Trib. Ivrea, sentenza 27/11/2024, n. 1292
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Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI IVREA
Riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati:
dott. Alessandro SCIALABBA Presidente.
dott.ssa Rossella MASTROPIETRO Giudice Rel./Est.
dott. Alberto Angelo BALZANI Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel procedimento iscritto al n. 676/2024 V.G.,
avente ad oggetto: ricorso ex art. 337 bis c.c.,
promosso congiuntamente da
nata a [...] il [...] (c.f. ), ivi residente in [...] C.F._1
Loreto 183 (doc.1), rappresentata e difesa dall'Avv. Paola Carrera, eleggendo domicilio
presso il suo studio in Ciriè via Dante 23, giusta procura in atti
E
nato a [...] il [...], (c.f. , anagraficamente Parte_2 C.F._2
ancora residente a [...] ma prossimo al trasferimento di residenza in
Torino, V. Aosta 21 (doc.2), elettivamente domiciliato in Torino, Via Biella 8 (secondo
domicilio professionale) presso lo studio dell'Avv. Laura Speronello che lo rappresenta
per delega in atti;
- r i c o r r e n t i -
Con l'intervento del PUBBLICO MINISTERO.
o s s e r v a
Con ricorso iscritto in data 20.3.2024, i sig.ri e hanno Parte_1 Parte_2
premesso di avere intrattenuto una relazione di convivenza dall'anno 2010 formando una
famiglia di fatto, con la nascita di due figli, entrambi minorenni: , nato a Persona_1
Ciriè il 14.6.2016 e nata a [...] il [...];
la relazione tra loro era Persona_2
tuttavia cessata nell'anno 2023. Tanto premesso, hanno sottoposto al Tribunale le
condizioni tra loro concordate per l'affidamento ed il mantenimento della prole.
Con note scritte le parti insistevano nelle loro conclusioni di cui al ricorso che qui si
riportano:
“1) I figli minori e sono affidati ad entrambi i genitori, con stabile collocazione Per_1 Per_2
abitativa e residenza anagrafica con la madre, in Lanzo To.se via Loreto 183;
2) L'abitazione familiare è assegnata alla madre, proprietaria esclusiva dell'immobile, dandosi atto
che il padre se ne è già allontanato, prelevando i propri effetti personali e trasferendosi a vivere a
Torino;
3) Allo stato i genitori convengono che il padre avrà facoltà di vedere i figli uno/due pomeriggi a
settimana, previo accordo con la madre, da individuarsi di volta in volta in base agli impegni
lavorativi dei genitori e agli impegni sportivi ed extrascolastici dei figli (preferibilmente non il
mercoledì e il venerdì essendo impegnato con il calcio), prendendoli all'uscita dalla scuola Per_1
e tenendoli con sé fino all'ora di cena, senza previsione di pernottamento, risultando l'abitazione
paterna troppo distante dal luogo di abituale residenza dei bambini. In occasione delle festività del
Natale, della Pasqua e vacanze estive, per qualche giorno
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI IVREA
Riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati:
dott. Alessandro SCIALABBA Presidente.
dott.ssa Rossella MASTROPIETRO Giudice Rel./Est.
dott. Alberto Angelo BALZANI Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel procedimento iscritto al n. 676/2024 V.G.,
avente ad oggetto: ricorso ex art. 337 bis c.c.,
promosso congiuntamente da
nata a [...] il [...] (c.f. ), ivi residente in [...] C.F._1
Loreto 183 (doc.1), rappresentata e difesa dall'Avv. Paola Carrera, eleggendo domicilio
presso il suo studio in Ciriè via Dante 23, giusta procura in atti
E
nato a [...] il [...], (c.f. , anagraficamente Parte_2 C.F._2
ancora residente a [...] ma prossimo al trasferimento di residenza in
Torino, V. Aosta 21 (doc.2), elettivamente domiciliato in Torino, Via Biella 8 (secondo
domicilio professionale) presso lo studio dell'Avv. Laura Speronello che lo rappresenta
per delega in atti;
- r i c o r r e n t i -
Con l'intervento del PUBBLICO MINISTERO.
o s s e r v a
Con ricorso iscritto in data 20.3.2024, i sig.ri e hanno Parte_1 Parte_2
premesso di avere intrattenuto una relazione di convivenza dall'anno 2010 formando una
famiglia di fatto, con la nascita di due figli, entrambi minorenni: , nato a Persona_1
Ciriè il 14.6.2016 e nata a [...] il [...];
la relazione tra loro era Persona_2
tuttavia cessata nell'anno 2023. Tanto premesso, hanno sottoposto al Tribunale le
condizioni tra loro concordate per l'affidamento ed il mantenimento della prole.
Con note scritte le parti insistevano nelle loro conclusioni di cui al ricorso che qui si
riportano:
“1) I figli minori e sono affidati ad entrambi i genitori, con stabile collocazione Per_1 Per_2
abitativa e residenza anagrafica con la madre, in Lanzo To.se via Loreto 183;
2) L'abitazione familiare è assegnata alla madre, proprietaria esclusiva dell'immobile, dandosi atto
che il padre se ne è già allontanato, prelevando i propri effetti personali e trasferendosi a vivere a
Torino;
3) Allo stato i genitori convengono che il padre avrà facoltà di vedere i figli uno/due pomeriggi a
settimana, previo accordo con la madre, da individuarsi di volta in volta in base agli impegni
lavorativi dei genitori e agli impegni sportivi ed extrascolastici dei figli (preferibilmente non il
mercoledì e il venerdì essendo impegnato con il calcio), prendendoli all'uscita dalla scuola Per_1
e tenendoli con sé fino all'ora di cena, senza previsione di pernottamento, risultando l'abitazione
paterna troppo distante dal luogo di abituale residenza dei bambini. In occasione delle festività del
Natale, della Pasqua e vacanze estive, per qualche giorno
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