Trib. Velletri, sentenza 02/12/2024, n. 2473
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Testo completo
R.G. n. 1240/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI VELLETRI
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Velletri, in composizione collegiale, nella persona dei magistrati: dott. Marco Valecchi Presidente dott.ssa Prisca Picalarga Giudice dott.ssa Sonia Piccinni Giudice relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA NON DEFINITIVA nella causa civile di primo grado iscritta al n. 1240 del ruolo contenzioso generale dell'anno
2024, pendente tra
, rappresentato e difeso dall'Avv. Fabio Malecchi, giusta procura in atti Parte_1
RICORRENTE
e
, rappresentata e difesa dall'Avv. Fara Rinaldi, giusta procura in atti Controparte_1
RESISTENTE
Con l'intervento del Pubblico Ministero presso il Tribunale
Oggetto: cessazione degli effetti civili del matrimonio
Conclusioni: come da note di trattazione scritta in sostituzione dell'udienza del 25.11.2024
FATTO E DIRITTO
1. Con ricorso ex artt. 473 bis.12 e ss. c.p.c., depositato in data 8.03.2024, Parte_1
chiedeva pronunciarsi la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto con CP_1 in AN (RM) il 3.07.1999, rappresentando che dall'unione coniugale erano nate le
[...]
figlie (di anni 24) ed (di anni 20). PE Per_2
A fondamento della proposta domanda il ricorrente deduceva, tra l'altro, che con decreto del
19.04.2017 l'intestato Tribunale aveva omologato la separazione consensuale dei coniugi alle
condizioni dagli stessi concordate e che dalla separazione questi ultimi non avevano più ripreso la convivenza, ritenendo sussistenti i presupposti di cui all'art. 3 della Legge n. 898/1970.
Il ricorrente chiedeva, pertanto, pronunciarsi la cessazione degli effetti civili del matrimonio alle seguenti condizioni:
“1) La casa coniugale resterà assegnata al sig. così come disposto sin Parte_1
dal tempo della separazione.
2) Il sig. cesserà di corrispondere il mantenimento per le figlie ed Parte_1 PE [...]
, maggiorenni e già inserite nel mondo del lavoro. Per_2
3) Il ricorrente, considerata la totale chiusura delle figlie nei suoi confronti, intende richiedere, altresì, la modifica di quanto stabilito in sede di separazione consensuale (ossia la disposizione che obbliga il in caso di vendita della propria abitazione, a Parte_1
corrispondere alle figlie il 50% del ricavato).
4) Tutte le altre questioni economiche sono state definite dai coniugi, in sede di separazione e resteranno immutate.
Con vittoria di spese e compensi professionali, oltre accessori di legge, in caso di opposizione da parte resistente.”.
Con comparsa di costituzione e risposta depositata in data 19.09.2024 si