Trib. Bologna, sentenza 12/06/2024, n. 784

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Sul provvedimento

Citazione :
Trib. Bologna, sentenza 12/06/2024, n. 784
Giurisdizione : Trib. Bologna
Numero : 784
Data del deposito : 12 giugno 2024

Testo completo

Tribunale di Bologna
Sezione Lavoro
N.R.G. 2601/2023
Oggi 12 giugno 2024, alle ore 10,30, innanzi alla dott. Simona Santini, sono comparsi:
per RG NN, ([...]) l' Avv. FILIPPONI
GIAN MARCO
ricorrente
per IP - CASSA ITALIANA DI PREVIDENZA ED ASSISTENZA
DEI GEOMETRI LIBERI PROFESSIONISTI (80032590582),
l'Avv.toAvv.ti MAZZARELLA GIUSEPPE sostituito dall'avv Francesco
Quadruccio
resistente
I difensori delle parti si riportano ai rispettivi atti introduttivi e chiedono discutersi la causa.
Il giudice invita le parti alla discussione
Per il ricorrente Geom. IO SA l'avv. Gian Marco Filipponi, si riporta al ricorso ed alle Note difensive autorizzate del 30 maggio 2024 nell'impugnativa di ogni avverso dedotto.
In proposito, in replica alle note conclusionali IP ed alla allegata
Sentenza della Corte di Appello di Torino (n. 178/2024), rileva che la detta
Sentenza fa propria la decisione della Corte di Cassazione (Sent. Cass. Sez.


lav. n. 15643 del 14.06.2018) che, per l'appunto, è stata invocata da parte ricorrente a suffragio della domanda, in quanto afferma il principio della doverosa commisurazione della pensione, alla contribuzione effettivamente versata, anche se in misura parziale, e ciò in forza della ineludibile disciplina legale dettata dall'art. 2 della legge n. 773/1982, cui il Regolamento della Cassa per l'attuazione delle attività di previdenza (all. 9 alla memoria difensiva IP e vigente all'atto delle contestate decisioni IP) si è doverosamente conformato nello stabilire che la pensione di vecchiaia si commisura all' “effettivo versamento dei contributi alla Cassa” - art. 2, co. 1.
Ribadisce, altresì, la inapplicabilità dei sopravvenuti art.

1.4 del
Regolamento di Previdenza e art. 25 del Regolamento sulla contribuzione in vigore dal 03.08.2023, dunque successivamente al sorgere del diritto del ricorrente fatto valere con la domanda amministrativa del 07.03.2023 ed il ricorso amministrativo del 14.04.2023. E così anche dell'art. 24, co. 2 del
Regolamento sulla contribuzione, vigente alla data del rigetto del ricorso amministrativo, che tratta della possibilità di riscattare con la riserva matematica anche i contributi non versati e non riguarda il caso qui in esame di riconoscimento delle annualità ai fini pensionistici in ragione dei contributi effettivamente versati.
Conferma infine che le norme regolamentari vigenti al maturare del diritto del ricorrente ove interpretate nel senso auspicato dalla convenuta, ed anche quelle sopravvenute (inapplicabili per il principio di irretroattività), risultano in contrasto con la disciplina di legge (L. n. 733/1982 della l. n.
509/1994) e travalicano i limiti funzionali all'esercizio dei poteri normativi della Cassa fissati dalle norme di legge (L. n. 355/1995).
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Si insiste e confida, pertanto, nell'accoglimento delle conclusioni rassegnate nelle Note difensive del 30 maggio 2024.
Parte convenuta precisa le conclusioni come da memoria di costituzione e si riporta alle note difensive depositate.
Le parti discutono oralmente la causa
Il Giudice
all'esito della discussione, ad ore 10.40 si ritira in camera di consiglio rinviando per la lettura della sentenza ad ore 15.15. Le parti dichiarano di rinunciare a comparire alla lettura della sentenza.
Il Giudice Onorario
Dott. Simona Santini
Alle ore 15,15 il giudice legge la sentenza, assenti le parti che hanno rinunciato a comparire.
Il Giudice Onorario
dott. Simona Santini
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N. R.G. 2601/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BOLOGNA
Sezione Lavoro
Il Tribunale, nella persona del giudice Onorario dott.ssa Simona Santini ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 2601/2023 promossa da:
RG NN, ([...]) rappresentato/a e difeso/a dall'Avv.to/dagli Avv.ti FILIPPONI GIAN MARCO
Ricorrente
Contro
IP - CASSA ITALIANA DI PREVIDENZA ED ASSISTENZA DEI
GEOMETRI LIBERI PROFESSIONISTI (80032590582), rappresentato/a
e difeso/a dall'Avv.to/dagli Avv.ti MAZZARELLA GIUSEPPE
Resistente
OGGETTO: accertamento anni contributivi 1992 1994 1995 per trattamento pensionistico vecchiaia e corrispondente obbligo e condanna
IP.
Conclusioni
Per la parte ricorrente: “Voglia, l'On. Tribunale, contrariis reiectis, così provvedere:

1. Accertare nel rapporto previdenziale in essere tra il Dott.
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Geom. SA e la Cassa Italiana di Previdenza ed Assistenza Geometri
Liberi Professionisti che le annualità 1992 1994 1995 sono da computare ai fini previdenziali e della pensione di vecchiaia e sono quindi da considerare ai fini del trattamento pensionistico in favore del ricorrente medesimo, in ragione delle contribuzioni che per dette annualità il ricorrente ha versato, nella misura di: € 1.355,18 per il 1992
(autoliquidazione 30.07.1992 e ruolo esattoriale del settembre 1992), €
1.964,09 per il 1994 (autoliquidazione in data 13.04.1995 e 28.07.1995), ed € 2.597,26 per il 1995 (autoliquidazione in data 15.04.1996 e
28.07.1996, e/o della diversa misura che dovesse essere accertata nel presente giudizio.

2. Dichiarare il diritto del ricorrente al computo ai fini dell'anzianità contributiva e del correlato trattamento pensionistico e della pensione di vecchiaia delle annualità contributive 1992 1994 1995, in ragione ed in misura dei versamenti e delle causali di cui al punto 1;

3. Dichiarare l'obbligo della Cassa Italiana di Previdenza ed Assistenza
Geometri Liberi Professionisti e condannare essa a computare le annualità contributive 1992 1994 1996 nel maturando trattamento pensionistico e della pensione di vecchiaia da erogare in favore dell'iscritto dott. Geom.
IO SA, in ragione ed in misura dei versamenti e delle causali di cui al punto 1.

4. Dichiarare, se e per quanto occorra, la illegittimità e contrarietà a legge ed al diritto del ricorrente, dell'atto di rigetto del ricorso amministrativo e della domanda amministrativa presentati dal ricorrente, previa, se e per quanto occorra, disapplicazione della norma regolamentare citata nell'atto di rigetto del ricorso amministrativo art. 24 Regolamento sulla contribuzione, ora art. 25 del vigente Regolamento sulla contribuzione, e
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delle altre ad esse connesse ed eventualmente invocate dalla convenuta
IP, ivi compresa la norma portata dall'art. 21 (Effetti della prescrizione) del ridetto vigente Regolamento sulla contribuzione.

5. Con vittoria di spese e competenze di lite”.
Per la parte resistente:
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