Trib. Oristano, sentenza 16/10/2024, n. 251
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Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI ORISTANO
SEZIONE CIVILE – LAVORO – PREVIDENZA E ASSISTENZA in composizione monocratica, in funzione di giudice del lavoro, nella persona della dott.ssa
Consuelo Mighela, ha pronunciato la seguente
SENTENZA ai sensi dell'art. 429 c.p.c., nella causa iscritta al N. R.L.P.A. 330/2023 promossa da:
c.f. nato a [...] il [...], rappresentato e difeso Parte_1 C.F._1 dall'Avv. Luca Perdisci, in virtù di procura speciale in atti,
- ricorrente -
contro
, C.F. - P.IVA Controparte_1 P.IVA_1
, in persona del Commissario Straordinario e legale rappresentante pro tempore, P.IVA_2 rappresentata e difesa dall'Avv. Paola Trudu e dall'Avv. Anna Sedda, giusta procura speciale in atti,
- resistente –
e contro
Azienda Socio-Sanitaria Locale - ASL n. 5 di AN, C.F. , in persona del P.IVA_3
Direttore Generale e legale rappresentante pro tempore Dott. rappresentato e Controparte_2 difeso dall'Avv. Salvatore Angelo Miscali, giusta procura speciale in atti,
- resistente -
Oggetto: inosservanza dell'obbligo vaccinale.
All'udienza del 16/10/2024 la causa è stata decisa in pubblica udienza, mediante sentenza contestualmente motivata, all'esito della discussione sulle seguenti
CONCLUSIONI
Nell'interesse di parte ricorrente: “Voglia il Tribunale, rigettata ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione: - in via principale, previa declaratoria di illegittimità e di disapplicazione/annullamento del provvedimento di sospensione dal lavoro di cui è causa come reiterato dal datore di lavoro e per l'effetto del diritto del ricorrente alla svolgimento dell'attività
1 lavorativa, senza soluzione di continuità dalla data della sospensione all'effettivo reintegro;
- accertare e dichiarare nei confronti degli odierni contraddittori il diritto del ricorrente alla piena retribuzione come individuata sub § 8 dalla data della sospensione fino all'effettivo reintegro, con coerente declaratoria di illegittimità delle trattenute datoriali effettuate sulle retribuzioni corrisposte al dalla sospensione lavorativa;
- condannare Pt_1 Controparte_1
ed ,
[...] Controparte_3
secondo le rispettive competenze datoriali pro tempore, alla corresponsione delle dette retribuzioni
(anche nella forma della restituzione di quanto illegittimamente trattenuto da ASL 5) e condannarle alla corresponsione di tutti gli altri emolumenti, indennità e contributi previdenziali, spettanti per legge o per CCNL, con la considerazione del periodo pensionistico conseguente;
-accertare il diritto alle ferie maturate e non godute dal ricorrente nel periodo di illegittima sospensione dal lavoro. - in subordine, nella denegata ipotesi in cui si riconoscesse come legittima la sospensione dal lavoro del
, accertare e dichiarare il suo diritto a percepire mensilmente la metà dell'assegno fisso e Parte_1
continuativo, con la considerazione del periodo pensionistico conseguente;
condannare le controparti, per quanto di rispettiva competenza, a corrispondere al ricorrente la detta prestazione. - in ogni caso con vittoria di spese, diritti e onorari del giudizio”.
Nell'interesse della ASL n. 5 di AN: “Voglia il Tribunale, rigettata ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione: - rigettare l'avverso ricorso perché infondato in fatto e in diritto;
- con vittoria di spese, diritti, onorari di causa”.
Nell'interesse della Gestione Regionale Sanitaria Liquidatoria di “Voglia il CP_1
Tribunale, rigettata ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione: - rilevata la carenza di legittimazione passiva della Gestione Liquidatoria relativamente alle domande di cui al periodo successivo al 31.12.2021, rigettare in ogni caso l'avverso ricorso perché infondato in fatto e in diritto;
- con vittoria di spese, diritti, onorari di causa”.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con ricorso depositato il 19.04.2023, ritualmente notificato, ha convenuto in Parte_1
giudizio la di e la ASL n. 5 di AN, Controparte_1 CP_1
esponendo in fatto:
- di essere stato assunto in data 06.02.2008 dalla allora ASL n. 5 di AN, con contratto di lavoro a tempo indeterminato, con mansioni di Operatore Tecnico Specializzato Autista di ambulanza, inquadrato nella categoria contrattuale collettiva Bs- fascia iniziale, con sede di svolgimento delle dette mansioni veniva individuata nel (divenuto Direzione Sanitaria Controparte_4
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, dove egli ancora prestava la propria attività lavorativa, sempre con le stesse Controparte_4
mansioni;
- che era stata avviata nei suoi confronti, da parte del dipartimento a ciò preposto, la CP_1
procedura di cui al comma 5 dell'art. 4 del D.L. n. 44/2021, attraverso l'invio di una prima raccomandata A.R del 10.08.2021, dopodiché era stato adottato l'atto di invito a sottoporsi a vaccinazione (asseritamente trasmesso con e-mail del 15.09.2021) e quindi, l'atto di accertamento di inosservanza dell'obbligo vaccinale (asseritamente comunicato con e-mail in data 27.09.2021);
Contr
- che, con provvedimento del prot. 323728 del 04.10.2021, il Commissario Straordinario di aveva disposto la sospensione dal servizio dell'esponente per inosservanza dell'obbligo vaccinale, ai sensi del D.L. 44/2021, convertito con modificazioni dalla L. 28.05.2021, n. 76, a far data dal quinto giorno successivo alla comunicazione della delibera medesima e sino al 31.12.2021;
- che detto provvedimento veniva reiterato con disposizione (asseritamente trasmessa via e-mail in data 29.11.2021) in cui si posticipava al 14.10.2021 la data di decorrenza della sospensione;
- che, il giorno 14.10.2021, dopo avere terminato il turno notturno iniziato il 13 ottobre, come stabilito dagli orari di servizio del mese di ottobre 2021, egli aveva usufruito di recupero ore e riposi ordinari per poi svolgere un periodo di ferie dal 18.10.2021 sino al 30.10.2021 e iniziare dal giorno
01.11.2021 un periodo di assenza dal lavoro per malattia, che era cessato il 16.02.2022;
- che, con nota del 20.06.2022, stante la disposizione dell'art. 8 del D.L. 24 del 24 maggio 2022, la
ASL n. 5 (nuovo datore di lavoro del dal 01.01.2022) aveva comunicato all'esponente la Pt_1
prosecuzione della sospensione sino al 31.12.2022;
- che, dopo l'entrata in vigore del D.L. 31 ottobre 2022, n. 162, che aveva anticipato al 1 novembre la fine degli obblighi vaccinali di cui al D.L 44/2021, l'esponente aveva regolarmente ripreso il proprio lavoro presso la ASL n. 5, appunto dal 1°.11.2022;
- di avere ricevuto, nel periodo di sospensione, gli importi seguenti: la busta paga di novembre
2021 a saldo 0;
la busta paga di dicembre 2021 a saldo positivo per euro 2.643,05;
la busta paga di febbraio 2022 a saldo positivo per euro 400,99;
la busta paga di aprile 2022 con saldo positivo per euro
1.107,22;
la busta paga di maggio 2022 con saldo positivo per euro 1147,33;
la busta paga di giugno
2022 a saldo 0;
la busta paga di luglio 2022 a saldo 0;
busta paga di ottobre 2022 con saldo 0;
busta paga di novembre 2022 a saldo 0;
busta paga di dicembre 2022 a saldo positivo per euro 433,56;
busta paga di gennaio 2023 a saldo positivo per euro 1377,08;
busta paga di febbraio 2023 a saldo positivo per euro 935,74;
busta paga di marzo 2023 a saldo positivo per euro 961,79.
Ciò esposto in fatto, il ricorrente ha lamentato l'illegittimità del provvedimento di sospensione dal
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servizio, sostenendo, in primo luogo, che, quale autista di ambulanza, non rientrava tra gli operatori di interesse sanitario tenuti all'obbligo vaccinale ex art. 4 D.L. 44/2021 convertito dalla legge 76/2021, nella versione ratione temporis applicabile alla fattispecie in oggetto.
Ha altresì lamentato il difetto di notifica degli atti del procedimento, allegando di avere avuto effettiva contezza solo della prima comunicazione trasmessa a mezzo raccomandata A.R., mentre per il resto era rimasto ignaro di quanto veniva deliberato nei suoi confronti e di quanto comunicatogli in maniera assolutamente informale e illegittima a mezzo e-mail ordinaria all'indirizzo
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Inoltre, il provvedimento di sospensione era illegittimo anche perché adottato in costanza di ferie e malattia, posto che l'atto di accertamento di inosservanza dell'obbligo vaccinale da parte del , Pt_1
adottato il 04.10.2021, non era stato notificato al in nessuna forma, o comunque non vi era prova Pt_1
Contr che ciò fosse accaduto, mentre aveva inviato al solo in data 29.11.2021 una comunicazione Pt_1
via mail in cui si posticipava al 14.10.2021 la data di decorrenza della sospensione, ma allora il Pt_1
era già assente dal lavoro per malattia.
Il ricorrente ha sostenuto, ancora, l'illegittimità della sospensione per via della mancata ricollocazione del lavoratore ad altre mansioni e perché, a suo dire, sarebbe stato “impossibile” adempiere agli scopi di cui all'obbligo vaccinale stabilito dal D.L. 44/2021, per l'inesistenza di vaccini che possano prevenire l'infezione da SARS-CoV-2.
Ha pertanto concluso affinché, previa accertamento e declaratoria di illegittimità del provvedimento di sospensione dal servizio, venisse altresì accertato il suo diritto a percepire le retribuzioni dovute per il periodo della illegittima sospensione dal lavoro, o, quantomeno, la metà dello stipendio, con il riconoscimento dei diritti previdenziali connessi.
2. Si sono costituite in giudizio le amministrazioni resistenti, domandando il rigetto del ricorso.
3. La causa, istruita con sole produzioni documentali, è stata fissata all'odierna udienza per la discussione e la pronuncia di sentenza contestuale ai sensi dell'art. 429 c.p.c., con termine fino a cinque giorni prima per il deposito di note difensive.
§§§
4. Il ricorso è fondato, per le ragioni di cui nel prosieguo.
4.1. Sulla configurabilità di un obbligo di vaccinazione anti SARS-CoV-2 in capo all'odierno ricorrente.
Partendo dal quadro normativo di riferimento, l'art. 4 del decreto legge 1°.04.2021, n.
44, convertito con modificazioni dalla L. 28.05.2021, n. 76 (“Disposizioni urgenti in materia di
4 prevenzione del contagio da SARS-CoV-2 mediante previsione di
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