Trib. Terni, sentenza 24/01/2024, n. 22

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Sul provvedimento

Citazione :
Trib. Terni, sentenza 24/01/2024, n. 22
Giurisdizione : Trib. Terni
Numero : 22
Data del deposito : 24 gennaio 2024

Testo completo

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI TERNI

in persona del giudice del lavoro Manuela Olivieri ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al numero 768 del ruolo generale dell'anno 2022 promossa
DA
BA NA, elettivamente domiciliata in Terni, via Armellini n.1, presso lo studio dell'Avv.to Folco RA che la rappresenta e difende come da delega in atti
OPPONENTE CONTRO
AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE, con sede legale in Roma, via Giuseppe Grezar n.14, in persona del Responsabile Contenzioso Umbria
Maria Cristiana Paci, giusta procura a rogito Notaio Andrea De Nicola di Roma rep. n. 177893, racc. n.11776 del 28/04/2022, rappresentata e difesa, in virtù di procura depositata in atti dall'avv. Filippo Ungari Trasatti ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Roma, via Arno n.88
E.N.P.A.F. - ENTE NAZIONALE DI PREVIDENZA E DI ASSISTENZA
FARMACISTI - Fondazione di diritto privato, con sede legale in Roma, Viale
Pasteur n.49, in persona del legale rappresentante pro tempore, Dott. Emilio Croce, rappresentata e difesa dall'avv. Paolo Leopardi, giusta procura generale del 17 maggio 2004 a rogito notaio Giovanni Floridi rep. n.10414, elettivamente
e digitalmente domiciliata ex articolo 16 sexies D.L. del 18 ottobre 2012 n.179 e successivo D.L. 24 giugno 2014 n. 90 convertito con modificazioni in L. 11 agosto 2014 n.114 all'indirizzo di posta elettronica certificata paololeopardi@ordineavvocatiroma.org,
OPPOSTI
OGGETTO: opposizione a cartella di pagamento SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato il 29.10.2022 parte ricorrente proponeva opposizione avverso cartella di pagamento n. 109 2018 0002 0002108 000, notificata in data 27/28 settembre 2022 con la quale l'Agente della Riscossione le intimava il pagamento della somma di euro 13.637,36 asseritamente dovuta per omesso pagamento di crediti di natura contributiva dovuti all'ENPAF (Ente Nazionale di Previdenza ed Assistenza Farmacisti).
Contestava in diritto l'erroneità della pretesa contributiva sottesa al titolo impugnato deducendo innanzitutto in fatto: - di essersi iscritta in data 22 dicembre 2016 all'Albo Professionale dell'Ordine Provinciale dei Farmacisti di Terni quando era ancora disoccupata, condizione che è durata sino al 14 luglio
2017 quando è stata assunta con la qualifica di farmacista collaboratore alle dipendenze di una farmacia privata, con obbligo di pagare il contributo previdenziale ridotto di solidarietà e non quello intero;
- di risiedere, anche all'epoca dei fatti per cui è causa, nel Comune di RE, che ricade tra quelli del cratere del terremoto del 2016, per i quali i d.l. 189/2016 e 148/2017, hanno disposto la sospensione di tutti gli adempimenti e dei versamenti, dei contributi previdenziali ed assistenziali, fino al 31 maggio 2018;
- di aver presentato due istanze (in data 30 aprile 2018, inviate il 3/4 maggio 2018 e ricevute dall'ENPAF l'8 maggio 2018 entro il termine stabilito dalle disposizioni di legge per i Comuni terremotati) esercitando l'opzione per il pagamento del contributo previdenziale ridotto di solidarietà, per gli anni 2016-2017 e 2018;
- che l'ENPAF ha ritenuto tardiva l'opzione per gli anni 2016 e 2017, sull'assunto che la sospensione e la proroga del termine per esercitarla fino al 31 maggio 2018, disposta dalla normativa sul terremoto per i Comuni ricadenti nel cratere, non sarebbe applicabile ad esso ENPAF e che l'opzione del contributo di solidarietà doveva esercitarsi nel termine ordinario del 30 settembre 2017, scaduto il quale per gli anni 2016 e 2017 il contributo previdenziale sarebbe dovuto intero;
- che per l'anno 2018, invece, l'ENPAF ha riconosciuto il diritto della ricorrente al contributo previdenziale ridotto di solidarietà, ma poi con la stessa cartella di pagamento le ha intimato il pagamento per l'intero.
Ha sostenuto in diritto, sull'assunto che i Comuni di RE e di
Arrone, colpiti dal terremoto del 24 agosto - 30 ottobre 2016, sono ricompresi nell'elenco allegato 1 del d.l. 17.10.2015 n. 189, che ha perimetrato il così detto cratere del sisma, che l'art. 48 comma 13 del richiamato d.l. 189/2016 sulla sospensione sino al 31 maggio 2018, per i residenti nei Comuni ricadenti nel cratere del sisma, dei termini relativi agli adempimenti e ai versamenti dei contributi previdenziali ed assistenziali, in scadenza nel periodo dal 24 agosto 2016 al 30 settembre 2017, si applichi anche agli iscritti all'ENPAF, di qui la tempestività delle domande inoltrate dall'opponente;
- che l'ENPAF non ha inviato alla ricorrente entro il 31 marzo 2017, né successivamente, i bollettini di
pagamento dei contributi per gli anni 2016-2017, omissione che conferma l'applicazione anche per l'ENPAF della normativa sul terremoto, che ha sospeso gli adempimenti contributivi ed assistenziali nei Comuni del cratere;
- che
le
Casse Previdenziali dei professionisti, privatizzate con il d.lgs. 10.2.1996 n. 103, sono state soggette ad un successivo processo legislativo di lenta, ma costante ripubblicazione, in considerazione delle finalità di rilievo pubblico, nazionale e comunitario, proprie della Previdenza alla quale sono preposte, inoltre, perseguono finalità di pubblico interesse e costituiscono un elemento fondamentale del sistema di previdenza obbligatoria, sul quale lo Stato esercita la vigilanza;
- che l'Ente Previdenziale dei professionisti è qualificato come
“organismo di diritto pubblico” e come Amministrazione Pubblica di qui l'applicazione dell'art. 48 comma 13 del d.l. 189/2016 norma che ha sospeso i termini relativi agli adempimenti ed ai versamenti dei contributi previdenziali ed assistenziali e dei premi per l'assicurazione obbligatoria, nei Comuni ricadenti nel cratere del terremoto del 2016, ivi comprese le istanze di contributo previdenziale di solidarietà previste dal regolamento dell'ENPAF, posto che la norma non fa riferimento all'Ente previdenziale, ma ai contributi previdenziali e riguarda dunque tutta la contribuzione previdenziale obbligatoria dovuta per legge.
Ha insistito nel sostenere: - che la normativa richiamata sulla sospensione degli adempimenti e dei versamenti, non è limitata ai contributi previdenziali dell'INPS, limitazione non prevista dalla norma e che non è sostenibile con riferimento al segno verbale ed alla interpretazione sistematica e che sarebbe pure incostituzionale;
- che la procedura interna, mediante la quale la Cassa
Previdenziale si adegua al dettato normativo, è irrilevante per il cittadino terremotato e che la delibera del Consiglio di Amministrazione dell'ENPAF non può essere in contrasto con il dettato di legge;
- che la sospensione dei versamenti non può prescindere da quella degli adempimenti che sono stati sospesi anche per l'ENPAF fino al 31 maggio 2018;
- la prescrizione dei contributi asseritamente dovuti per gli anni 2016 e 2017, stante la notifica della cartella di pagamento il 27-28 settembre 2022, dopo oltre cinque anni dalla scadenza;
- il diritto della ricorrente alla riduzione del contributo dovuto all'Ente per l'anno 2018.
Chiedeva all'intestato Tribunale, previa sospensione dell'efficacia esecutiva della cartella di pagamento impugnata: - di accertare e dichiarare, che la ricorrente ha diritto di versare il contributo previdenziale ridotto di solidarietà per gli anni 2016, 2017 e 2018, pari all'1% dell'intero per l'anno 2016 e del 3% dell'intero per gli anni 2017 e 2018, stante la condizione di disoccupazione e poi di farmacista lavoratrice subordinata alle dipendenze di farmacia privata;
- di accertare e dichiarare che la stessa ha tempestivamente esercitato la opzione per il versamento del contributo previdenziale ridotto di solidarietà per gli anni
2016-2017, con le istanze del 30 aprile 2018, inviate il 3-4 maggio 2018 e ricevute dall'ENPAF l'8 maggio 2018, nel termine stabilito dall'art. 48 comma 13 D.L. 17 ottobre 2016, n. 189 ed art, 2 comma 7 D.L. 16 ottobre 2017, n. 148, che hanno sospeso sino a tale data, quello originario del 30 settembre 2017, nei
Comuni ricompresi nel cratere del terremoto dell'anno 2016;
- di accertare e dichiarare che la stessa ha tempestivamente esercitato la opzione per il contributo previdenziale ridotto di solidarietà per l'anno 2018, con la istanza del 30 aprile 2018, inviata il 3-4 maggio 2018 e ricevuta dall'ENPAF l'8 maggio 2018;
- per l'effetto di accertare e dichiarare che l'ENPAF non ha diritto di pretendere dalla ricorrente i contributi previdenziali interi per gli anni 2016, 2017 e 2018, di €. 4.420,00 ciascuno, o dell'eventuale maggiore importo;
- di dichiarare la nullità, ovvero annullare la cartella di pagamento impugnata n. 109 2018 00020021 08 000 di complessivi €. 13.637, 36, per i ruoli n. 2018/001192 - contributi anno 2016 di €. 4.520,52;
n. 2018/001192 - contributi anno 2017 di €. 4.463,00;
n. 2018/001192 - contributi anno 2018 di €. 4.558,12 e relativi oneri di riscossione, stante la non debenza dei contributi a ruolo;
- in subordine, nella ipotesi in cui dovesse ritenersi non applicabili all'ENPAF le disposizioni di legge sul terremoto, accertare e dichiarare la compiuta prescrizione dei contributi previdenziali degli anni 2016 e 2017, con la conseguente nullità, ovvero annullamento della cartella di pagamento, con vittoria delle spese di lite. Si è costituito l'Enpaf sostenendo l'inapplicabilità all'Ente dell'art 48, comma 13, del decreto legge n.189/2016, trattandosi di disciplina riguardante solo l'INPS e non certo all'ENPAF, proprio perché è lo stesso legislatore ad avere sottolineato che la sospensione vale solo per l'assicurazione obbligatoria, quindi per l'INPS, mentre l'ENPAF con Deliberazione n.46 del 2016 disponeva la sospensione della riscossione fino al 31 dicembre 2016 dei contributi previdenziali e assistenziali dovuti per l'anno 2016 e della riscossione di quelli posti in pagamento in corso “a favore degli iscritti residenti alla data del 24 agosto 2016 nei comuni interessati dal sisma ed individuati nell'allegato 1) del decreto del Ministero
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