Trib. Foggia, ordinanza 10/03/2025

TRIB Foggia
Ordinanza
10 marzo 2025
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TRIB Foggia
Ordinanza
10 marzo 2025

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Sul provvedimento

Citazione :
Trib. Foggia, ordinanza 10/03/2025
Giurisdizione : Trib. Foggia
Numero :
Data del deposito : 10 marzo 2025

Testo completo

N. R.G. 5509/2024
TRIBUNALE ORDINARIO di FOGGIA
Contenzioso - SECONDA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
dott.ssa Filomena Mari Presidente dott. Francesco Pellecchia Giudice dott.ssa Antonella Cea Giudice rel.
sentite le parti ed esaminati gli atti di causa;
sciolta la riserva di cui al verbale di udienza del 7.3.2025; ha pronunciato la seguente
ORDINANZA
nel procedimento per reclamo iscritto al n. r.g. 5509/2024 promosso da:
ESSECUMENICA S.R.L., in persona del suo legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'Avv. MARTINO ANGELINI e dall'Avv. PIETRO DEMOLA, giusta procura in atti;
reclamante contro
MAIORA S.P.A., in persona del suo legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'Avv. PERRONE GIUSEPPE e dall'Avv. SAVINO TATOLI, giusta procura in atti;

reclamata per la revoca dell'ordinanza di accoglimento del ricorso ex art. 700 c.p.c., pronunciata dal G.U. del
Tribunale di Foggia II sez. civ. in data 10.11.2024;

MOTIVI
Essecumenica s.r.l. ha proposto reclamo avverso l'ordinanza indicata in epigrafe con cui è stata accolta la domanda promossa da Maiora S.p.A. avente a oggetto l'ordine di riconsegna del punto vendita sito a San Paolo Civitate alla via Luigi Cadorna n. 49, con le relative attrezzature, sia fisse che mobili, ivi esistenti.
In particolare, a fondamento del gravame, la reclamante ha censurato la decisione impugnata reiterando le difese svolte in prima istanza e segnatamente: 1) il difetto di fumus boni iuris, atteso che la decisione di Essecumenica s.r.l., comunicata a Maiora S.p.A. in data 30.7.2024, di risolvere il contratto di somministrazione del 5.10.2020 è stata determinata dall'inadempimento di quest'ultima
(quale, a titolo esemplificativo, indebito trattenimento di somme da parte della odierna reclamata e addebito di altre non dovute;
blocco del codice di acquisto abbinato al punto vendita) e dall'abuso di posizione dominante, nonché in ragione dell'infondatezza delle avverse eccezioni di inadempimento circa l'inosservanza delle norme igienico-sanitarie; 2) il difetto del periculum in
Pagina 1 mora, stante l'assenza di qualsivoglia pregiudizio della odierna reclamata derivante dalla sopravvivenza del contratto di affitto del ramo di azienda.
Ha dunque concluso chiedendo di riformare l'ordinanza impugnata e, per l'effetto, di rigettare la domanda originariamente promossa. Vinte le spese.
Si è costituita la reclamata, che ha contestato ogni avversa difesa siccome infondata in fatto e in diritto concludendo per il rigetto del reclamo;
il tutto con vittoria delle spese di lite.
All'udienza del 7.3.2025 la causa è stata riservata per la decisione.
Il reclamo è infondato e pertanto deve essere rigettato, senza che occorra procedere all'escussione degli informatori stante la natura documentale della controversia.
Quanto al fumus boni iuris, è pacifico e non contestato tra le parti, oltre che provato per tabulas, che tra Maiora S.p.A. e Essecumenica s.r.l. (già San Martin s.r.l.) è stato stipulato in data 5.10.2020 un contratto di somministrazione, avente a oggetto la fornitura all'odierna reclamante di prodotti del marchio “DE” e l'uso del marchio (cfr. doc. 2 fasc. I grado reclamante), nonché in data

6.10.2020 un contratto di affitto di ramo di azienda avente a oggetto il punto vendita DE sito a
San Paolo Civitate alla via Luigi Cadorna n. 49 (cfr. doc. 3 fasc. I grado reclamante).
Come correttamente osservato dal primo Giudice, non par dubbia la sussistenza di un collegamento negoziale tra i suddetti contratti.
In proposito, giova rammentare che, secondo pacifici principi giurisprudenziali, tale fenomeno negoziale ricorre quando due o più contratti, autonomi e distinti, sono diretti a un unico fine, nel senso che sono entrambi parti di un rapporto unitario o, se si vuole, di un'operazione economica unitaria. In tal caso, la disciplina dei contratti collegati cambia, nel senso che le sorti di uno influenzano quelle dell'altro, e le vicende di un contratto si comunicano (o possono comunicarsi) anche all'altro (simul stabunt, simul cadent). In particolare, come affermato dalla giurisprudenza di legittimità, “in caso di collegamento funzionale tra più contratti, gli stessi restano conseguentemente soggetti alla disciplina propria del rispettivo schema negoziale, mentre la loro interdipendenza produce una regolamentazione unitaria delle vicende relative alla permanenza del vincolo contrattuale, per cui essi simul stabunt, simul cadent” (cfr. Cass. n. 7255/2013).
Affinché possa configurarsi un collegamento negoziale – così la giurisprudenza della Corte di
Cassazione (cfr. Cass. n. 23470/2004) – “... è necessario che ricorra sia il requisito oggettivo, costituito dal nesso teleologico tra i negozi, volti alla regolamentazione degli interessi reciproci delle parti nell'ambito di una finalità pratica consistente in un assetto economico globale ed unitario, sia il requisito soggettivo, costituito dal comune intento pratico delle parti di volere non solo l'effetto tipico dei singoli negozi in concreto posti in essere, ma anche il coordinamento tra di essi per la realizzazione di un fine ulteriore, che ne trascende gli effetti tipici e che assume una propria autonomia anche dal punto di vista causale...” (cfr. anche Cass. SS.UU. n. 13894/2007: “... il collegamento negoziale si realizza attraverso la creazione di un vincolo fra i contratti che nel rispetto della causa e dell'individualità di ciascuno li indirizza al perseguimento di una funzione unitaria che trascende quella dei singoli contratti ed investe la fattispecie negoziale nel suo complesso. Nel collegamento volontario la
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