Trib. Napoli, sentenza 15/11/2024, n. 5016
Sintesi tramite sistema IA Doctrine
L'intelligenza artificiale può commettere errori. Verifica sempre i contenuti generati.
Segnala un errore nella sintesiSul provvedimento
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NAPOLI NORD
Sezione lavoro
nella persona del Dott. M B ha pronunciato, a seguito di deposito di note scritte in sostituzione dell'udienza del 7.11.24 in base all'art. 127 ter c.p.c., la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 4750/2024 R.G.
TRA
, rapp.to e difeso dall'avv.to G P Parte_1
-ricorrente –
E
, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso CP_1 come in atti
-resistente –
MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO
Con ricorso del 12.4.2024 parte ricorrente indicata in epigrafe esponeva di essere dipendente della , con profilo di “operatore socio sanitario”, inquadrato CP_1 nella categoria bs 3;
di svolgere un turno di lavoro articolato su cinque giorni ovvero: mattina dalla 08:00 alle 14:00, pomeriggio dalle 14:00 alle 20:00, notte dalle 20:00 alle 08:00 del giorno seguente e riposo, come si evinceva dall'elenco indicato in ricorso con precisa indicazione dei turni prestati;
che i dipendenti che svolgevano tale particolare tipologia di turno erano spesso tenuti a prestare la propria attività lavorativa anche nelle giornate festive infrasettimanali;
che in tale ipotesi, ovvero allorquando l'operatore sanitario svolgeva un turno di lavoro in una giornata festiva infrasettimanale, l'art. 29 del CCNL 2016 – 2018 , applicabile ratione temporis alla fattispecie di causa, al comma
6, prevedeva un compenso aggiuntivo;
che, tuttavia, almeno per il periodo dall'aprile
1
2018 a tutto il 2022, l'amministrazione sanitaria convenuta non aveva erogato in favore della ricorrente detto compenso contrattualmente previsto, n concesso giorni di riposo compensativo ritenendolo incumulabile con la indennità di turno festivo oggi prevista dall'art. 86, comma 13, CCNL 2016 – 2018 che ha sostituito l'art. 44, comma 12, del CCNL dell'1 settembre 1995 , normalmente erogato , né concesso il riposo compensativo.
Tutto ciò premesso, evidenziata giurisprudenza di legittimità favorevole parte ricorrente formulava le seguenti conclusioni: “condannare, l , in Controparte_2 persona del legale rapp.te p.t. alla corresponsione dell'importo di € 3.732,00 a titolo di maggiorazione prevista per il lavoro straordinario festivo pari al 30% per i periodi suindicati ed in riferimento all'attività lavorativa espletata nei giorni festivi infrasettimanali giusta previsione del C.C.N.L. di categoria