Trib. Milano, sentenza 29/11/2024, n. 10340

Sintesi tramite sistema IA Doctrine

L'intelligenza artificiale può commettere errori. Verifica sempre i contenuti generati.

Segnala un errore nella sintesi

Sul provvedimento

Citazione :
Trib. Milano, sentenza 29/11/2024, n. 10340
Giurisdizione : Trib. Milano
Numero : 10340
Data del deposito : 29 novembre 2024

Testo completo

N.R.G. 35031/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO
Sezione XI Civile
Il Tribunale, nella persona della Giudice dott.ssa Francesca Avancini, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa di primo grado iscritta al N.R.G. 35031/2023 pendente tra
PANIFICIO PACIELLO S.R.L. (P. IVA 03662400716) in persona del legale rapp.te pro tempore, rappresentata e difesa dall'Avv. Luigi Barbato, giusta procura in atti;
opponente contro
ENI PLENITUDE S.P.A. SOCIETA' BENEFIT già ENI GAS E LUCE S.P.A.
(C.F. e P. I.V.A. 12300020158) quale avente causa di Eni S.p.A. a seguito di conferimento di ramo di azienda per OT LA LA del
12/6/2017, in persona dell'Avv. Pietro Galizzi, munito dei necessari poteri di rappresentanza conferiti giusta procura speciale per OT LA LA di
Locate di Triulzi del 28.3.2022 (rep. 6854, racc. 4414), rappresentata e difesa dall'Avv. Antonino Geronimo La Russa giusta procura in atti;

opposta
OGGETTO
somministrazione
CONCLUSIONI
pagina 1 di 10


Per parte opponente:
“in via preliminare: dichiarare la inammissibilità e/o improcedibilità dell'azione monitoria a base del decreto ingiuntivo n. 13375/2023 del 14/08/2023 stante il giudicato formatosi sulla sentenza n. 5795/2020 del 29/09/2020 con cui il Tribunale di Milano ha declinato la propria competenza territoriale in favore del Tribunale di Foggia su medesima azione monitoria proposta dalla medesima società creditrice nei confronti della CI CI S.r.l. per la stessa ragione creditoria, ovvero dichiarare la incompetenza per territorio del Tribunale di Milano in favore del Tribunale di Foggia e, per l'effetto, revocare il decreto ingiuntivo telematico, contrassegnato dai nn. dai nn. 13375/2023 Ing. e 23800/2023 R.G., concesso in data 14/08/2023 dal Giudice del Tribunale di Milano – Dr. Andrea Manlio Borrelli -, su istanza della Eni Plenitude S.p.A. Società Benefit in danno della CI CI S.r.l.;
nel merito: 1) in via meramente subordinata alle eccezioni preliminari, previo accertamento, dichiarare nullo

o comunque privo di efficacia il decreto ingiuntivo telematico, contrassegnato dai nn. dai nn. 13375/2023 Ing. e 23800/2023 R.G., concesso in data 14/08/2023 dal Giudice del Tribunale di Milano – Dr. Andrea Manlio Borrelli -, su istanza della Eni Plenitude S.p.A. Società Benefit in danno della CI CI S.r.l, ovvero dichiarare la inesistenza o la prescrizione del credito per le ragioni in narrativa;
2) condannare la società opposta come legalmente rappresentata, al pagamento delle spese e dei compensi professionali in favore della società opponente, aggravati per la colpevolezza grave della società Eni Plenitude, consistente nell'aver fatto nuovamente ricorso al Tribunale di Milano, già dichiaratosi incompetente territorialmente, con la sentenza n. 5795/2020, disponendone la distrazione in favore del procuratore costituito in quanto antistatario”.
Per parte opposta:
“ - in via preliminare, concedere la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo n. 13375/2023 del 14/08/2023 ai sensi dell'art. 648 c.p.c. in considerazione che l'opposizione appare manifestamente destituita di fondamento e non è basata su prova scritta né di pronta soluzione e non è corredata da alcun elemento probatorio;
- sempre in via preliminare, rigettare, in quanto infondata in fatto ed in diritto per le ragioni evidenziate in narrativa, l'eccezione di incompetenza territoriale formulata dall'opponente;
- previe le declaratorie del caso e riservata ogni ulteriore istanza, respingere l'avversaria opposizione e confermare il decreto ingiuntivo n. 13375/2023 del 14/08/2023, dichiarando tenuta e condannando la CI CI S.r.l. al pagamento in favore della concludente della somma di Euro 83.153,64# oltre agli interessi di mora ex D.Lgs. n. 231 del 2002 dalla data di scadenza della fattura rimasta insoluta fino all'effettivo

pagina 2 di 10 soddisfo, nonché oltre le spese legali liquidate in sede di emissione di decreto ingiuntivo ammontanti ad Euro 2.200,00 per compensi, Euro 406,50 per esborsi, oltre oneri fiscali e previdenziali e rimborso forfettario del 15%. Con vittoria di spese ed onorari di giudizio”.

MOTIVI DELLA DECISIONE
La presente controversia è stata introdotta con ricorso per decreto ingiuntivo da Eni Plenitude s.p.a. Società Benefit (già Eni Gas e Luce s.p.a.), la quale ha domandato la condanna di CI CI s.r.l. al pagamento in proprio favore della somma di € 83.153,64 a titolo di corrispettivo per la somministrazione di energia elettrica, così come risultante dalla fattura n.
M156084688 del 27.1.2025 prodotta in monitorio, oltre agli interessi e alle spese di lite.
Avverso il decreto ingiuntivo conseguentemente emesso dal Tribunale ha proposto opposizione CI CI s.r.l. deducendo: a) l'inammissibilità della domanda di pagamento avanzata dall'opposta, trattandosi di domanda identica per soggetti, causa petendi e petitum a quella già in precedenza avanzata, sempre nei confronti di CI CI, dalla stessa odierna opposta e decisa da questo Tribunale con la sentenza n. 5795/2020 del
29.9.2020;
b) l'incompetenza per territorio del Tribunale adito in favore del
Tribunale di Foggia;
c) l'avvenuta rinuncia da parte della somministrante al credito vantato in monitorio mediante l'accordo transattivo concluso inter partes in data 18.2.2016;
d) l'avvenuta estinzione del credito in parola per decorso del termine quinquennale di prescrizione ex art. 2948 c.c., riferendosi a consumi relativi al periodo 2011/2012, ovvero per decorso del termine biennale ex art. 4 della l. n. 205/2017.
Eni Plenitude s.p.a. Società Benefit, costituitasi in giudizio, ha insistito per il rigetto dell'opposizione e per la conferma del decreto ingiuntivo opposto. In particolare, l'opposta ha, in estrema sintesi, dedotto: a) che con la sentenza
n. 5795/2020 citata
Iscriviti per avere accesso a tutti i nostri contenuti, è gratuito!
Hai già un account ? Accedi