Trib. Treviso, sentenza 23/01/2024, n. 135
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Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI TREVISO I^ SEZIONE CIVILE
Composto dai seguenti magistrati:
dott. D R Presidente rel.
dott. S M Giudice
dott. G C Giudice
Ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa portante il n.7680/020 R.G. promossa da
, rappresentato e difeso dall'avv.to R P con Parte_1
domicilio eletto presso lo studio dello stesso in Mestre, come da mandato in calce
all'atto di citazione.
-ATTORE-
CONTRO
-contumace- Controparte_1
-CONVENUTO-
E CON L'INTERVENTO DEL PUBBLICO MINISTERO nella persona del Procuratore
della Repubblica presso il Tribunale di Treviso
Conclusioni dell'attore:
L'avvocato R P precisa le conclusioni richiamandosi integralmente agli atti
di causa, in particolare all'atto di citazione del 15/01/2020, insistendo per l'accoglimento
di tutte le domande.
MOTIVI DELLA DECISIONE Ex art.132 cpc., così come modificato dalla L.18.6.2009 n.69
Fatto
, agente di commercio, residente in Cavaso del Tomba, convivente Parte_1
con la compagna e padre di e Controparte_2 Parte_2 Parte_3
entrambi maggiorenni, riferiva che in occasione di un viaggio di lavoro in Eritrea dal 6 al
24 febbraio 2013 aveva conosciuto , nata in Mendefera Controparte_1
(Eritrea) – Adi lakiem nel 1995;che le parti consumavano un “fugace” rapporto
sessuale senza la volontà per entrambi di trasformare tale rapporto in relazione.
Che la famiglia della giovane venuta a conoscenza dell'evento, imponeva al deducente
di sposare la ragazza con minacce e violenze morali esplice ed implicite, in particolari i
familiari della convenuta lo minacciavano in gruppo di percuoterlo, di sequestrarlo, di
privarlo del passaporto e di rendere nota la vicenda alla compagna e ai figli.
Per questo l'attore si convinceva che l'unica soluzione per sottrarsi al pericolo per la
propria incolumità fosse cedere alle pressioni della famiglia e quindi in data CP_1
21.2.2013 contraeva matrimonio civile in Adi Bari (Eritrea).
Tre giorni dopo il matrimonio il lasciava l'Eritrea senza neppure iniziare una Parte_1
convivenza con la convenuta.
Successivamente il medesimo presa consapevolezza della situazione in cui si era
venuto a trovarsi, maturava l'idea di annullare il matrimonio e per questo si recava in
Eritrea dall'1 al 16 giugno con l'intenzione di porre in essere tale volontà.
Che, inizialmente, la famiglia sembrava d'accordo con l'annullamento purchè il CP_1
versasse loro del denaro salvo poi cambiare idea perché secondo il loro Parte_1
convincimento, il matrimonio con un occidentale costituiva l'unica chance per la
giovane sposa di poter cambiare la vita e stare meglio.
Che in data 25.6.2019 a distanza di ben sei anni dalla celebrazione del rito, l'atto di
2
matrimonio veniva trascritto su richiesta della per mezzo dell CP_1 Organizzazione_1
in Asmara nei registri del Comune di Cavaso del Tomba (TV) al n.19 Parte II seri C,
anno 2019 e in data 10.9.2019 l'attore veniva notiziato dallo stesso Comune che aveva
eseguito la trascrizione della certificazione sostitutiva dell'atto di nascita di Per_1
nata ad Asmara (Eritrea) il 27.02.2014.
[...]
Il deducente sconvolto per tali vicende, adiva l'intestato Ufficio invocando la previsione
di cui all'art.122 cc. ritenendo che la violenza subita ed esercitata ai suoi danni da terzi
avesse tutti i requisiti di cui all'art.1434 cc. per ottenere la nullità e/o annullamento del
matrimonio contratto, precisando che allo stato non vi erano evidenze né prove che il
medesimo fosse il padre di riservandosi, diversamente, di agire per Per_1
disconoscimento di paternità a norma dell'art.244. cc.
Nella contumacia della convenuta che faceva pervenire irritualmente una serie di
fotografia rappresentanti il matrimonio contratto con l'attore, la causa veniva istruita a
mezzo prova testimoniale e il 28.9.2023 veniva rimessa al Collegio per la decisione con
modalità cartolari.
Diritto
La domanda è destituita di fondamento perché indimostrata.
Invero, secondo la previsione di cui all'art. 122 cc. il matrimonio può essere impugnato
da quello dei coniugi il cui consenso sia stato estorto con violenza ex 1434 cc o
determinato da timore di eccezionale gravità ex art.1347 cc. derivante da cause esterne
allo sposo.
Se è pur vero che l'intera vicenda appare alquanto surreale, in particolare che l'attore
abbia contratto matrimonio con una giovane conosciuta durante un viaggio e in un arco
temporale brevissimo e che poi il medesimo nel giugno dello stesso anno sia ritornato
in Eritrea, tuttavia, tali eventi non paiono sufficienti a ritenere integrata la fattispecie per
3
invocare l'annullamento del matrimonio.
Né in tal senso sono sufficienti le deposizioni de relato fornite dalle testi Testimone_1
socia del e con il medesimo presente in Eritrea e
[...] Parte_1 Persona_2
interprete che ha accompagnato il e la sua socia per la questione Parte_1
commerciale che i medesimi avevano intenzione di perfezionare in Eritrea.
Infatti, la prima si è limitata a riferire di aver notato “dei dibattiti” e di essersi subito
allontanata, l'asserito obbligo di dover sposare la convenuta è stato riferito dall'attore
alla teste, di talchè, la dichiarazione “de relato actoris” non può avere alcuna valenza
probatoria, analogamente l'affermazione secondo cui il sarebbe stato Parte_1
ricattato dalla famiglia e che avrebbe dovuto munirsi di un legale. CP_1
Per quanto riguarda la seconda teste parimenti la stessa si è limitata a riferire di aver
visto delle persone che avrebbero raggiunto l'attore e in quella occasione avrebbe
sentito la parola matrimonio.
Riscontri troppo generici per ritenere che il consenso all'attore possa essere stato
estorto con violenza anche perché non è possibile stabilire se mai la stessa sia stata
esercitata, i caratteri della medesima ai sensi dell'art.1435 cc., si aggiunga che dalle
deposizioni rese è emerso che anche in precedenza l'attore si era recato in Eritrea e
aveva conoscenze.
***
Le spese di lite vanno integralmente compensate attesa la contumacia della convenuta.
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI TREVISO I^ SEZIONE CIVILE
Composto dai seguenti magistrati:
dott. D R Presidente rel.
dott. S M Giudice
dott. G C Giudice
Ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa portante il n.7680/020 R.G. promossa da
, rappresentato e difeso dall'avv.to R P con Parte_1
domicilio eletto presso lo studio dello stesso in Mestre, come da mandato in calce
all'atto di citazione.
-ATTORE-
CONTRO
-contumace- Controparte_1
-CONVENUTO-
E CON L'INTERVENTO DEL PUBBLICO MINISTERO nella persona del Procuratore
della Repubblica presso il Tribunale di Treviso
Conclusioni dell'attore:
L'avvocato R P precisa le conclusioni richiamandosi integralmente agli atti
di causa, in particolare all'atto di citazione del 15/01/2020, insistendo per l'accoglimento
di tutte le domande.
MOTIVI DELLA DECISIONE Ex art.132 cpc., così come modificato dalla L.18.6.2009 n.69
Fatto
, agente di commercio, residente in Cavaso del Tomba, convivente Parte_1
con la compagna e padre di e Controparte_2 Parte_2 Parte_3
entrambi maggiorenni, riferiva che in occasione di un viaggio di lavoro in Eritrea dal 6 al
24 febbraio 2013 aveva conosciuto , nata in Mendefera Controparte_1
(Eritrea) – Adi lakiem nel 1995;che le parti consumavano un “fugace” rapporto
sessuale senza la volontà per entrambi di trasformare tale rapporto in relazione.
Che la famiglia della giovane venuta a conoscenza dell'evento, imponeva al deducente
di sposare la ragazza con minacce e violenze morali esplice ed implicite, in particolari i
familiari della convenuta lo minacciavano in gruppo di percuoterlo, di sequestrarlo, di
privarlo del passaporto e di rendere nota la vicenda alla compagna e ai figli.
Per questo l'attore si convinceva che l'unica soluzione per sottrarsi al pericolo per la
propria incolumità fosse cedere alle pressioni della famiglia e quindi in data CP_1
21.2.2013 contraeva matrimonio civile in Adi Bari (Eritrea).
Tre giorni dopo il matrimonio il lasciava l'Eritrea senza neppure iniziare una Parte_1
convivenza con la convenuta.
Successivamente il medesimo presa consapevolezza della situazione in cui si era
venuto a trovarsi, maturava l'idea di annullare il matrimonio e per questo si recava in
Eritrea dall'1 al 16 giugno con l'intenzione di porre in essere tale volontà.
Che, inizialmente, la famiglia sembrava d'accordo con l'annullamento purchè il CP_1
versasse loro del denaro salvo poi cambiare idea perché secondo il loro Parte_1
convincimento, il matrimonio con un occidentale costituiva l'unica chance per la
giovane sposa di poter cambiare la vita e stare meglio.
Che in data 25.6.2019 a distanza di ben sei anni dalla celebrazione del rito, l'atto di
2
matrimonio veniva trascritto su richiesta della per mezzo dell CP_1 Organizzazione_1
in Asmara nei registri del Comune di Cavaso del Tomba (TV) al n.19 Parte II seri C,
anno 2019 e in data 10.9.2019 l'attore veniva notiziato dallo stesso Comune che aveva
eseguito la trascrizione della certificazione sostitutiva dell'atto di nascita di Per_1
nata ad Asmara (Eritrea) il 27.02.2014.
[...]
Il deducente sconvolto per tali vicende, adiva l'intestato Ufficio invocando la previsione
di cui all'art.122 cc. ritenendo che la violenza subita ed esercitata ai suoi danni da terzi
avesse tutti i requisiti di cui all'art.1434 cc. per ottenere la nullità e/o annullamento del
matrimonio contratto, precisando che allo stato non vi erano evidenze né prove che il
medesimo fosse il padre di riservandosi, diversamente, di agire per Per_1
disconoscimento di paternità a norma dell'art.244. cc.
Nella contumacia della convenuta che faceva pervenire irritualmente una serie di
fotografia rappresentanti il matrimonio contratto con l'attore, la causa veniva istruita a
mezzo prova testimoniale e il 28.9.2023 veniva rimessa al Collegio per la decisione con
modalità cartolari.
Diritto
La domanda è destituita di fondamento perché indimostrata.
Invero, secondo la previsione di cui all'art. 122 cc. il matrimonio può essere impugnato
da quello dei coniugi il cui consenso sia stato estorto con violenza ex 1434 cc o
determinato da timore di eccezionale gravità ex art.1347 cc. derivante da cause esterne
allo sposo.
Se è pur vero che l'intera vicenda appare alquanto surreale, in particolare che l'attore
abbia contratto matrimonio con una giovane conosciuta durante un viaggio e in un arco
temporale brevissimo e che poi il medesimo nel giugno dello stesso anno sia ritornato
in Eritrea, tuttavia, tali eventi non paiono sufficienti a ritenere integrata la fattispecie per
3
invocare l'annullamento del matrimonio.
Né in tal senso sono sufficienti le deposizioni de relato fornite dalle testi Testimone_1
socia del e con il medesimo presente in Eritrea e
[...] Parte_1 Persona_2
interprete che ha accompagnato il e la sua socia per la questione Parte_1
commerciale che i medesimi avevano intenzione di perfezionare in Eritrea.
Infatti, la prima si è limitata a riferire di aver notato “dei dibattiti” e di essersi subito
allontanata, l'asserito obbligo di dover sposare la convenuta è stato riferito dall'attore
alla teste, di talchè, la dichiarazione “de relato actoris” non può avere alcuna valenza
probatoria, analogamente l'affermazione secondo cui il sarebbe stato Parte_1
ricattato dalla famiglia e che avrebbe dovuto munirsi di un legale. CP_1
Per quanto riguarda la seconda teste parimenti la stessa si è limitata a riferire di aver
visto delle persone che avrebbero raggiunto l'attore e in quella occasione avrebbe
sentito la parola matrimonio.
Riscontri troppo generici per ritenere che il consenso all'attore possa essere stato
estorto con violenza anche perché non è possibile stabilire se mai la stessa sia stata
esercitata, i caratteri della medesima ai sensi dell'art.1435 cc., si aggiunga che dalle
deposizioni rese è emerso che anche in precedenza l'attore si era recato in Eritrea e
aveva conoscenze.
***
Le spese di lite vanno integralmente compensate attesa la contumacia della convenuta.
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