Trib. Pescara, sentenza 08/04/2024, n. 527

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Sul provvedimento

Citazione :
Trib. Pescara, sentenza 08/04/2024, n. 527
Giurisdizione : Trib. Pescara
Numero : 527
Data del deposito : 8 aprile 2024

Testo completo

1
N. R.G. 1560/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di PESCARA
OBBLIGAZIONI E CONTRATTI CIVILE
in composizione monocratica in persona del Giudice dott. Federico Ria ha
pronunciato la seguente
SENTENZA
nella controversia civile in grado d'appello, iscritta al nr. 1560/23 R.A.C.C.,
vertente
TRA
SO.G.E.T. S.p.a., in persona del legale rappresentante pro tempore, con sede in
Pescara alla Via Venezia n. 49, C.F./P.Iva 01807790686, rappresentata e difesa
congiuntamente e disgiuntamente dall'Avv. Daniele Di Iorio C.F.
[...]e dall' Avv. Silvia Di Iorio C.F. [...], pagina 1 di 7


2
elettivamente domiciliata presso il loro studio alla Galleria K.Wojtyla n 24-66020-
San Giovanni Teatino (CH), giusta procura speciale in atti
APPELLANTE
CONTRO
TORRELLI Avv. ANGELO ANTONIO, nato a [...] il [...], residente a
L'Aquila, elettivamente domiciliato a Pescara in Via Tirino n.104 presso e nello
studio dell'avv. Massimiliano Di Scipio che lo difende unitamente e
disgiuntamente ad esso difensore di se medesimo, in virtù di procura speciale in
atti;

APPELLATO
oggetto: appello avverso sentenza GdP Pescara nr. 1373/22 in materia di
opposizione a precetto;

conclusioni: come da relativo verbale d'udienza, da ritenersi materialmente
allegato alla presente sentenza
pagina 2 di 7
3
MOTIVI DELLA DECISIONE
Insta la parte appellante per la riforma delle sentenza nr. 1373/22 GdP di Pescara
per asseriti error in iudicando, per falsa rappresentazione dei fatti, per
malgoverno delle risultanze istruttorie, nella parte in cui, aveva dichiarato
l'inammissibilità della propria iniziativa oppositoria ex art. 615 cpc, ritenendo
l'atto notificato su iniziativa dell'opposto non un atto di precetto, ma una mera
diffida.
Si costituiva l'appellata, concludendo per il rigetto dell'appello.
Il gravame è conforme al disposto di cui all'art. 342 cpc.
E' vero infatti che la specificità dei motivi, ex art. 342 cod. proc. civ., per la
rituale proposizione dell'atto di appello, esige, anche quando la sentenza di
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