Trib. Reggio Calabria, sentenza 07/11/2024, n. 1402

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Sul provvedimento

Citazione :
Trib. Reggio Calabria, sentenza 07/11/2024, n. 1402
Giurisdizione : Trib. Reggio Calabria
Numero : 1402
Data del deposito : 7 novembre 2024

Testo completo

TRIBUNALE DI REGGIO CALABRIA
Seconda Sezione Civile
Settore per le controversie di Lavoro e Previdenza
Il Giudice del lavoro, dr.ssa F P S,
- richiamato il decreto con cui l'udienza del 17.10.2024 è stata sostituita dal deposito di note scritte, ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c., nella causa n. R.G. 3836 / 2023;

- viste le note scritte in sostituzione dell'udienza, ai sensi dell'art. 127-ter cpc, depositate entro il termine assegnato;
visti gli atti di causa e le conclusioni delle parti, assume la causa in decisione e pronuncia la seguente
SENTENZA
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Reggio Calabria, in composizione monocratica ed in funzione di Giudice del Lavoro, in persona della dott.ssa F P S, definitivamente pronunciando nel giudizio promosso con ricorso depositato in data 31/07/2023 ed iscritto al n 3836 - 2023 RG , vertente tra
- C.F. Parte_1 C.F._1 rappresentata e difesa dall'Avv. F M, CF: , presso il cui studio, sito in Brancaleone (RC) C.F._2 alla Via Corso Umberto I, n. 92/c, è elettivamente domiciliata, giusta procura in atti;

-ricorrente- contro
- , l' Controparte_1 [...]
Controparte_2
, C.F. , in persona del legale rappresentante
[...] P.IVA_1 pro-tempore, rappresentati e difesi ex art. 417 bis del c.p.c., sia congiuntamente che disgiuntamente tra loro dal dott. Controparte_3
(c.f. ), dal dott. C.F._3 Controparte_4
( ) e dal dott. (c.f. C.F._4 CP_5
), funzionari dello stesso , elettivamente C.F._5 CP_1 domiciliati presso l'Ufficio VI – Ambito Territoriale di Reggio Calabria – Via Sant'Anna II tronco ;
Controparte_2
- resistente
1
- disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, così definitivamente provvede: Motivazione contestuale CONCLUSIONI delle parti: come in atti. RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
§ 1. Con ricorso depositato in data 31.07.2023, la ricorrente esponeva in sintesi quanto segue:
- di essere docente precaria nella scuola secondaria di II grado, con sede di servizio da ultimo presso l'ISTITUTO SUPERIORE “EUCLIDE” BOVA MARINA, ricadente nel circondario dell'adito Tribunale;

- di avere prestato servizio con plurimi incarichi di supplenze brevi e saltuarie, per come analiticamente indicato in ricorso;

- di aver subito un'ingiustificata disparità di trattamento rispetto ai colleghi docenti a tempo indeterminato e a quelli precari che hanno ricoperto supplenze annuali, per non avere beneficiato, a differenza di questi ultimi, della retribuzione professionale docente, avendo reso, di fatto, un sostegno al miglioramento del servizio scolastico sovrapponibile a quello dei colleghi a tempo indeterminato e a quello reso dai docenti che hanno ricoperto supplenze annuali per il periodo;

- che il servizio prestato dal docente con i contratti a termine è comparabile a quello prestato dai docenti della medesima classe di concorso immessi in ruolo, per cui non è dato riscontrare alcuna ragione oggettiva che giustifichi il mancato riconoscimento ai docenti a tempo determinato della retribuzione professionale docenti per il servizio effettivamente svolto;

- che, pertanto, nel periodo dal 04.10.2019 al 9.02.2022 per un totale di 645 giorni, come specificato in ricorso, non ha goduto, come può desumersi dalle buste paga allegate in atti, della corresponsione della c.d. retribuzione professionale docente;

- che il CCNL comparto scuola a decorrere dal testo 2006-2009 prevede, in particolare, per la prima fascia stipendiale (0-14 anni) cui appartengono i docenti precari la retribuzione professionale docenti, in atto pari a € 174,50 lorde da corrispondere per 12 mensilità in quanto viene esclusa la tredicesima;

- che nel caso di specie, secondo la ricorrente, si è perciò configurata una violazione del principio di non discriminazione tra lavoratori a termine ed a tempo indeterminato, sancito dalla normativa comunitaria (art. 4 della direttiva CEE 1999/1970, come interpretato dalla Corte di Giustizia dell'Unione Europea) ed interna (art. 6 d. lgs 268/2011). L'art. 7 del C.C.N.L. del 15/3/2001 per il personale del comparto della scuola ha istituito la “retribuzione professionale docenti”, prevedendo, al comma
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