Trib. Milano, sentenza 13/12/2024, n. 2286
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Testo completo
N. 10793/2024 V.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI MILANO
-Sezione Nona Civile-
Il Tribunale, in camera di consiglio, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati:
Dott.sa Susanna Terni Presidente
Dott.ssa Fulvia De Luca Giudice rel.
Dott.ssa Fulvia De Luca Giudice
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa sopra indicata promossa con ricorso depositato in data 1.10.2024 da
1) Parte_1 nata a [...] il 13 giugno1979 cittadina: Italiana
Cod. Fisc. CodiceFiscale_1 residente in [...] con l'Avv. Giovanna Ferraro presso il quale ha eletto domicilio telematico
e
2) Parte_2
Nato a Milano, il 05 dicembre 1983 cittadino: CP_1
Cod. Fisc. CodiceFiscale_2 residente in [...] con l'Avv. Francesca Araldi presso il quale ha eletto domicilio telematico
i quali hanno contratto matrimonio con rito concordatario in ON D'AR (SI) il 29.07.2017
( anno 2017, Parte II, Serie A, Atto n. 5)
separati consensualmente con verbale ex art. 711 c.p.c. in data 13 marzo 2023 omologato con decreto del Tribunale di Milano in data 22 marzo 2023
con una figlia: nata a [...] il [...], cittadina italiana Parte_3
FATTO
I coniugi sopra indicati, con ricorso ex art. 473 bis 51 c.p.c. personalmente sottoscritto e depositato in data 01/10/2024 contenente l'indicazione delle condizioni reddituali, patrimoniali e degli oneri a carico delle parti, hanno congiuntamente chiesto di ottenere la pronuncia di divorzio alle seguenti condizioni:
1. Abitazione coniugale La casa coniugale posta in Milano, Via Bisleri 4, verrà assegnata, unitamente a ciò che I ' arreda, alla Sig.ra che continuerà ad abitarla con la figlia . E' in re ipsa che i genitori Parte_1 Pt_3 dovranno comunicarsi ogni variazione di residenza e/o di numero telefonico. Per quanto riguarda i beni mobili presenti all'interno della suddetta abitazione coniugale, il signor asporterà dalla Pt_2 casa coniugale, entro il 31.12.2024, i beni mobili di seguito elencati:
1 Lampada Flos CC PP AN (sala) Appendi Abiti Porta ombrelli Servizio Piatti Pinuccia Servizio bicchieri Pinuccia.
2. Affidamento della figlia Pt_3
I Signori e eserciteranno congiuntamente la responsabilità Parte_1 Parte_2 genitoriale sulla minore la quale sarà collocata prevalentemente presso la madre, in Milano Pt_3
Via Bisleri 4 ove sarà residente. Tutte le decisioni più importanti relative alla vita della figlia minore: indirizzo scolastico, attività parascolastiche e sportive, formazione religiosa, regimi alimentari diversi dalla dieta mediterranea, terapie sanitarie, compresi i sostegni di natura psicologica e/o interventi chirurgici, dovranno essere concordate preventivamente fra i genitori, i quali si assumono reciprocamente il relativo obbligo di tempestiva comunicazione. Ferma restando la volontà di entrambi i genitori di favorire in qualunque modo la frequenza dei rapporti anche con il genitore non prevalentemente convivente e con i rami parentali di entrambi, il padre potrà stare con la figlia tutte le volte che vorrà compatibilmente con gli impegni assunti dalla madre e propri della minore. In particolare, salvo diversi accordi, starà con il padre a fine settimana alternati dal venerdì Pt_3 dall'uscita da scuola il lunedì mattina con accompagnamento a scuola, oltre al martedì dal pomeriggio dall'uscita da scuola sino alla mattina successiva con accompagnamento a scuola. Nella settimana in cui il week end è di competenza materna il papà potrà tenere con sé il martedì ed il giovedì Pt_3 dall'uscita di scuola sino alla mattina successiva con accompagnamento a scuola. Sempre fatti salvi diversi e migliori accordi tra i genitori. I genitori si obbligano a far sì che le Festività Natalizie, Pasquali, di Capodanno e dell'Epifania- cosi come le altre festività e ricorrenze speciali - siano trascorse dalla figlia alternativamente di anno in anno con l'uno o con l'altro genitore, con possibilità di allontanamento dalla residenza abituale di ognuno e comunque sempre fatti salvi i diversi accordi tra i genitori In particolare: a) Vacanze Natalizie: salvo viaggi programmati da comunicare all'altro genitore entro il 30 ottobre di ciascun anno, la minore trascorrerà la sera della vigilia di Natale ed il giorno di Natale dal
pranzo, con ciascun genitore ad anni alterni. Inoltre trascorrerà ad anni alterni con Pt_3 ciascun genitore dal 26 dicembre alla mattina del 31 dicembre, e dal pomeriggio del 31 dicembre al 7 gennaio. Per le festività di Natale dell'anno in corso (2024) la minore starà con il padre dal 26 dicembre al 31 dicembre mattina e con la madre dal 31 dicembre al 7 gennaio. b) Festività Pasquali: la minore trascorrerà ad anni alterni tre giorni con la madre e tre con il padre alternando Pasqua e Lunedì dell'Angelo. Il tutto fatto salvo ogni diverso accordo che i genitori potranno prendere senza particolari formalità. c) Relativamente al periodo estivo, da intendersi come quello di completa sospensione dell'attività scolastica, da giugno a
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI MILANO
-Sezione Nona Civile-
Il Tribunale, in camera di consiglio, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati:
Dott.sa Susanna Terni Presidente
Dott.ssa Fulvia De Luca Giudice rel.
Dott.ssa Fulvia De Luca Giudice
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa sopra indicata promossa con ricorso depositato in data 1.10.2024 da
1) Parte_1 nata a [...] il 13 giugno1979 cittadina: Italiana
Cod. Fisc. CodiceFiscale_1 residente in [...] con l'Avv. Giovanna Ferraro presso il quale ha eletto domicilio telematico
e
2) Parte_2
Nato a Milano, il 05 dicembre 1983 cittadino: CP_1
Cod. Fisc. CodiceFiscale_2 residente in [...] con l'Avv. Francesca Araldi presso il quale ha eletto domicilio telematico
i quali hanno contratto matrimonio con rito concordatario in ON D'AR (SI) il 29.07.2017
( anno 2017, Parte II, Serie A, Atto n. 5)
separati consensualmente con verbale ex art. 711 c.p.c. in data 13 marzo 2023 omologato con decreto del Tribunale di Milano in data 22 marzo 2023
con una figlia: nata a [...] il [...], cittadina italiana Parte_3
FATTO
I coniugi sopra indicati, con ricorso ex art. 473 bis 51 c.p.c. personalmente sottoscritto e depositato in data 01/10/2024 contenente l'indicazione delle condizioni reddituali, patrimoniali e degli oneri a carico delle parti, hanno congiuntamente chiesto di ottenere la pronuncia di divorzio alle seguenti condizioni:
1. Abitazione coniugale La casa coniugale posta in Milano, Via Bisleri 4, verrà assegnata, unitamente a ciò che I ' arreda, alla Sig.ra che continuerà ad abitarla con la figlia . E' in re ipsa che i genitori Parte_1 Pt_3 dovranno comunicarsi ogni variazione di residenza e/o di numero telefonico. Per quanto riguarda i beni mobili presenti all'interno della suddetta abitazione coniugale, il signor asporterà dalla Pt_2 casa coniugale, entro il 31.12.2024, i beni mobili di seguito elencati:
1 Lampada Flos CC PP AN (sala) Appendi Abiti Porta ombrelli Servizio Piatti Pinuccia Servizio bicchieri Pinuccia.
2. Affidamento della figlia Pt_3
I Signori e eserciteranno congiuntamente la responsabilità Parte_1 Parte_2 genitoriale sulla minore la quale sarà collocata prevalentemente presso la madre, in Milano Pt_3
Via Bisleri 4 ove sarà residente. Tutte le decisioni più importanti relative alla vita della figlia minore: indirizzo scolastico, attività parascolastiche e sportive, formazione religiosa, regimi alimentari diversi dalla dieta mediterranea, terapie sanitarie, compresi i sostegni di natura psicologica e/o interventi chirurgici, dovranno essere concordate preventivamente fra i genitori, i quali si assumono reciprocamente il relativo obbligo di tempestiva comunicazione. Ferma restando la volontà di entrambi i genitori di favorire in qualunque modo la frequenza dei rapporti anche con il genitore non prevalentemente convivente e con i rami parentali di entrambi, il padre potrà stare con la figlia tutte le volte che vorrà compatibilmente con gli impegni assunti dalla madre e propri della minore. In particolare, salvo diversi accordi, starà con il padre a fine settimana alternati dal venerdì Pt_3 dall'uscita da scuola il lunedì mattina con accompagnamento a scuola, oltre al martedì dal pomeriggio dall'uscita da scuola sino alla mattina successiva con accompagnamento a scuola. Nella settimana in cui il week end è di competenza materna il papà potrà tenere con sé il martedì ed il giovedì Pt_3 dall'uscita di scuola sino alla mattina successiva con accompagnamento a scuola. Sempre fatti salvi diversi e migliori accordi tra i genitori. I genitori si obbligano a far sì che le Festività Natalizie, Pasquali, di Capodanno e dell'Epifania- cosi come le altre festività e ricorrenze speciali - siano trascorse dalla figlia alternativamente di anno in anno con l'uno o con l'altro genitore, con possibilità di allontanamento dalla residenza abituale di ognuno e comunque sempre fatti salvi i diversi accordi tra i genitori In particolare: a) Vacanze Natalizie: salvo viaggi programmati da comunicare all'altro genitore entro il 30 ottobre di ciascun anno, la minore trascorrerà la sera della vigilia di Natale ed il giorno di Natale dal
pranzo, con ciascun genitore ad anni alterni. Inoltre trascorrerà ad anni alterni con Pt_3 ciascun genitore dal 26 dicembre alla mattina del 31 dicembre, e dal pomeriggio del 31 dicembre al 7 gennaio. Per le festività di Natale dell'anno in corso (2024) la minore starà con il padre dal 26 dicembre al 31 dicembre mattina e con la madre dal 31 dicembre al 7 gennaio. b) Festività Pasquali: la minore trascorrerà ad anni alterni tre giorni con la madre e tre con il padre alternando Pasqua e Lunedì dell'Angelo. Il tutto fatto salvo ogni diverso accordo che i genitori potranno prendere senza particolari formalità. c) Relativamente al periodo estivo, da intendersi come quello di completa sospensione dell'attività scolastica, da giugno a
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