Trib. Messina, sentenza 18/03/2024, n. 531

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Sul provvedimento

Citazione :
Trib. Messina, sentenza 18/03/2024, n. 531
Giurisdizione : Trib. Messina
Numero : 531
Data del deposito : 18 marzo 2024

Testo completo


REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI MESSINA
– Sezione Lavoro –
in persona del giudice unico V T ha pronunciato, in esito al deposito di note scritte, la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 3041/2023 r.g. e vertente
tra
(c.f. ), elettivamente domiciliata in Messina presso lo Parte_1 C.F._1
studio dell'avv. F S che la rappresenta e difende per procura in atti
ricorrente
e
[...]
Controparte_1
, in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore, elettivamente
[...]
domiciliati presso il Servizio per il Territorio di Messina dal cui funzionario, dott. Controparte_2
sono rappresenti e difesi ex art. 417 bis c.p.c. per delega in atti,
resistenti
e nei confronti di
(C.F. ), con sede in Roma, elettivamente domiciliato in Messina presso la Direzione CP_3 P.IVA_1
Provinciale dell' , rappresentato e difeso dall'avv. A M del ruolo professionale per CP_4
procura in atti,
convenuto
oggetto: differenze retributive operai forestali a tempo determinato.
FATTO E DIRITTO
1.- Con ricorso depositato il 5 giugno 2023 ha adito questo giudice del lavoro e, Parte_1
premesso di essere inserita nelle graduatorie ex l.r. n. 16/1996 e di aver prestato attività lavorativa in
favore dell' Controparte_1
per quasi trent'anni come operaio a tempo determinato (OTD) con la qualifica di bracciante
[...]
agricolo qualificato, svolgendo la medesima attività lavorativa degli operai a tempo indeterminato (OTI)
di pari qualifica, ha lamentato l'illegittima disparità di trattamento tra OTD e OTI determinata dagli artt.
11 CIRL 2001 e 4 CIRL 2017 nella parte in cui prevedono ad esclusivo vantaggio di questi ultimi la
corresponsione di un'indennità professionale mensile, legata all'anzianità di inserimento nelle fasce OTI,
pari a £ 7.500 (poi aumentata a 4 euro) per ogni anno di servizio maturato e fino a un massimo di 16 anni,
in aperta violazione della clausola 4 dell'Accordo Quadro sul lavoro a tempo determinato allegato alla
direttiva 1999/70/CE del 28 giugno 1999, ripreso dall'art. 25 d.lgs. n. 81/2015. Ha riferito di aver maturato
già al 2018 il massimo dell'indennità professionale prevista dal CIRL, pari a 64 euro mensili (4 euro per
16 anni di servizio) e di aver lavorato, dal 2018 alla data di deposito del ricorso, per complessivi 27 mesi.
Ha chiesto, pertanto, di riconoscere e dichiarare il proprio diritto alla corresponsione della predetta
indennità, con condanna dell'Assessorato al pagamento in suo favore dell'importo maturato a tale titolo
pari a 1.728 euro (64 euro per 27), oltre interessi e rivalutazione, calcolata nei limiti della prescrizione
quinquennale, nonché alla regolarizzazione della propria posizione contributiva e previdenziale calcolata
nei limiti della prescrizione quinquennale.
Nella resistenza dell' , costituitosi l' e sostituita l'udienza del 12 marzo 2024 dal CP_1 CP_3
deposito telematico di note scritte ex art. 127 ter c.p.c., la causa viene decisa con adozione fuori udienza
della sentenza.
2.- Richiamando ai sensi dell'art. 118 disp. att. c.p.c. il più recente orientamento della
giurisprudenza di legittimità (nn. 21007/2023, 9786/2020 e 3805/2019), già ripreso da questo ufficio in
precedenti analoghi (cfr. sentenza n. 3853/2023, conforme, tra gli altri, a sentenza n. 84/2023) occorre
anzitutto chiarire che i rapporti di lavoro degli operai forestali vanno inquadrati nello schema del lavoro
pubblico, in considerazione della natura di ente pubblico non economico del datore di lavoro e dell'inerenza del rapporto ai fini istituzionali dell'ente, senza che assumano rilievo a tali fini elementi estrinseci o formali, quali l'assunzione dei lavoratori in qualità di “operai agricoli”.
Giova sul punto menzionare la pronuncia della Corte di Cassazione n. 12242/2012 la quale,
escludendo la natura di imprenditori agricoli in riferimento agli enti pubblici economici come i consorzi
di bonifica i quali perseguono fini economici non solamente agricoli, anche se con attività in parte
strumentali all'agricoltura, aveva già precisato che ai rapporti di lavoro dei dipendenti si applica la
disciplina sui contratti a termine e, in particolare, la regola sull'onere di specificazione delle ragioni
giustificatrici dell'apposizione del termine (art. 1 d.lgs n. 368/2001 ratione temporis applicabile) – senza
che osti la disposizione che esclude dall'applicazione della disciplina stessa i rapporti instaurati dai “datori
2
di lavoro dell'agricoltura” (in senso conforme v. Cass. 29061/2017);
tale principio non può dunque che
valere anche per gli enti pubblici non economici, quale un ente locale.
Va peraltro ribadito che ai fini della qualificazione del rapporto di lavoro è determinante
l'inserimento del prestatore in posizione di subordinazione e con carattere di continuità nell'ambito dell'organizzazione della Pubblica Amministrazione, senza che rilevi l'assoggettamento alla disciplina sostanziale dettata
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