Trib. Catania, sentenza 02/01/2025, n. 72

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Sul provvedimento

Citazione :
Trib. Catania, sentenza 02/01/2025, n. 72
Giurisdizione : Trib. Catania
Numero : 72
Data del deposito : 2 gennaio 2025

Testo completo

N.R.G. 10238/2018
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI CATANIA
Terza Sezione Civile
Nella persona del dott. Gaetano Cataldo, in funzione di Giudice
Unico, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al numero in epigrafe promossa da
AT VO ([...]), con l'avv. Rosario Lo
Faro;
contro
Curatela del fallimento di OV FI VA
([...]), contumace;

e
PA EP ([...]), in proprio e quale rappresentante della Logistica e Servizi s.r.l. (04603650872), con l'avv. VA Sorbello;

e
UNIPOLSAI ASSICURAZIONI S.p.A. (C.F. 00818570012 –
P.IVA 03740811207), con l'avv. Antonino Lanza.
Conclusioni: come da verbale del 20 dicembre 2024.
***
Concisa e succinta esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione, ex art. 132 c. p. c. ed ex art. 118 disp. att. c. p. c.
______________
1


La domanda risarcitoria ex art. 2051 c. c. di cui all'atto di citazione è fondata
e va accolta, nei limiti quantitativi di cui infra, nei confronti del proprietario dell'area, Logistica e Servizi S.r.l., non avendo egli fornito (e invero neppure
a monte prospettato) la necessaria prova liberatoria, da individuarsi, secondo la più recente giurisprudenza di legittimità, nel fatto “… di aver scelto un appaltatore adeguato, di avergli fornito direttive adeguate al fine di consentirgli di svolgere i lavori edili appaltati in piena autonomia e di aver esercitato suoi poteri di controllo e vigilanza sullo stesso con la necessaria diligenza, di modo che il danno possa ritenersi causato da una condotta dell'appaltatore non prevedibile e/o evitabile, riconducibile pertanto in un'ipotesi di caso fortuito costituito dalla condotta di quest'ultimo” (così, condivisibilmente, Cass. 7 maggio 2024, n. 12456).
Essa va invece rigettata nei confronti del sig. PA EP (pacifico essendo che egli non è proprietario dell'area di cantiere in cui è occorsa la caduta) e dichiarata improcedibile nei confronti dell'appaltatore OV
FI VA (cui contrattualmente era stata affidata la custodia della detta area), a causa del fallimento di quest'ultimo. Tale
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