Trib. Milano, sentenza 05/11/2024, n. 4880
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Testo completo
UDIENZA DEL 05.11.2024 N. 6169/2024 R.G.L.
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI MILANO SEZIONE LAVORO
in composizione monocratica e in funzione di Giudice del Lavoro, in persona della dott.ssa C CO, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
ex art. 53 Legge 133/2008
nella controversia di primo grado promossa da
(C.F. ) Parte_1 CodiceFiscale_1 con l'Avv. Guaglione del Foro di Milano, elettivamente domiciliato presso lo Studio del difensore in Milano, via della Commenda n. 35
- RICORRENTE -
contro
(C.F. ) CP_1 P.IVA_1
- CONVENUTA CONTUMACE -
Oggetto: pagamento somme All'udienza di discussione il procuratore di parte ricorrente concludeva come in atti.
FATTO E DIRITTO con ricorso depositato in data 17 maggio 2024, ha Parte_1 convenuto in giudizio avanti al Tribunale di Milano – Sezione Lavoro – CP_1 per sentir accogliere le seguenti conclusioni:
“a) Accertare e dichiarare il diritto del signor a percepire da Parte_1
(c.f.: ), in persona del legale rappresentante pro tempore, CP_1 P.IVA_1 con sede legale a Fossò (VE), Via IX Strada n. 115/A e unità locale in Rho (MI), via Lainate n. 98/100 la somma lorda di euro 14.940,91 a titolo di retribuzione di novembre 2023, dicembre 2023, competenze di fine rapporto e T.F.R. (quest'ultimo pari alla somma lorda di euro 7.744,20), ovvero altra somma ritenuta di Giustizia;
b) e per l'effetto condannare c.f.: , in persona del legale CP_1 P.IVA_1 rappresentante pro tempore, con sede legale a Fossò (VE), Via IX Strada n. 115/A e unità locale in Rho (MI), via Lainate n. 98/100, al pagamento nei confronti del signor della somma lorda di euro 14.940,91 a titolo di retribuzione di Parte_1 marzo novembre 2023, dicembre 2023, competenze di fine rapporto, e T.F.R. (quest'ultimo pari alla somma lorda di euro 7.744,20), ovvero altra somma ritenuta di Giustizia”. Con vittoria delle spese di lite. pur regolarmente citata, non si è costituita in giudizio e ne è stata, CP_1 pertanto, dichiarata la contumacia.
*** * ***
1. Come risulta dalla documentazione di causa, ha Parte_1 prestato la propria attività lavorativa in favore di a far data dall'1 CP_1 gennaio 2021 (con assunzione convenzionale sin dall'8 aprile 2019), in forza di un contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, orario full-time, qualifica di operaio e inquadramento al livello D2 C.C.N.L. Metalmeccanica Confindustria (docc.
1, fascicolo ricorrente).
Con comunicazione del 4 dicembre 2023, ha disposto il CP_1 trasferimento del lavoratore all'unità produttiva di V s.r.l. sita in Montaldo (VT) con decorrenza 18 dicembre 2023 (doc. 2, fascicolo ricorrente): trasferimento contestato dal ricorrente tramite il sindacato di fiducia in data 27 dicembre 2023 (doc.
3, fascicolo ricorrente);
il successivo 25 gennaio 2024, parte attrice – per
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI MILANO SEZIONE LAVORO
in composizione monocratica e in funzione di Giudice del Lavoro, in persona della dott.ssa C CO, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
ex art. 53 Legge 133/2008
nella controversia di primo grado promossa da
(C.F. ) Parte_1 CodiceFiscale_1 con l'Avv. Guaglione del Foro di Milano, elettivamente domiciliato presso lo Studio del difensore in Milano, via della Commenda n. 35
- RICORRENTE -
contro
(C.F. ) CP_1 P.IVA_1
- CONVENUTA CONTUMACE -
Oggetto: pagamento somme All'udienza di discussione il procuratore di parte ricorrente concludeva come in atti.
FATTO E DIRITTO con ricorso depositato in data 17 maggio 2024, ha Parte_1 convenuto in giudizio avanti al Tribunale di Milano – Sezione Lavoro – CP_1 per sentir accogliere le seguenti conclusioni:
“a) Accertare e dichiarare il diritto del signor a percepire da Parte_1
(c.f.: ), in persona del legale rappresentante pro tempore, CP_1 P.IVA_1 con sede legale a Fossò (VE), Via IX Strada n. 115/A e unità locale in Rho (MI), via Lainate n. 98/100 la somma lorda di euro 14.940,91 a titolo di retribuzione di novembre 2023, dicembre 2023, competenze di fine rapporto e T.F.R. (quest'ultimo pari alla somma lorda di euro 7.744,20), ovvero altra somma ritenuta di Giustizia;
b) e per l'effetto condannare c.f.: , in persona del legale CP_1 P.IVA_1 rappresentante pro tempore, con sede legale a Fossò (VE), Via IX Strada n. 115/A e unità locale in Rho (MI), via Lainate n. 98/100, al pagamento nei confronti del signor della somma lorda di euro 14.940,91 a titolo di retribuzione di Parte_1 marzo novembre 2023, dicembre 2023, competenze di fine rapporto, e T.F.R. (quest'ultimo pari alla somma lorda di euro 7.744,20), ovvero altra somma ritenuta di Giustizia”. Con vittoria delle spese di lite. pur regolarmente citata, non si è costituita in giudizio e ne è stata, CP_1 pertanto, dichiarata la contumacia.
*** * ***
1. Come risulta dalla documentazione di causa, ha Parte_1 prestato la propria attività lavorativa in favore di a far data dall'1 CP_1 gennaio 2021 (con assunzione convenzionale sin dall'8 aprile 2019), in forza di un contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, orario full-time, qualifica di operaio e inquadramento al livello D2 C.C.N.L. Metalmeccanica Confindustria (docc.
1, fascicolo ricorrente).
Con comunicazione del 4 dicembre 2023, ha disposto il CP_1 trasferimento del lavoratore all'unità produttiva di V s.r.l. sita in Montaldo (VT) con decorrenza 18 dicembre 2023 (doc. 2, fascicolo ricorrente): trasferimento contestato dal ricorrente tramite il sindacato di fiducia in data 27 dicembre 2023 (doc.
3, fascicolo ricorrente);
il successivo 25 gennaio 2024, parte attrice – per
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