Trib. Macerata, sentenza 02/01/2025, n. 1
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Testo completo
R.G. N. 1347/2020
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di MACERATA
Sezione CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Umberto Rana ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile di I° Grado iscritta al n. r.g. n. 1347/2020 promossa da:
T. & B. VERNICIATURA DI CO GI & C. S.N.C., rappresentata e difesa dall'avv. Cristian Giampieri, come da procura in atti
-ATTRICE- contro
BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DI RECANATI E COLMURANO SOC. COOP., rappresentata e difesa dall'avv. Paolo Padovano, come da procura in atti
-CONVENUTA-
CONCLUSIONI come da note depositate per l'udienza di p.c. dell'11.9.2024, Per parte attrice: “- nel merito: accertare e dichiarare che la Banca convenuta ha illegittimamente applicato, con riguardo al conto corrente ed al conto anticipi per cui è causa, interessi anatocistici, interessi ultralegali, spese, commissioni di massimo scoperto, commissioni sugli affidamenti e giorni valuta, e per l'effetto condannare la medesima al pagamento in favore dell'attrice della somma di euro 15.296,07 o di quella maggiore o minore somma risultante all'esito dell'istruttoria, oltre gli interessi come per legge e la rivalutazione monetaria a decorrere dalla data di pagamento degli interessi e delle commissioni illegittimamente addebitate, da intendersi coincidente con ogni singolo trimestre;
- in via istruttoria, si insiste per la richiesta di chiamata a chiarimenti del CTU così come formulata all'udienza del 10/10/2023. Con vittoria di spese ed onorari di giudizio.”;
Per parte convenuta: “Piaccia all'Onorevole Tribunale adito, contrariis rejectis, - nel merito, respingere ogni avversa domanda, siccome inammissibile e comunque destituita di fondamento, per i tutti motivi in narrativa esposti;
- con vittoria di spese e di compenso
pagina 1 di 9 professionale;
- con riserva di ulteriormente dedurre e argomentare anche in via istruttoria, se del caso, anche ai sensi e per gli effetti dell'articolo 183 comma 6 c.p.c.”. ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con l'atto introduttivo del presente giudizio, T. & B. TU di ON NI & C. s.n.c. ha convenuto in giudizio Banca di Credito Cooperativo di Recanati e Colmurano soc. coop., deducendo che dai primi anni 2000 e fino al 30.10.2017, l'odierna attrice ha intrattenuto rapporti bancari con la filiale di Appignano della banca convenuta, tutti regolati sulla base del conto corrente n. 03/01/13144 (di seguito, in breve: 13144) e del conto anticipi n. 02/13/14001 (di seguito, in breve: 14001), purtuttavia, asserisce l'attrice, senza sottoscrivere alcun contratto se non a partire dall'11.1.2011 per il rapporto di conto corrente, e dal 15.2.2012 riguardo al conto anticipi, come riscontrabile dalla documentazione contrattuale speditale dalla convenuta con pec del 15.5.2018 a risconto della relativa istanza inviata dalla correntista in data 15.2.2018 (v. da doc. 8 a doc. 13 di parte attrice).
La (ex) correntista sostiene altresì che l'odierna convenuta ha operato degli addebiti ritenuti illegittimi sui suddetti conti per una somma totale di euro 81.622,16, relativi, nello specifico, a: interessi anatocistici;
interessi ultra-legali addebitati fino all'anno 2011 sul conto corrente n. 03/01/13144 e fino all'anno 2012 sul conto anticipi n. 02/13/14001;
commissioni di massimo scoperto addebitate fino all'anno 2011;
commissioni sugli affidamenti;
spese;
giorni valuta addebitati per l'intera durata del rapporto.
La T. & B. TU di ON NI & C. s.n.c. ha concluso per la dichiarazione di illegittimità delle operazioni contestate e per la restituzione da parte della banca convenuta dell'anzidetta somma di euro 81.622,16, oltre ad interessi e rivalutazione monetaria.
Con comparsa di costituzione e risposta del 15.1.2020, la Banca di Credito Cooperativo di Recanati e Colmurano soc. coop. (di seguito in breve: “BCC”), ha eccepito la prescrizione decennale dei pagamenti eseguiti fino al 4.5.2010 (quindi oltre il decennio dalla data di notifica dell'atto di citazione);
che il contratto di conto corrente n. 13144 e del conto anticipi n. 14001 sono stati stipulati, rispettivamente, il 24.2.1999 e il 3.5.2005;
contestando tutte le avverse deduzioni e conclusioni e concludendo per il rigetto della domanda attorea.
All'udienza del 4.2.2021, tenutasi in modalità cartolare, rilevato il mancato esperimento del tentativo di mediazione obbligatoria ex art. 5 D. Lgs. 28/2010, la causa è stata rinviata all'udienza dell'8.6.2021 (tenutasi sempre in modalità cartolare), all'esito della quale, preso atto dell'esito negativo della mediazione obbligatoria, sono stati concessi i termini di cui al sesto comma dell'art. 183 c.p.c.
Con ordinanza del 3.10.2022 si è ordinato a parte convenuta di esibire, mediante deposito telematico, la documentazione inerente ai rapporti contrattuali oggetto della presente controversia come richiesto da parte attrice nella propria memoria istruttoria n 2 del
pagina 2 di 9
2.9.2021 (nella fattispecie: il contratto di apertura del conto corrente n. 03/01/13144 e del conto anticipi n. 03/13/14001;
le lettere di apertura di credito sottoscritte dalla società in costanza del citato rapporto di conto corrente in relazione agli affidamenti di volta in volta concessi quali risultanti dai dati della Centrale Rischi versati in atti;
l'estratto al 30/9/2011, completo di scalare, del conto anticipi n. 03/13/14001). Detta documentazione veniva depositata dalla convenuta in data 11.1.2023.
E' stata disposta la consulenza tecnica d'ufficio, nominando come c.t.u. il dott. Luca Marcolini, il quale, accettato ed espletato l'incarico, ha risposto ai quesiti con relazione agli atti del primo agosto 2023.
Ritenuta la causa matura per la decisione, è stata fissata l'udienza di precisazione delle conclusioni del 3.12.2024 anticipata con decreto del 13.1.2024 all'udienza dell'11.9.2024, all'esito della quale la causa è stata trattenuta in decisione con concessione dei termini ex art. 190 c.p.c.
***
La domanda attorea è fondata e viene accolta nei limiti che di seguito si espongono.
Pacifico tra le parti la presenza di un rapporto contrattuale derivante dai negozi di conto corrente n. 03/01/13144 e del conto anticipi n. 03/13/14001, va anzitutto rilevato che parte convenuta eccepisce la prescrizione decennale del credito quanto ai pagamenti avvenuti in data anteriore al decennio della notifica della citazione, avvenuta il 4.5.2020.
Sul punto va osservato che, in tema di prescrizione estintiva, l'onere di allegazione gravante sull'istituto di credito che, convenuto in giudizio, voglia opporre l'eccezione di prescrizione al correntista che abbia esperito l'azione di ripetizione di somme indebitamente pagate nel corso del rapporto di conto corrente assistito da apertura di credito, è soddisfatto con l'affermazione dell'inerzia del titolare del diritto, unita alla dichiarazione di volerne profittare, senza che sia necessaria l'indicazione delle specifiche rimesse solutorie ritenute prescritte (cft. Cassazione civile sez. un., 13/06/2019, n.15895).
Nel caso di specie, richiamato quanto riscontrato dal ctu, è emerso che le parti hanno contrattualizzato “le misure degli interessi passivi fin dall'inizio della documentazione disponibile” sia per il conto n. 13144, sia per il n. 14001, pertanto, i tassi ivi indicati non vanno sostituiti (v. pag. 14 CTU).
In merito al denunciato anatocismo, l'esame del rapporto di cui al conto n. 14001 effettuato dal ctu ha consentito di accertare la “mancanza nei contratti in atti di una clausola di capitalizzazione degli interessi attivi dopo l'entrata in vigore della delibera CICR del 09/02/200” e da ciò deriva “che non sia stata rispettata la richiesta pattuizione della reciprocità” e per tale motivo l'anatocismo non deve essere considerato (ossia va espunto) per “l'intera durata del periodo” (v. pag. 14 CTU), con l'ulteriore conseguenza della necessità di rielaborare il conto 13144 su cui sono state addebitate le competenze periodiche del conto 14001.
Viceversa, quanto all'anatocismo nel rapporto ex conto n. 13144, il c.t.u. ha riscontrato pagina 3 di 9
che “l'anatocismo risulta correttamente pattuito nel contratto del 08/01/2008 ed in quello del 11/04/2017” per cui il ctu ha correttamente “proceduto alla sua eliminazione dall'inizio della documentazione disponibile fino al 07/01/2008 e poi dal 01/01/2014 al 10/04/20217”.
Alla luce della documentazione prodotta in giudizio, il c.t.u. ha proceduto a ricostruire i due rapporti intercorsi tra le odierne parti (ossia, i conti nn. 13144 e 14001), accertando che “le competenze del conto 14001 sono state addebitate sul conto 13144, quindi le rettifiche sul primo hanno effetti unicamente sul saldo del secondo.”
Il CTU ha pertanto giustamente proceduto alla ricostruzione del saldo finale del conto 13144 secondo una modalità
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di MACERATA
Sezione CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Umberto Rana ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile di I° Grado iscritta al n. r.g. n. 1347/2020 promossa da:
T. & B. VERNICIATURA DI CO GI & C. S.N.C., rappresentata e difesa dall'avv. Cristian Giampieri, come da procura in atti
-ATTRICE- contro
BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DI RECANATI E COLMURANO SOC. COOP., rappresentata e difesa dall'avv. Paolo Padovano, come da procura in atti
-CONVENUTA-
CONCLUSIONI come da note depositate per l'udienza di p.c. dell'11.9.2024, Per parte attrice: “- nel merito: accertare e dichiarare che la Banca convenuta ha illegittimamente applicato, con riguardo al conto corrente ed al conto anticipi per cui è causa, interessi anatocistici, interessi ultralegali, spese, commissioni di massimo scoperto, commissioni sugli affidamenti e giorni valuta, e per l'effetto condannare la medesima al pagamento in favore dell'attrice della somma di euro 15.296,07 o di quella maggiore o minore somma risultante all'esito dell'istruttoria, oltre gli interessi come per legge e la rivalutazione monetaria a decorrere dalla data di pagamento degli interessi e delle commissioni illegittimamente addebitate, da intendersi coincidente con ogni singolo trimestre;
- in via istruttoria, si insiste per la richiesta di chiamata a chiarimenti del CTU così come formulata all'udienza del 10/10/2023. Con vittoria di spese ed onorari di giudizio.”;
Per parte convenuta: “Piaccia all'Onorevole Tribunale adito, contrariis rejectis, - nel merito, respingere ogni avversa domanda, siccome inammissibile e comunque destituita di fondamento, per i tutti motivi in narrativa esposti;
- con vittoria di spese e di compenso
pagina 1 di 9 professionale;
- con riserva di ulteriormente dedurre e argomentare anche in via istruttoria, se del caso, anche ai sensi e per gli effetti dell'articolo 183 comma 6 c.p.c.”. ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con l'atto introduttivo del presente giudizio, T. & B. TU di ON NI & C. s.n.c. ha convenuto in giudizio Banca di Credito Cooperativo di Recanati e Colmurano soc. coop., deducendo che dai primi anni 2000 e fino al 30.10.2017, l'odierna attrice ha intrattenuto rapporti bancari con la filiale di Appignano della banca convenuta, tutti regolati sulla base del conto corrente n. 03/01/13144 (di seguito, in breve: 13144) e del conto anticipi n. 02/13/14001 (di seguito, in breve: 14001), purtuttavia, asserisce l'attrice, senza sottoscrivere alcun contratto se non a partire dall'11.1.2011 per il rapporto di conto corrente, e dal 15.2.2012 riguardo al conto anticipi, come riscontrabile dalla documentazione contrattuale speditale dalla convenuta con pec del 15.5.2018 a risconto della relativa istanza inviata dalla correntista in data 15.2.2018 (v. da doc. 8 a doc. 13 di parte attrice).
La (ex) correntista sostiene altresì che l'odierna convenuta ha operato degli addebiti ritenuti illegittimi sui suddetti conti per una somma totale di euro 81.622,16, relativi, nello specifico, a: interessi anatocistici;
interessi ultra-legali addebitati fino all'anno 2011 sul conto corrente n. 03/01/13144 e fino all'anno 2012 sul conto anticipi n. 02/13/14001;
commissioni di massimo scoperto addebitate fino all'anno 2011;
commissioni sugli affidamenti;
spese;
giorni valuta addebitati per l'intera durata del rapporto.
La T. & B. TU di ON NI & C. s.n.c. ha concluso per la dichiarazione di illegittimità delle operazioni contestate e per la restituzione da parte della banca convenuta dell'anzidetta somma di euro 81.622,16, oltre ad interessi e rivalutazione monetaria.
Con comparsa di costituzione e risposta del 15.1.2020, la Banca di Credito Cooperativo di Recanati e Colmurano soc. coop. (di seguito in breve: “BCC”), ha eccepito la prescrizione decennale dei pagamenti eseguiti fino al 4.5.2010 (quindi oltre il decennio dalla data di notifica dell'atto di citazione);
che il contratto di conto corrente n. 13144 e del conto anticipi n. 14001 sono stati stipulati, rispettivamente, il 24.2.1999 e il 3.5.2005;
contestando tutte le avverse deduzioni e conclusioni e concludendo per il rigetto della domanda attorea.
All'udienza del 4.2.2021, tenutasi in modalità cartolare, rilevato il mancato esperimento del tentativo di mediazione obbligatoria ex art. 5 D. Lgs. 28/2010, la causa è stata rinviata all'udienza dell'8.6.2021 (tenutasi sempre in modalità cartolare), all'esito della quale, preso atto dell'esito negativo della mediazione obbligatoria, sono stati concessi i termini di cui al sesto comma dell'art. 183 c.p.c.
Con ordinanza del 3.10.2022 si è ordinato a parte convenuta di esibire, mediante deposito telematico, la documentazione inerente ai rapporti contrattuali oggetto della presente controversia come richiesto da parte attrice nella propria memoria istruttoria n 2 del
pagina 2 di 9
2.9.2021 (nella fattispecie: il contratto di apertura del conto corrente n. 03/01/13144 e del conto anticipi n. 03/13/14001;
le lettere di apertura di credito sottoscritte dalla società in costanza del citato rapporto di conto corrente in relazione agli affidamenti di volta in volta concessi quali risultanti dai dati della Centrale Rischi versati in atti;
l'estratto al 30/9/2011, completo di scalare, del conto anticipi n. 03/13/14001). Detta documentazione veniva depositata dalla convenuta in data 11.1.2023.
E' stata disposta la consulenza tecnica d'ufficio, nominando come c.t.u. il dott. Luca Marcolini, il quale, accettato ed espletato l'incarico, ha risposto ai quesiti con relazione agli atti del primo agosto 2023.
Ritenuta la causa matura per la decisione, è stata fissata l'udienza di precisazione delle conclusioni del 3.12.2024 anticipata con decreto del 13.1.2024 all'udienza dell'11.9.2024, all'esito della quale la causa è stata trattenuta in decisione con concessione dei termini ex art. 190 c.p.c.
***
La domanda attorea è fondata e viene accolta nei limiti che di seguito si espongono.
Pacifico tra le parti la presenza di un rapporto contrattuale derivante dai negozi di conto corrente n. 03/01/13144 e del conto anticipi n. 03/13/14001, va anzitutto rilevato che parte convenuta eccepisce la prescrizione decennale del credito quanto ai pagamenti avvenuti in data anteriore al decennio della notifica della citazione, avvenuta il 4.5.2020.
Sul punto va osservato che, in tema di prescrizione estintiva, l'onere di allegazione gravante sull'istituto di credito che, convenuto in giudizio, voglia opporre l'eccezione di prescrizione al correntista che abbia esperito l'azione di ripetizione di somme indebitamente pagate nel corso del rapporto di conto corrente assistito da apertura di credito, è soddisfatto con l'affermazione dell'inerzia del titolare del diritto, unita alla dichiarazione di volerne profittare, senza che sia necessaria l'indicazione delle specifiche rimesse solutorie ritenute prescritte (cft. Cassazione civile sez. un., 13/06/2019, n.15895).
Nel caso di specie, richiamato quanto riscontrato dal ctu, è emerso che le parti hanno contrattualizzato “le misure degli interessi passivi fin dall'inizio della documentazione disponibile” sia per il conto n. 13144, sia per il n. 14001, pertanto, i tassi ivi indicati non vanno sostituiti (v. pag. 14 CTU).
In merito al denunciato anatocismo, l'esame del rapporto di cui al conto n. 14001 effettuato dal ctu ha consentito di accertare la “mancanza nei contratti in atti di una clausola di capitalizzazione degli interessi attivi dopo l'entrata in vigore della delibera CICR del 09/02/200” e da ciò deriva “che non sia stata rispettata la richiesta pattuizione della reciprocità” e per tale motivo l'anatocismo non deve essere considerato (ossia va espunto) per “l'intera durata del periodo” (v. pag. 14 CTU), con l'ulteriore conseguenza della necessità di rielaborare il conto 13144 su cui sono state addebitate le competenze periodiche del conto 14001.
Viceversa, quanto all'anatocismo nel rapporto ex conto n. 13144, il c.t.u. ha riscontrato pagina 3 di 9
che “l'anatocismo risulta correttamente pattuito nel contratto del 08/01/2008 ed in quello del 11/04/2017” per cui il ctu ha correttamente “proceduto alla sua eliminazione dall'inizio della documentazione disponibile fino al 07/01/2008 e poi dal 01/01/2014 al 10/04/20217”.
Alla luce della documentazione prodotta in giudizio, il c.t.u. ha proceduto a ricostruire i due rapporti intercorsi tra le odierne parti (ossia, i conti nn. 13144 e 14001), accertando che “le competenze del conto 14001 sono state addebitate sul conto 13144, quindi le rettifiche sul primo hanno effetti unicamente sul saldo del secondo.”
Il CTU ha pertanto giustamente proceduto alla ricostruzione del saldo finale del conto 13144 secondo una modalità
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