Trib. Teramo, sentenza 29/11/2024, n. 1290
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Testo completo
N. 2393/2022 R.G.
TRIBUNALE DI TERAMO
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE riunito in camera di consiglio e composto dai Magistrati
1) Dr. Angela Di Girolamo Presidente rel.
2) Dr. Mariangela Mastro Giudice
3) Dr. Luca Bordin Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di prima istanza iscritta al n° 2393/2022 R.G., promossa
DA
rappresentato e difeso, giusta procura allegata al ricorso, dall'avv. Parte_1
Filomena Di Marcantonio
Ricorrente
, rappresentata e difesa, giusta procura allegata alla comparsa CP_1
di costituzione, dall'avv. Marina Di Carlo
Resistente
1 CON L'INTERVENTO DEL P.M.
OGGETTO : separazione giudiziale
CONCLUSIONI: come da note di trattazione scritta, depositate in sostituzione dell'udienza di precisazione delle conclusioni del 15/05/2024, ex art. 127 ter
c.p.c.,
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato in data 04/08/2022, - premesso di aver contratto Parte_1
matrimonio a HD (TUNISIA) in data 15/08/2009 con - da cui CP_1
erano nati i figli (il 24/08/2012) e (il 20/06/2014) - ha chiesto: Per_1 Per_2
di dichiarare la separazione personale dei coniugi, con addebito alla moglie per abbandono del tetto coniugale;
l'affidamento condiviso della prole con collocazione prevalente presso di sé;
porre a carico della madre l'assegno mensile pari a € 400,00 (in ragione di € 200,00 ciascun figlio) a titolo di mantenimento della prole, con spese straordinarie al 50% tra i coniugi.
A fondamento della domanda, il ricorrente ha dedotto che:
- dopo il trasferimento dalla SI in Italia, il rapporto coniugale si era deteriorato irreversibilmente a causa del comportamento della moglie, restia ad integrarsi nel nuovo contesto sociale ed incapace di impararne la lingua;
- a causa di tale atteggiamento, si era dovuto occupare in via esclusiva dell'andamento scolastico dei figli e del rapporto con gli insegnanti;
- il 28 marzo 2021, dopo l'ennesima discussione, la moglie aveva chiesto
l'intervento dei Carabinieri di Alba Adriatica e di un'autoambulanza per essere trasportata in ospedale, accusando “ dolori al braccio”;
- da tale data, non aveva più fatto rientro nell'abitazione coniugale, abbandonando i figli, di cui si era completamente disinteressata;
2
- in data 12/5/2021, aveva depositato presso il Tribunale per i Minorenni di
L'Aquila, ricorso per la decadenza e/o sospensione della responsabilità genitoriale della resistente;
- con decreto in data 30/09/2021, il Tribunale per i Minorenni aveva affidato in via provvisoria i figli ai Servizi Sociali, cui aveva delegato
l'organizzazione di incontri protetti con la madre, alla presenza di un mediatore culturale, padrone anche della lingua parlata da quest'ultima;
- con sentenza n 3154/ 20, il Tribunali di Mahadia (SI), adito perché pronunciasse il divorzio, aveva rigettato il ricorso per difetto di giurisdizione, risiedendo entrambi i coniugi in Italia;
- dal mese di marzo 2021, la resistente non aveva corrisposto alcun mantenimento in favore della prole.
Nel costituirsi in giudizio, la resistente, pur aderendo alla domanda di separazione, ha contestato la rappresentazione della vicenda coniugale, chiedendo;
il rigetto della domanda di addebito;
disporre incontri protetti con i figli;
stabilire un assegno di mantenimento in favore dei figli, disponendone la compensazione con l'assegno di mantenimento dovuto in suo favore;
in via subordinata, in caso di accoglimento delle avverse domande economiche, determinare il mantenimento in favore dei figli in misura proporzionale al suo scarso reddito.
A sostegno delle suddette richieste ha dedotto che:
- dopo la nascita dei figli in Italia, si era sempre dedicata alla cura della famiglia, con frequentazioni limitate ai parenti del marito;
- il rapporto coniugale si era incrinato, a causa della condotta del ricorrente, il quale , da 5 anni , intratteneva una relazione extra-coniugale in SI, ove si recava più volte l'anno;
3
- in occasione di un viaggio in SI, il marito, all'insaputa di tutti, aveva incardinato una causa di divorzio, al fine di potere sposare la nuova compagna;
- dopo la scoperta della relazione, il ricorrente aveva assunto comportamenti sempre più aggressivi, con episodi di violenza verbale e fisica anche in presenza dei figli;
- dopo un periodo di assenza dall'Italia, durato dal febbraio a luglio 2020, al suo rientro a casa, il marito le aveva intimato di andarsene per far posto alla “nuova moglie” e, a fronte del suo rifiuto, l' aveva lasciata senza sostentamento e sottoposta ad umiliazioni e minacce;
- in data 23/07/2020, a seguito dell'ennesimo episodio di violenza, aveva sporto denuncia contro il marito;
- in data 28/03/2021, era stata nuovamente aggredita fisicamente dal marito, sicchè aveva richiesto l'intervento dei Carabinieri ed era stata trasportata al Pronto Soccorso dell'Ospedale di Teramo;
nell'occasione, le era stato consigliato di non tornare a casa e di cercare ospitalità presso l'abitazione dei suoceri;
- pertanto, da tale data si era trasferita a casa dei suoceri ad Alba Adriatica, senza poter portare con sé i figli, perché l'abitazione era troppo piccola;
- i contatti telefonici con i figli erano sporadici a causa dell'atteggiamento ostruzionistico del marito mentre lei aveva sempre cercato di partecipare agli incontri protetti organizzati dal Servizio Sociale;
- aveva da poco iniziato a lavorare come badante ed era ospitata nell'abitazione dell'anziana che assisteva, essendosi occupata esclusivamente della cura dei figli in costanza di convivenza coniugale.
Nelle more dell'udienza di prima comparizione, il Tribunale per i Minorenni, con decreto in data 10/11/2022, ha revocato il disposto affidamento della prole ai Servizio Sociali e dichiarava la resistente decaduta dalla responsabilità genitoriale sui figli “con possibilità di ripresa dei contatti solo a seguito di un
4 percorso di supporto alle capacità genitoriali con esiti positivi rispetto ad un concreto cambiamento e previa preparazione
TRIBUNALE DI TERAMO
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE riunito in camera di consiglio e composto dai Magistrati
1) Dr. Angela Di Girolamo Presidente rel.
2) Dr. Mariangela Mastro Giudice
3) Dr. Luca Bordin Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di prima istanza iscritta al n° 2393/2022 R.G., promossa
DA
rappresentato e difeso, giusta procura allegata al ricorso, dall'avv. Parte_1
Filomena Di Marcantonio
Ricorrente
, rappresentata e difesa, giusta procura allegata alla comparsa CP_1
di costituzione, dall'avv. Marina Di Carlo
Resistente
1 CON L'INTERVENTO DEL P.M.
OGGETTO : separazione giudiziale
CONCLUSIONI: come da note di trattazione scritta, depositate in sostituzione dell'udienza di precisazione delle conclusioni del 15/05/2024, ex art. 127 ter
c.p.c.,
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato in data 04/08/2022, - premesso di aver contratto Parte_1
matrimonio a HD (TUNISIA) in data 15/08/2009 con - da cui CP_1
erano nati i figli (il 24/08/2012) e (il 20/06/2014) - ha chiesto: Per_1 Per_2
di dichiarare la separazione personale dei coniugi, con addebito alla moglie per abbandono del tetto coniugale;
l'affidamento condiviso della prole con collocazione prevalente presso di sé;
porre a carico della madre l'assegno mensile pari a € 400,00 (in ragione di € 200,00 ciascun figlio) a titolo di mantenimento della prole, con spese straordinarie al 50% tra i coniugi.
A fondamento della domanda, il ricorrente ha dedotto che:
- dopo il trasferimento dalla SI in Italia, il rapporto coniugale si era deteriorato irreversibilmente a causa del comportamento della moglie, restia ad integrarsi nel nuovo contesto sociale ed incapace di impararne la lingua;
- a causa di tale atteggiamento, si era dovuto occupare in via esclusiva dell'andamento scolastico dei figli e del rapporto con gli insegnanti;
- il 28 marzo 2021, dopo l'ennesima discussione, la moglie aveva chiesto
l'intervento dei Carabinieri di Alba Adriatica e di un'autoambulanza per essere trasportata in ospedale, accusando “ dolori al braccio”;
- da tale data, non aveva più fatto rientro nell'abitazione coniugale, abbandonando i figli, di cui si era completamente disinteressata;
2
- in data 12/5/2021, aveva depositato presso il Tribunale per i Minorenni di
L'Aquila, ricorso per la decadenza e/o sospensione della responsabilità genitoriale della resistente;
- con decreto in data 30/09/2021, il Tribunale per i Minorenni aveva affidato in via provvisoria i figli ai Servizi Sociali, cui aveva delegato
l'organizzazione di incontri protetti con la madre, alla presenza di un mediatore culturale, padrone anche della lingua parlata da quest'ultima;
- con sentenza n 3154/ 20, il Tribunali di Mahadia (SI), adito perché pronunciasse il divorzio, aveva rigettato il ricorso per difetto di giurisdizione, risiedendo entrambi i coniugi in Italia;
- dal mese di marzo 2021, la resistente non aveva corrisposto alcun mantenimento in favore della prole.
Nel costituirsi in giudizio, la resistente, pur aderendo alla domanda di separazione, ha contestato la rappresentazione della vicenda coniugale, chiedendo;
il rigetto della domanda di addebito;
disporre incontri protetti con i figli;
stabilire un assegno di mantenimento in favore dei figli, disponendone la compensazione con l'assegno di mantenimento dovuto in suo favore;
in via subordinata, in caso di accoglimento delle avverse domande economiche, determinare il mantenimento in favore dei figli in misura proporzionale al suo scarso reddito.
A sostegno delle suddette richieste ha dedotto che:
- dopo la nascita dei figli in Italia, si era sempre dedicata alla cura della famiglia, con frequentazioni limitate ai parenti del marito;
- il rapporto coniugale si era incrinato, a causa della condotta del ricorrente, il quale , da 5 anni , intratteneva una relazione extra-coniugale in SI, ove si recava più volte l'anno;
3
- in occasione di un viaggio in SI, il marito, all'insaputa di tutti, aveva incardinato una causa di divorzio, al fine di potere sposare la nuova compagna;
- dopo la scoperta della relazione, il ricorrente aveva assunto comportamenti sempre più aggressivi, con episodi di violenza verbale e fisica anche in presenza dei figli;
- dopo un periodo di assenza dall'Italia, durato dal febbraio a luglio 2020, al suo rientro a casa, il marito le aveva intimato di andarsene per far posto alla “nuova moglie” e, a fronte del suo rifiuto, l' aveva lasciata senza sostentamento e sottoposta ad umiliazioni e minacce;
- in data 23/07/2020, a seguito dell'ennesimo episodio di violenza, aveva sporto denuncia contro il marito;
- in data 28/03/2021, era stata nuovamente aggredita fisicamente dal marito, sicchè aveva richiesto l'intervento dei Carabinieri ed era stata trasportata al Pronto Soccorso dell'Ospedale di Teramo;
nell'occasione, le era stato consigliato di non tornare a casa e di cercare ospitalità presso l'abitazione dei suoceri;
- pertanto, da tale data si era trasferita a casa dei suoceri ad Alba Adriatica, senza poter portare con sé i figli, perché l'abitazione era troppo piccola;
- i contatti telefonici con i figli erano sporadici a causa dell'atteggiamento ostruzionistico del marito mentre lei aveva sempre cercato di partecipare agli incontri protetti organizzati dal Servizio Sociale;
- aveva da poco iniziato a lavorare come badante ed era ospitata nell'abitazione dell'anziana che assisteva, essendosi occupata esclusivamente della cura dei figli in costanza di convivenza coniugale.
Nelle more dell'udienza di prima comparizione, il Tribunale per i Minorenni, con decreto in data 10/11/2022, ha revocato il disposto affidamento della prole ai Servizio Sociali e dichiarava la resistente decaduta dalla responsabilità genitoriale sui figli “con possibilità di ripresa dei contatti solo a seguito di un
4 percorso di supporto alle capacità genitoriali con esiti positivi rispetto ad un concreto cambiamento e previa preparazione
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