Trib. Torino, sentenza 09/04/2024, n. 908
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Testo completo
RGL n. 2863/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO
SEZIONE LAVORO
Sentenza ex art. 429 c.p.c. pronunciata all'udienza del 09/04/2024 nella causa n. 2863/2023 RGL, promossa da:
, c.f. assistito dall'avv. Parte_1 C.F._1
ROSSELLA DI PIETRO
PARTE RICORRENTE
contro
:
, c.f. Controparte_1 P.IVA_1 assistito ai sensi dell'art. 417-bis comma 1 c.p.c., dal dott. AMEDEO TETI e dalla dott.ssa MAURA GENTILI
PARTE CONVENUTA
e nei confronti di:
nato a [...] il [...] CP_2
TERZO CHIAMATO CONTUMACE
Oggetto: retribuzione
1. Il ricorrente dipendente del convenuto Parte_1 CP_1 inquadrato nell'area/fascia economica TA/F4, afferma di aver partecipato alla procedura selettiva indetta dall'Amministrazione con avviso del
17/10/2022, finalizzata all'attribuzione di progressioni economiche all'interno delle aree professionali. In particolare, il ricorrente riferisce che in data 02/11/2022 aveva presentato domanda volta a ottenere il passaggio alla fascia retributiva F5 all'interno della III area, per cui erano stati banditi 105 posti da assegnare a personale di ruolo al 01/01/2022;
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RGL n. 2863/2023
che l'avviso fissava i requisiti soggettivi e oggettivi necessari e disponeva la formazione di una graduatoria di merito nazionale formata sulla base di tre criteri previsti dall'art. 5 dell'avviso: 1) l'esperienza professionale maturata;
2) la valorizzazione della qualità della prestazione resa;
3) i titoli di studio;
l'avviso prevedeva analiticamente le modalità di calcolo dei punteggi relativi a ognuno dei menzionati criteri.
2. Il ricorrente afferma di aver precisato nella domanda di aver preso servizio nella pubblica amministrazione il 01/07/1986, e contesta il punteggio di 45,88 attribuitogli in graduatoria ed il suo conseguente collocamento alla posizione 125, che non gli aveva consentito
l'ottenimento della progressione, in quanto l'Amministrazione avrebbe errato il calcolo del punteggio relativo all'esperienza professionale maturata.
3. In particolare, l'Amministrazione avrebbe erroneamente valutato il solo periodo di servizio alle dirette dipendenze del (e poi del , Org_1 Org_2 iniziato il 13/10/1993, omettendo di valutare il periodo di servizio reso per altre PA tra il 01/07/1986 e il 13/10/1993, pur correttamente evidenziato nella domanda telematica presentata per aderire alla procedura selettiva: in tale periodo, il ricorrente aveva lavorato alle dipendenze prima della “ per opere straordinarie di pubblico Org_3 interesse per l'Italia meridionale” e poi della “ ”, entrambi Org_4 soggetti istituiti per legge e con finalità pubbliche, che erano annoverabili tra le pubbliche amministrazioni.
4. Il sig. pertanto agisce per ottenere l'accertamento dell'anzianità Parte_1 di servizio alle dipendenze della pubblica amministrazione sin dal
01/07/1986, l'accertamento della