Trib. Asti, sentenza 04/07/2024, n. 258
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Testo completo
V.G. 1951 / 2024
Tribunale Ordinario di Asti
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il giorno 03/07/2024 riunito in camera di consiglio nelle persone di
Dott. P R Presidente relatore
Dott.ssa S P Gdice
Dott.ssa G P E B G
Ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile n. V.G. 1951/2024
avente per oggetto: separazione personale
congiuntamente proposta da
nata il 08/07/1977 ad ASTI (AT) Parte_1
E
nato il 16/09/1975 ad ASTI Parte_2
entrambi rappresentati e difesi dagli Avv.ti ODARDA ROBERTA e PESCARMONA CHIARA
-ricorrenti
con l'intervento del Pubblico Ministero che non si è opposto alla domanda trattenuta in decisione alla scadenza del termine assegnato alle parti ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c.
Motivi di fatto e di diritto della decisione
A seguito di ricorso congiuntamente proposto dai ricorrenti, tenutasi udienza in forma cartolare in attuazione delle disposizioni di cui al d.lgs. 149/2022, che attribuisce alle parti la facoltà di richiedere
la sostituzione dell'udienza con il deposito di note scritte in uno con la dichiarazione dei coniugi di non volersi riconciliare;
preso atto dell'inutilità della comparizione personale delle parti resa evidente dalla dichiarazione formulata da queste personalmente di rinunciare a comparire e di insistere nella pretesa, dovendosi pertanto considerare fallito il prescritto tentativo di conciliazione, nonché sentito il Pubblico
Ministero che non si è opposto alla domanda, il Tribunale di Asti in composizione collegiale ha pronunciato la presente sentenza accogliendo le richieste formulate concordemente dalle parti
“ I coniugi vivranno separati, nel reciproco rispetto: la signora trasferirà i Parte_1
residui effetti personali presso l'abitazione sita in Asti, via San Giuseppe Cafasso n.
22, in alloggio di proprietà del padre, signor , Parte_3
presso cui assumerà la residenza.
La casa familiare sita in Asti (AT), Località Viatosto n. 13 - Lettera B, in
comproprietà tra i coniugi, con le annesse pertinenze e con gli arredi ivi esistenti, è
assegnata, perché la abiti con i figli, al signor A il quale si Parte_2
farà carico dei relativi costi di manutenzione ordinaria.
I figli minori (nato ad Asti il 24.06.2009) e Persona_1 Persona_2
(nata ad Asti il 11.01.2014) saranno affidati ad entrambi i genitori con esercizio
disgiunto della responsabilità genitoriale sulle questioni di ordinaria amministrazione e
con residenza fissata presso la già casa famigliare.
Ciascuna delle parti potrà tenere con sé i figli minorenni a settimane alterne, dal sabato
mattina (alle ore 10) al sabato mattina (alle ore 10) della settimana successiva. La
signora anche nella settimana di spettanza del padre, procederà al prelievo dei Pt_1
figli minorenni all'uscita da scuola e i medesimi si tratterranno presso l'abitazione
materna (ove consumeranno il pasto, ove non sia disposto il servizio mensa) sino al
termine dell'attività lavorativa del padre e, comunque, non oltre le ore 18.
Le vacanze natalizie saranno trascorse dai minori ad anni alterni con l'uno o l'altro
genitore secondo due periodi: dal 23 al 30 dicembre o dal 31 dicembre al 6 gennaio,
con 24 o 25 Dicembre di ogni anno comunque alternati tra padre e madre;
le vacanze
pasquali saranno trascorse dai minori ad anni alterni con l'uno o l'altro genitore
secondo due uguali periodi,