Trib. Firenze, sentenza 21/11/2024, n. 1238
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Testo completo
Reg. gen. Sez. Lav. N. 1237/2024
Repubblica Italiana In nome del popolo italiano
in persona del dott. Carlo Chiriaco, in funzione di Giudice monocratico del lavoro, dato atto del deposito di note scritte, contenenti le sole istanze e conclusioni, in sostituzione dell'udienza del 24/10/2024 su richiesta di parte ricorrente, ha pronunciato, ex art. 127ter c.p.c., la seguente
nella controversia in materia di lavoro in primo grado iscritta al n. 1237 del Ruolo Generale Affari Contenziosi dell'anno 2024 vertente
TRA
(c.f. ) rappresentato e difeso come in atti dall'Avv. Parte_1 C.F._1
BARSANTI MAUCERI ISETTA, con domicilio eletto VIA DUCA D'AOSTA 5 - FIRENZE
RICORRENTE
E
Controparte_1
RESISTENTE CONTUMACE
Oggetto: pubblico impiego- retribuzione- personale scuola – riconoscimento diritto della Carta del docente Conclusioni: COME IN ATTI
Tribunale di Firenze
___________________
1. - Con ricorso depositato in data 11/04/2024 ha convenuto Parte_1 in giudizio il chiedendo al Tribunale, accertato e dichiarato il Controparte_2 proprio diritto a ricevere il corrispettivo della Carta del Docente pari a € 500,00 per ogni anno scolastico in cui ha prestato servizio a tempo determinato, condannare il
al pagamento in suo favore della somma di € 500,00 per il Controparte_2 servizio prestato a tempo determinato negli a. s. dal 2020/2021 al 2023/2024, anche a titolo di risarcimento del danno patrimoniale e professionale subito.
In fatto ha dedotto di essere docente a tempo determinato, di avere prestato servizio in favore dell'Amministrazione, in virtù di contratti di lavoro a tempo determinato negli anni scolastici 2020/2021, 2021/2022, 2022/2023 e 2023/2024, senza che gli fosse attribuita la cd. Carta del docente.
In diritto, a sostegno della propria domanda, la parte ricorrente ha affermato la natura discriminatoria del mancato riconoscimento della Carta del docente ai docenti assunti a tempo determinato, stante l'identità di mansioni e obblighi contrattuali rispetto al servizio scolastico svolto dai docenti di ruolo, per violazione del principio di non discriminazione di cui alla clausola 4 e 6 dell'Accordo Quadro del 18/03/1999 allegato alla Direttiva 1999/70/CE del 28/06/1999, dell' art. 10 della Carta Sociale Europea, dell'art. 14 della Carta dei Diritti fondamentali dell'Unione Europea. Ha richiamato gli argomenti di cui alle pronunce del Consiglio di Stato sent. n. 1842/2022 e della Corte di Giustizia sesta sezione ordinanza del 18/05/2022, nonché copiosa giurisprudenza di merito e di legittimità.
Il , ritualmente convenuto in giudizio, non si è Controparte_3 costituito.
La causa, istruita documentalmente, è stata decisa a seguito del deposito delle note di trattazione scritta ex art. 127ter c.p.c.
2. - Risulta ex actis che il ricorrente ha svolto attività di docenza in supplenza su posto normale, annuale con cessazione al 31/08 o fino al termine delle attività didattiche al 30/06, negli anni scolastici 2020/2021, 2021/2022, 2022/2023 e 2023/2024;
inoltre, per l'a. s. 2024/2025 è in corso di esecuzione un
Repubblica Italiana In nome del popolo italiano
in persona del dott. Carlo Chiriaco, in funzione di Giudice monocratico del lavoro, dato atto del deposito di note scritte, contenenti le sole istanze e conclusioni, in sostituzione dell'udienza del 24/10/2024 su richiesta di parte ricorrente, ha pronunciato, ex art. 127ter c.p.c., la seguente
nella controversia in materia di lavoro in primo grado iscritta al n. 1237 del Ruolo Generale Affari Contenziosi dell'anno 2024 vertente
TRA
(c.f. ) rappresentato e difeso come in atti dall'Avv. Parte_1 C.F._1
BARSANTI MAUCERI ISETTA, con domicilio eletto VIA DUCA D'AOSTA 5 - FIRENZE
RICORRENTE
E
Controparte_1
RESISTENTE CONTUMACE
Oggetto: pubblico impiego- retribuzione- personale scuola – riconoscimento diritto della Carta del docente Conclusioni: COME IN ATTI
Tribunale di Firenze
___________________
1. - Con ricorso depositato in data 11/04/2024 ha convenuto Parte_1 in giudizio il chiedendo al Tribunale, accertato e dichiarato il Controparte_2 proprio diritto a ricevere il corrispettivo della Carta del Docente pari a € 500,00 per ogni anno scolastico in cui ha prestato servizio a tempo determinato, condannare il
al pagamento in suo favore della somma di € 500,00 per il Controparte_2 servizio prestato a tempo determinato negli a. s. dal 2020/2021 al 2023/2024, anche a titolo di risarcimento del danno patrimoniale e professionale subito.
In fatto ha dedotto di essere docente a tempo determinato, di avere prestato servizio in favore dell'Amministrazione, in virtù di contratti di lavoro a tempo determinato negli anni scolastici 2020/2021, 2021/2022, 2022/2023 e 2023/2024, senza che gli fosse attribuita la cd. Carta del docente.
In diritto, a sostegno della propria domanda, la parte ricorrente ha affermato la natura discriminatoria del mancato riconoscimento della Carta del docente ai docenti assunti a tempo determinato, stante l'identità di mansioni e obblighi contrattuali rispetto al servizio scolastico svolto dai docenti di ruolo, per violazione del principio di non discriminazione di cui alla clausola 4 e 6 dell'Accordo Quadro del 18/03/1999 allegato alla Direttiva 1999/70/CE del 28/06/1999, dell' art. 10 della Carta Sociale Europea, dell'art. 14 della Carta dei Diritti fondamentali dell'Unione Europea. Ha richiamato gli argomenti di cui alle pronunce del Consiglio di Stato sent. n. 1842/2022 e della Corte di Giustizia sesta sezione ordinanza del 18/05/2022, nonché copiosa giurisprudenza di merito e di legittimità.
Il , ritualmente convenuto in giudizio, non si è Controparte_3 costituito.
La causa, istruita documentalmente, è stata decisa a seguito del deposito delle note di trattazione scritta ex art. 127ter c.p.c.
2. - Risulta ex actis che il ricorrente ha svolto attività di docenza in supplenza su posto normale, annuale con cessazione al 31/08 o fino al termine delle attività didattiche al 30/06, negli anni scolastici 2020/2021, 2021/2022, 2022/2023 e 2023/2024;
inoltre, per l'a. s. 2024/2025 è in corso di esecuzione un
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