Trib. Trento, sentenza 02/12/2024, n. 402

Sintesi tramite sistema IA Doctrine

L'intelligenza artificiale può commettere errori. Verifica sempre i contenuti generati.

Segnala un errore nella sintesi

Sul provvedimento

Citazione :
Trib. Trento, sentenza 02/12/2024, n. 402
Giurisdizione : Trib. Trento
Numero : 402
Data del deposito : 2 dicembre 2024

Testo completo

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Trento
Sezione Civile
N. R.G. 3897/2024
Riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei Sigg.ri Magistrati
Dott. Luciano Spina Presidente rel.
Dott.ssa Laura Di Bernardi Giudice
Dott.ssa Alessandra Tolettini Giudice ha pronunziato la seguente
SENTENZA nel procedimento per regolamentazione esercizio responsabilità genitoriale a domanda congiunta instaurato da C.F. , con l'Avv. ZULLO Parte_1 C.F._1
AB
e
LV LL, C.F. , con l'Avv. BRUNI C.F._2
ELISA
RICORRENTI con l'intervento del Pubblico Ministero
CONCLUSIONI
Le parti concludono come da ricorso congiunto e chiedono la sostituzione dell'udienza con il deposito di note scritte.
Si dà atto che il PM ha concluso in modo tacito, come da protocollo tra Tribunale
e Procura della Repubblica dd. 14.3.2023.
FATTO E DIRITTO
I signori e AI LV hanno dichiarato di aver avuto Parte_1 una relazione more uxorio, di aver convissuto presso l'abitazione familiare in
Denno via Guglielmo Marconi n. 52, in proprietà al sig. e che dalla Parte_1 loro unione è nata in data [...] la figlia Persona_1
I ricorrenti inoltre hanno dichiarato che la detta relazione sentimentale si è conclusa allorquando il rapporto di convivenza si è progressivamente deteriorato,
rendendo di fatto intollerabile la prosecuzione della relazione affettiva e che pertanto, gli stessi non intendono addivenire ad una riconciliazione.
Con ricorso congiunto iscritto al ruolo in data 03.09.2024, affidavano al Tribunale adito la regolamentazione dei rapporti tra di loro nell'interesse esclusivo della figlia minore Per_1
Con decreto presidenziale del 06.09.2024, venivano assegnati termini di giorni
45 per il deposito telematico di note scritte e dei documenti ex art. 473 bis.13, comma 3, c.p.c.
Con note scritte depositate il 17-18.10.2024, i ricorrenti si avvalevano della facoltà di sostituire l'udienza con il deposito di note a trattazione scritta ex art.
127 ter introdotto ad
Iscriviti per avere accesso a tutti i nostri contenuti, è gratuito!
Hai già un account ? Accedi