Trib. Padova, sentenza 04/11/2024, n. 1704

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Sul provvedimento

Citazione :
Trib. Padova, sentenza 04/11/2024, n. 1704
Giurisdizione : Trib. Padova
Numero : 1704
Data del deposito : 4 novembre 2024

Testo completo

N. 867 /2024 RG
Tribunale di Padova
SEZIONE PRIMA CIVILE
In nome del Popolo Italiano
Il Tribunale Ordinario di Padova, Sezione I° Civile, composto dai signori Magistrati:
dr.ssa C B Presidente rel.
dr.ssa A R G
dr.ssa F D P G
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel procedimento N. 867 /2024 R.G promosso con ricorso depositato
da
, con l'avv. GIOBBA NICOLA , come da mandato in atti;
Parte_1
e
con l'avv. FAVARON CARLA , come da mandato Controparte_1
in atti;

con l'intervento in giudizio del Pubblico Ministero.
in punto: divorzio
I ricorrenti hanno rassegnato conclusioni congiunte alla udienza del 17.10.24: “
Le parti dichiarano di avere raggiunto un accordo, che prevede la conferma delle condizioni di separazione salva la ripartizione al 50% sia delle spese straordinarie che dell'assegno unico;
pertanto le conclusioni sono quelle riportate nel ricorso introduttivo pagg. 5, 6, e 7 con la modifica ora indicata, a spese compensate.
Pertanto, le conclusioni sono le seguenti:
a) pronunciare la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto dalla
signora con il signor in data 13.09.2008, con l'ordine al competente Ufficiale Pt_1 CP_1
dello Stato Civile di procedere alle annotazioni e alle ulteriori incombenze di legge;


b) affidare le figlie minori e in via condivisa a entrambi i Per_1 Per_2 Per_3
genitori, che eserciteranno congiuntamente la responsabilità genitoriale, eccezion fatta per
le decisioni di ordinaria amministrazione che verranno assunte singolarmente dal genitore
con il quale le figlie (o ciascuna di esse) di volta in volta si troveranno al momento
dell'assunzione della decisione. Le decisioni assolutamente improcrastinabili inerenti alla
salute (a titolo di esempio, interventi urgenti) saranno assunte dal genitore con cui la figlia
interessata si troverà al momento del verificarsi dell'urgenza;

c) collocare le figlie minori e anagraficamente e Per_1 Per_2 Per_3
prevalentemente presso la madre con diritto per il padre di vederle e tenerle con sé:
- infrasettimanalmente, secondo un regime di frequentazione libera, il padre potrà vedere e
tenere con sé le bambine quando vorrà, compatibilmente con gli impegni scolastici e di vita
di relazione delle stesse e, comunque, previo accordo con la madre;

- a week-end alternati, dal venerdì sera alle 20.00 al lunedì mattina, con l'impegno per il
signor di accompagnare le figlie a scuola;
CP_1
- per le vacanze natalizie, per sette giorni consecutivi, alternando di anno in anno i periodi
dal 24 al 30 dicembre (con rientro alle ore 20.30 presso l'altro genitore) e dal 30 dicembre al
6 gennaio;

- ad anni alterni per la durata delle vacanze pasquali;

- per le vacanze estive per trenta giorni anche non consecutivi, che potranno articolarsi in
due periodi di quindici giorni nel mese di luglio e nel mese di agosto;
l'esatta cadenza delle
vacanze verrà predeterminata entro il 31 maggio di ciascun anno e la facoltà di scelta verrà
esercitata alternativamente di anno in anno.
d) porsi a carico del signor l'obbligo di contribuire al mantenimento delle figlie con CP_1
versamento alla madre di un assegno mensile di € 1.500,00 entro il giorno 10 di ogni mese,
annualmente rivalutabile secondo indice ISTAT, oltre al pagamento del 50% delle spese
straordinarie, mediche, scolastiche e ricreative necessarie secondo il protocollo del Tribunale
di Padova. L'assegno unico familiare sia destinato 50% alla signora e 50% al sig. Pt_1
CP
_1
e) la casa coniugale sita in Rubano via Silvio Pellico 38/c resti assegnata in uso esclusivo
alla ricorrente con tutti gli arredi e corredi.
Con vittoria di compensi e spese di lite.
FATTO E DIRITTO
, nata il [...] a [...] , e Parte_1 [...]
, nato il [...] a [...] , contraevano Controparte_1
matrimonio concordatario in data 13.09.2008 in Conselve, trascritto nel Registro
degli Atti di Matrimonio del Comune di Conselve al n. 16, P. 2 S. A, anno 2008;

Dalla loro unione sono nate le figlie , nata a [...] il [...], cittadina Per_1
italiana (C.F.: ), , nata a [...] il [...], C.F._1 Per_2
cittadina italiana (C.F.: ) e nata ad [...] C.F._2 Per_3
(PD) il 19.10.2015, cittadina italiana (C.F.: );
C.F._3
A conclusione del procedimento di separazione rubricato al numero 5310/2022 R.G.,
il Tribunale, sentiti i coniugi all'udienza Presidenziale del 11.10.2022, fallito il
tentativo di conciliazione di rito, visto anche il parere favorevole del P.M., emetteva
in pari data decreto di
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