Trib. Lecco, sentenza 16/09/2024, n. 163

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Sul provvedimento

Citazione :
Trib. Lecco, sentenza 16/09/2024, n. 163
Giurisdizione : Trib. Lecco
Numero : 163
Data del deposito : 16 settembre 2024

Testo completo

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI LECCO
- SEZIONE PRIMA -
Riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei Signori
- dott. Mirco LOMBARDI PRESIDENTE rel.
- dott. Dario COLASANTI GIUDICE
- dott.ssa Marta PAGANINI GIUDICE
ha pronunziato la seguente
SENTENZA nella causa civile promossa con ricorso depositato in Cancelleria il 12 luglio 2024 ed iscritta al n. 908
del Ruolo Generale Affari Civili Contenziosi per l'anno 2024 da:
- (C.F.: ) nato a [...] il [...] e residente in Parte_1 C.F._1
Valgreghentino, Via Volta n. 4, rappresentato e difeso dall'Avv. Francesco Cogliati del Foro di Lecco
ed elettivamente domiciliato presso lo studio dello stesso in Olgiate Molgora, Via Canova n. 39, giusta
delega agli atti telematici
- (C.F.: ), nata a [...] il [...] e residente in [...]Parte_2 C.F._2
Molgora, Via Risorgimento n. 26, rappresentata e difesa dall'Avv. Peter Sironi del Foro di Lecco ed
elettivamente domiciliata presso lo studio dello stesso in La Valletta Brianza, Via Vittorio Veneto n.
61, giusta delega agli atti telematici
RICORRENTI
e con l'intervento del Pubblico Ministero.
OGGETTO: Divorzio congiunto.
CONCLUSIONI: come precisate entro il termine del 6.9.2024 fissato in sostituzione dell'udienza ai sensi dell'art. 473-bis.51 comma 2 c.p.c. e di seguito riportate:
pagina 1 di 4 “Voglia l'Ecc.mo Tribunale di Lecco pronunciare la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario celebrato
tra i signori e in data 26 settembre 1993 in Rovagnate, con atto trascritto nel Registro Parte_1 Parte_2
dello Stato Civile del Comune di Rovagnate n. 22, parte II Serie A, ordinando all'Ufficiale dello Stato Civile di procedere
alle necessarie annotazioni e trascrizioni, alle seguenti
condizioni:


1. Le parti sono concordi nel prevedere che il signor versi, in favore della IG , Parte_1 Parte_2

che accetta, l'importo complessivo ed omnicomprensivo pari ad euro 15.000,00 (quindicimila/00) a titolo di assegno
divorzile una tantum, in unica
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