Trib. Caltanissetta, sentenza 07/03/2025, n. 180
TRIB Caltanissetta
Sentenza
7 marzo 2025
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Sul provvedimento
Testo completo
RGEN N 1147/23
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CALTANISSETTA
SEZIONE CIVILE
IL G.U.
Dr. Francesco Lauricella
Ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nel procedimento indicato in epigrafe, avente ad oggetto: “Opposizione a precetto”
PROMOSSO DA
Intesa Sanpaolo S.p.A., in persona del legale rappresentante pro tempore (C.F. 00799960158)
Avv. Benedetta Musco Carbonaro
ATTRICE OPPONENTE
CONTRO
QU SA (C.F. [...])
Avv. Giuseppe Panepinto
CONVENUTA OPPOSTA
Conclusioni delle parti:
Si fa rinvio agli atti conclusivi depositati dalle parti.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione in opposizione, ritualmente notificato a controparte il 21/7/2023, Intesa
Sanpaolo S.p.A., in persona del legale rappresentante pro tempore (d'ora in poi NT), chiamava in causa la precettante, QU SA, allo scopo di paralizzare la minacciata esecuzione forzata e sentire annullare l'atto di precetto, notificato in data 14/7/2023, per il complessivo importo di € 25.460,27 in relazione al mancato pagamento della residua somma a credito dell'opposta in virtù
della sentenza n. 388/2023 emessa, nel giudizio n. 443/2018 R.G., dal Tribunale di Caltanissetta.
Con l'opposizione, l'opponente, previa richiesta di sospensione del titolo esecutivo e/o del precetto opposto ovvero del procedimento esecutivo ex art. 624 c.p.c., contestava la legittimità della minacciata esecuzione eccependo:
- l'integrale soddisfazione dell'azionato diritto di credito anche in considerazione della somma ottenuta dal Fondo Indennizzo Risparmiatori;
- l'erroneità del titolo esecutivo su cui si fondava l'esecuzione attesa l'impugnazione della sentenza di cui sopra.
Con comparsa di risposta del 15/9/2023 si costituiva l'opposta precettante, la quale, previa richiesta di rigetto dell'istanza di sospensiva del titolo esecutivo e del precetto opposto per carenza del fumus e del periculum in mora, rilevava:
- l'inammissibilità dell'opposizione poiché fondata esclusivamente sulla contestazione della sentenza del Tribunale e non su vizi propri dell'atto di precetto o successivi alla formazione del titolo esecutivo giudiziale;
- considerato che le difese svolte dalle parti richiedevano un'istruzione sommaria, la necessità di disporre il mutamento del rito ordinario in rito semplificato ex art. 183 bis c.p.c.;
- l'infondatezza in fatto ed in diritto dell'opposizione.
A scioglimento della riserva assunta all'udienza dell'8/2/2024, il GU, invitate le parti a precisare le conclusioni, poneva la causa in decisione assegnando alle parti i termini difensivi ex art. 189 cpc.,
termini che decorrevano a ritroso dall'udienza del 21/11/2024.
OSSERVA
CESSATA MATERIA DEL CONTENDERE - SUSSISTENZA
L'art. 276, comma 2, c.p.c. impone al Giudice di esaminare preventivamente “le questioni pregiudiziali
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