Trib. Messina, sentenza 04/12/2024, n. 2751
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Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI MESSINA - I sezione civile composto dai Sigg.: dott. Corrado Bonanzinga Presidente est. dott. Viviana Cusolito Giudice dott. Simona Monforte Giudice riunito in Camera di Consiglio, ha reso la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al N. 788 del Registro Generale Contenzioso 2024
TRA
, nata a [...] il [...], Parte_1
C.F.: , ed ivi residente in [...]
n. 10/7, Villaggio Aldisio, elettivamente domiciliata in Messina, Strada
Panoramica dello Stretto, 30/A, presso lo studio dell'avv. CURRO'
ALESSANDRA (C.F.: ), pec: C.F._2
tel./fax: 090 311126, che la rappresenta Email_1
e difende per procura in atti;
PARTE RICORRENTE
E
DI , nato a [...] il [...], C.F.: Controparte_1
, ivi residente in [...]7, C.F._3
int.8, is. Pal. II, ed elettivamente domiciliato in Messina, via Dogali, n. 25, presso lo studio dell'avv. MARIA CLAUDIA GIORDANO (cod. fisc.:
, pec: C.F._4 Email_2
fax: 090-712992, che lo rappresenta e difende per procura in atti;
PARTE
RESISTENTE
1
E
Con l'intervento del Pubblico Ministero avente per oggetto: Attribuzione di quota di pensione e di indennita' di fine rapporto lavorativo
IN FATTO ED IN DIRITTO
Con ricorso ex artt. 473 bis c.p.c. e 473 bis .12 c.p.c. depositato il
21.02.2024, premesso che con sentenza n. Parte_1
723/2019, pubblicata il 02.04.2019, il Tribunale di Messina aveva pronunciato il divorzio tra l'istante e Controparte_2
riconoscendo alla deducente un assegno divorzile di € 200,00;
che il matrimonio tra le parti aveva avuto la durata di 27 anni, essendosi le parti coniugate in data 25.07.1992;
che ella non era passata a nuove nozze;
che nel febbraio 2023 già Agente della Polizia di Controparte_2
Stato, era stato posto in quiescenza ed aveva così maturato il diritto al TFS per gli anni di servizio dal 22.12.1988 al 31.01.2023;
che la somma netta liquidata era stata di € 71.636,15 ed il pagamento avrebbe dovuto essere effettuato in due rate, la prima di € 43.006,02 pagabile il 01.02.2024 e la seconda di € 28.630,13 pagabile dal 01.02.2025;
che ella aveva diritto ad una percentuale dell'indennità di fine rapporto calcolata ai sensi dell'art. 12 bis legge 898/1970, pari a € 23.444,53;
tutto ciò premesso, chiedeva che
[...]
fosse condannato al pagamento in favore dell'istante Controparte_2
della somma di € 23.444,53.
Il ricorso veniva trasmesso al Pubblico Ministero che rendeva il proprio parere in data 07.03.2024.
Instaurato il contraddittorio, con comparsa depositata il 20.09.2024 si costituiva tempestivamente il quale contestava la Controparte_2
fondatezza della domanda avversaria e ne chiedeva il rigetto, evidenziando che già dal 2016 la ricorrente svolgeva attività lavorativa presso la famiglia
2
di tale ed aveva illegittimamente beneficiato Persona_1
dell'assegno di separazione prima e dell'assegno divorzile dopo, posto che i presupposti di tali assegni erano venuti meno sin dal 2016. Chiedeva, pertanto, in via riconvenzionale, che fosse revocato l'assegno divorzile riconosciuto alla con decorrenza dal 01.01.2016 e, Parte_1
conseguentemente, che fosse disattesa la domanda volta al pagamento di una quota del TFS per carenza del requisito della percezione dell'assegno divorzile da parte dell'avente diritto.
All'udienza del 24.10.2024, fissata ai sensi dell'art. 473 bis .21 c.p.c. il Giudice delegato esperiva il tentativo di conciliazione, che non riusciva.
Rinviata la causa ad una successiva udienza per verificare la volontà transattiva, all'udienza del 03.12.2024 il procuratore del resistente dichiarava che non era stato raggiunto un accordo in quanto la Pt_1
dal 01.10.2024 era stata messa in regola al lavoro (come badante)
[...]
e tale circostanza non era stata evidenziata alla precedente udienza. Il procuratore della ricorrente sottolineava, dal canto suo, che la circostanza che la avesse un lavoro messo in regola dal 01.10.2024 Parte_1
non aveva rilevanza nel presente giudizio, che prevedeva la corresponsione
a favore della ricorrente della quota del TFS, diritto che la stessa aveva maturato proprio perché titolare di assegno divorzile e rilevava che, comunque, non vi erano i presupposti per la revoca dell'assegno divorzile.
Il Giudice delegato, ritenendo, quindi, che la causa fosse matura per la decisione senza bisogno di assunzione di mezzi di prova, invitava i procuratori delle parti a precisare le conclusioni e disponeva, quindi, la discussione orale della causa, all'esito della quale riservava di riferire al collegio per la decisione.
Ritiene il collegio che la domanda avanzata dalla ricorrente sia fondata e vada accolta per quanto di ragione.
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Si deve premettere che ai sensi dell'art, 12 bis della legge 898/1970 così come introdotto dalla legge 74/87, il coniuge divorziato ha diritto, purché titolare di assegno di mantenimento e non coniugatosi nuovamente, ad una percentuale dell'indennità di fine rapporto percepita dall'altro coniuge, percentuale pari nel massimo al 40% e rapportabile agli anni di matrimonio coincidenti con il rapporto lavorativo. La Suprema Corte (Cass. civ. sez. I, 23.03.2004 n. 5719) ha, infatti, escluso la possibilità di chiedere la quota dell'indennità di fine rapporto al terzo obbligato ed ha ribadito che unico soggetto obbligato all'adempimento della obbligazione prevista dall'art. 12 bis legge 898/1970 (i cui dubbi di costituzionalità sono stati fugati da Corte Cost., 6.7.2001, n. 237), è proprio l'ex coniuge.
Nella fattispecie in esame occorre, pertanto, verificare se sussistano i presupposti applicativi della superiore disposizione.
In particolare, occorre accertare se sussistano i presupposti della preventiva attribuzione dell'assegno di mantenimento e del fatto che il soggetto richiedente non sia passato a nuove nozze. La ricorrente ha, in proposito fornito prova documentale dei suddetti presupposti, che non sono stati, peraltro, contestati dal resistente.
Il ha, invero, eccepito in proposito che, essendo venuti CP_2
meno i presupposti per il riconoscimento in favore dell'ex coniuge dell'assegno divorzile, del quale ha chiesto la revoca contestualmente alla costituzione nel presente giudizio, nessun diritto avrebbe maturato la moglie sulla quota del TFS. IL ha, poi, sottolineato che la CP_2
non avrebbe avuto diritto ab origine al riconoscimento Parte_1
dell'assegno divorzile, poiché già a quella data mancavano i presupposti di tale assegno.
Tale argomentazione non è, però, condivisibile, poiché
l'accertamento della sussistenza dei presupposti per il riconoscimento del
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diritto ad una quota del trattamento di fine servizio va effettuato con riferimento al momento in cui l'ex coniuge acquisisce il diritto a ricevere detto trattamento e non con riferimento al momento successivo in cui viene proposta la domanda per vedere riconosciuto il diritto alla corresponsione della quota di legge o al momento ancora successivo in cui il Giudice accerta la sussistenza di tale diritto (Cass. 18367/2006), sicché non vi è dubbio che alla data del 31.01.2023, in cui è Controparte_2
cessato dal servizio, così maturando il diritto al TFS, sussisteva il presupposto della percezione dell'assegno divorzile da parte dell'ex coniuge. Tale presupposto, d'altronde, non può venire meno in forza della richiesta di revoca dell'assegno divorzile poichè a far data da un momento anteriore rispetto alla domanda giudiziale, poiché, come è noto, in materia di revisione dell'assegno di mantenimento, il diritto a percepirlo di un coniuge ed il corrispondente obbligo a versarlo dell'altro conservano la loro efficacia sino a quando non intervenga la modifica del precedente