc. nn. 2 e 3) nonché dallo stato matricolare depositato da parte resistente (doc. n. 1) risulta che ha Parte_1 presto servizio, quale docente a tempo determinato, nei seguenti periodi:
- dal 13.11.2017 al 24.11.2017,
- dal 25.11.2017 al 22.12.2017,
- dal 23.12.2017 al 23.1.2018,
- dal 24.1.2018 al 22.2.2018,
- dal 23.2.2018 al 24.3.2018,
- dal 25.3.2018 al 12.4.2018,
- dal 13.4.2018 all'8.6.2018,
- dal 9.6.2018 all'11.6.2018,
- dal 4.12.2018 al 12.12.2018,
- dal 13.12.2018 al 10.1.2019,
- dall'11.1.2019 al 12.2.2019,
- dal 13.2.2019 al 12.3.2019,
- dal 13.3.2019 all'11.4.2019,
- dal 12.4.2019 al 9.5.2019,
- dal 10.5.2019 al 7.6.2019. Il ricorrente lamenta di non aver ricevuto, per i periodi di servizio sopra indicati, la voce accessoria del trattamento retributivo denominata “retribuzione professionale docenti” che è, invece, stata corrisposta, per i medesimi anni scolastici, ai docenti di ruolo e ai docenti assunti con contratti a tempo determinato sino al 30 giugno o sino al 31 agosto di ogni anno. Conseguentemente, domanda la condanna del convenuto a CP_1 pagare il complessivo importo di € 1.766,24 (o altra somma accertata in giudizio), calcolato con riguardo ai giorni di servizio prestati e alla misura della voce prevista nella tabella 4 allegata al CCNL del comparto scuola del 29 novembre 2007. L'Amministrazione convenuta ha contestato la pretesa avanzata dal ricorrente, sostenendo che non avrebbe diritto di percepire la retribuzione professionale docenti in quanto non rientrante tra le categorie di soggetti a cui la normativa destina tale emolumento accessorio. Ha richiamato, al riguardo, una pronuncia del tribunale di Milano (n. 1366/22) contraria al riconoscimento della retribuzione professionale a supplenti temporanei. Il ha altresì eccepito la prescrizione quinquennale dei diritti maturati prima del 16 luglio 2019, in virtù CP_1 del fatto che il ricorso introduttivo di questo giudizio è stato notificato il 16 luglio 2024;
ha, inoltre, contestato la correttezza dei calcoli dei giorni effettuati dal ricorrente e conseguentemente ha chiesto che, nel caso di riconosciuta fondatezza della domanda, l'importo dovuto sia determinato nella minor somma lorda di € 1.632,61.
La normativa applicabile al caso di specie alla luce della giurisprudenza di legittimità
Nel rispetto dell'art. 118 disp. att. c.c. sulla motivazione della sentenza, appare superfluo qui ripercorrere il percorso argomentativo, pienamente condivisibile, che ha portato all'orientamento ormai seguito dalla giurisprudenza di legittimità e da quella del tutto prevalente di merito. Risulta, invero, sufficiente riportare il principio espresso dalla Suprema Corte con la pronuncia n. 20015/2018 (ribadito dalla successiva pronuncia Cass. n. 6293/2020 e dalla copiosissima giurisprudenza di merito, richiamata da parte ricorrente): “L'art. 7, comma 1, del c.c.n.l. per il personale del comparto