Trib. Catania, sentenza 04/10/2024, n. 4458

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Sul provvedimento

Citazione :
Trib. Catania, sentenza 04/10/2024, n. 4458
Giurisdizione : Trib. Catania
Numero : 4458
Data del deposito : 4 ottobre 2024

Testo completo



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CATANIA
SEZIONE II CIVILE - LAVORO
Il Giudice del Lavoro del Tribunale di Catania, dott. ssa Elisa Milazzo, all'udienza del 30.09.2024 sostituita dal deposito di note ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. emana la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 7747 /2023 R.G.L., avente ad oggetto “Fondo di garanzia”,
PROMOSSA DA
NT FR N.Q. DI EREDE DI CA VINCENZO, con l'Avv.
CATANZARO MASSIMILIANO;

- Ricorrente -
CONTRO
I.N.P.S. , con l'Avv. TOMASELLI PIER LUIGI;

- Resistente -
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO



1. Premessa

Con il ricorso introduttivo del presente giudizio, depositato il 12.7.2023, TI NC ed i germani ON hanno convenuto l'INPS avanti l'adito Giudice del lavoro del Tribunale di
Catania, esponendo che :
- il loro dante causa, ON VI, ha lavorato alle dipendenze della soc. coop. a r.l.
TRASPORIENTAL dall'1.12.1978 al 31.10.1990 e per detto rapporto non ha percepito il trattamento di fine rapporto spettantegli;

- con accordo stipulato avanti l'UPLMO di Catania il 24.10.1990, venne stabilito che la
Cooperativa avrebbe corrisposto le spettanze insolute ai lavoratori cessati solo quando il
Comune di Catania avesse corrisposto alla Cooperativa quanto dovuto a titolo di adeguamento canoni per servizi di pulizia appaltati;

- il de cuius ed altri lavoratori proposero azione giudiziaria per sentire dichiarare l'illiceità
della suddetta condizione sospensiva, ma la domanda venne rigettata in primo e definitivamente in secondo grado da questo Tribunale (sent. n.1340/2004) e dalla Corte di
Appello di Catania, Sez. lavoro (sent. n. 612/2007);

- la condizione sospensiva si avverò solo a seguito della sentenza n. 893/2009, con cui la
Corte di Appello civile di Catania statuì definitivamente che nulla il Comune di Catania doveva alla Cooperativa;

- con sentenza n.139 dep.ta il 4.10.2012 la Sez. fallimentare di questo Tribunale dichiarò
l'insolvenza della Cooperativa, che con decreto assesso-riale DA n.50 del 22.3.2013 venne posta in Liquidazione coatta amministrativa;

- con stato passivo definitivo dep.to il 14.4.2020 il loro dante causa è stato ammesso al passivo, tra l'altro, per €.6.331,81 lordi, a titolo di t.f.r. in privilegio;

- in data 18.12.2020 ON VI ha presentato domanda di anticipazione del t.f.r. al
Fondo di Garanzia per il Tfr ex art.2 legge n.297/1982 e succ. mod. ed int.ni;

- in data 4.7.2022 l'INPS ha rigettato la domanda di intervento del Fondo;

- in data 29.9.2022 ON VI ha presentato ricorso gerarchico avverso detto provvedimento, rigettato il 2.11.2022.
- in data 19.12.2022 lo ON è deceduto.
Tanto premesso, hanno contestato l'illegittimità del provvedimento di rigetto dell'intervento del
Fondo di garanzia hanno chiesto l'accoglimento delle seguenti conclusioni:
“A) preliminarmente, in via istruttoria, nominare un CTU contabile onde aggiornare all'attualità
l'importo del credito vantato dal ricorrente all'epoca dell'accordo del 24.10.1990 (£.9.776.102, in
€uro 5.048,94);

B) in via principale, in accoglimento del I motivo di ricorso, ritenere e dichiarare l'illegittimità e, comunque, l'infondatezza della motivazione addotta dall'I.N.P.S. –F.d.G. a giustificazione del provvedimento del 4.7.2022 di diniego di pagamento del T.F.R. maturato ;

C) in via gradata, in accoglimento del II motivo di ricorso, ritenere e dichiarare l'illegittimità e, comunque, l'infondatezza della motivazione addotta dall'I.N.P.S. –F.d.G. a giustificazione del provvedimento del 4.7.2022 di diniego di pagamento del T.F.R. maturato non essendo maturata alcuna prescrizione del diritto di credito vantato;
D) conseguentemente ritenere e dichiarare che il sig. ON VI e, per esso, visto
l'intervenuto decesso, i suoi eredi legittimi, odierni ricorrenti, è creditore, ex art.2 L.297/82, dell'I.N.P.S., quale gestore dell'apposito Fondo di Garanzia per i dipendenti delle Ditte assoggettate a procedure concorsuali, della somma di €. 5 .048 ,94, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria, dal 24.10.1990 sino al giorno dell'effettivo soddisfo ;

E) coerentemente, statuire il diritto de i medesimi al pagamento di quanto richiesto con la domanda di intervento del F.dG. del 18.12.2020 e condannare la resistente alla corresponsione, in favore del ricorrente, delle relative somme dovute, oltre gli interessi legali e la rivalutazione monetaria dal dovuto sino al soddisfo”.
Instauratosi il contraddittorio, con
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