Trib. Bari, sentenza 28/11/2024, n. 4853

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Sul provvedimento

Citazione :
Trib. Bari, sentenza 28/11/2024, n. 4853
Giurisdizione : Trib. Bari
Numero : 4853
Data del deposito : 28 novembre 2024

Testo completo

TRIBUNALE DI BARI
SEZIONE I CIVILE
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Bari, sezione 1a civile, riunito in camera di consiglio nelle persone dei signori magistrati:
• Dr.ssa R N - Presidente
• Dott.ssa T D G - Giudice relatore
• Dott. E P - Giudice ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 5757/2024
RITENUTO IN FATTO
Con ricorso iscritto a ruolo il 19.5.2024 , premesso che: Parte_1
- aveva intrattenuto una relazione more uxorio con terminata nel gennaio Persona_1
2024, pochi mesi prima della nascita della figlia (n. il 17.2.2024);
Per_2
- la aveva acconsentito al riconoscimento della piccola da parte del padre solo a seguito Per_1 di diffida legale;

- la negli ultimi mesi di gravidanza, ometteva di notiziare esso ricorrente in ordine alle Per_1 condizioni di salute della piccola nascitura;

- apprendeva della nascita della bambina solo a posteriori e gli veniva concesso di recarsi in reparto solo per pochi minuti;

- alla data di proposizione del ricorso, aveva potuto vedere la bambina solo tre volte, per circa
40 minuti ad incontro;

- la aveva addotto sempre diverse ragioni impeditive agli incontri padre-figlia, anche Per_1 legate alla mancata adesione di esso istante alla corresponsione della quota di mantenimento richiesto dalla controparte, così di fatto ostacolando gli incontri della piccola con il Per_2 padre e con i nonni, i quali avevano visto la bimba una sola volta;

- egli istante aveva più volto cercato di raggiungere un'intesa in ordine alla regolamentazione del diritto di visita della figlia e al suo mantenimento, trovando la netta opposizione della resistente;

- si era reso disponibile a contribuire alle spese straordinarie della piccola e che, tuttavia, la non forniva alcun giustificativo di spesa;
Per_1
- egli lavorava come operaio idraulico con una retribuzione mensile di circa €800,00/900,00;

- la non aveva alcun impiego, svolgendo saltuariamente l'attività di doposcuola;
Per_1
- entrambe le parti convivevano con le rispettive famiglie di origine;
tutto quanto premesso, chiedeva l'affidamento condiviso della figlia con Per_2 regolamentazione, anche a mezzo dei Servizi Sociali, del suo diritto di visita;
chiedeva, inoltre, che
a suo carico fosse posto un contributo di €200,00 per il mantenimento della figlia, oltre al 50% delle spese straordinarie.
Fissata la comparizione personale delle parti, si costituiva ritualmente in giudizio Persona_1 la quale contestava tutto quanto dedotto ex adverso, evidenziando che la rottura della relazione con
l era dovuta, tra l'altro, alle forti ingerenze dalla madre del ricorrente;
sosteneva, inoltre, di Pt_1 non aver mai frapposto alcun ostacolo alla relazione del padre con la figlia minore e che, per contro, era lo stesso a non adeguarsi alle esigenze della piccola, di soli pochi mesi. Precisava di aver Pt_1 sempre tempestivamente informato il ricorrente in ordine alle vicende della figlia e che il padre,
1
unitamente ai suoi genitori, avevano sempre incontrato la minore almeno due volte a settimana per più di un'ora. Soggiungeva di aver ricevuto dalla controparte la sola somma di €151,04 a titolo di spese straordinarie. Chiedeva, quindi, di:
1) disporre l'affidamento congiunto di ad entrambi i genitori, con collocamento Persona_3 presso la madre;

2) stabilire che ogni decisione relativa alle questioni di maggiore interesse per la bambina dovrà essere assunta con l'accordo di entrambi i genitori;

3) stabilire che possa vedere la figlia indicativamente secondo le seguenti modalità: Parte_1
a) fino al compimento del secondo anno di vita, due volte alla settimana, in giornate da concordarsi di volta in volta in base al clima, alla salute e alle esigenze della piccola e con
l'impegno di rispettare luogo e ora per gli incontri, fissati indicativamente nelle giornate di giovedì (ore 17- 18) e domenica (ore 10-11), con la presenza costante della madre, la quale, ove, nei giorni stabiliti, non fosse possibile al padre esercitare il suo diritto di visita, per cause al medesimo non imputabili, si impegna a consentire a quest'ultimo di vedere la figlia in altra giornata;
del pari, l' ove non fosse possibile per la sempre per cause Pt_1 Per_1 alla medesima non imputabili, far vedere la bambina nelle giornate stabilite, di buon grado, dovrà optare per altri giorni;

b) a partire dal secondo anno di vita e sino al compimento del quinto anno, il padre potrà tenere con sé tre volte alla settimana (domenica compresa, a settimane alterne per Per_2 ciascun genitore), per un massimo
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