Trib. Lecco, sentenza 22/01/2025, n. 37

TRIB Lecco
Sentenza
22 gennaio 2025
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TRIB Lecco
Sentenza
22 gennaio 2025

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Sul provvedimento

Citazione :
Trib. Lecco, sentenza 22/01/2025, n. 37
Giurisdizione : Trib. Lecco
Numero : 37
Data del deposito : 22 gennaio 2025

Testo completo

N. R.G. 2079/2020
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di LECCO
SEZIONE PRIMA CIVILE
Il Tribunale di Lecco, in funzione del Giudice monocratico e quindi in persona del GOT
Dott. Nicola Cianciaruso, ha pronunziato la seguente
SENTENZA
nella causa civile promossa con atto di opposizione a decreto ingiuntivo n. 444/2020
emesso dal Tribunale di Lecco, iscritta al n. 2079 del Ruolo Generale Affari Contenziosi
per l'anno 2020 da:
RE ON IC (C.F. [...]) e AR
TE TA (C.F. [...]), rappresentati e difesi dall'avv.
DE BENEDICTIS ANTONELLA, presso il cui studio sono anche elettivamente domiciliati
- attori apponenti -
contro
IFIS NPL S.P.A. (C.F. 04494710272) rappresentata e difesa dall'avv. ROSSI MARCO,
presso il cui studio è anche elettivamente domiciliata in Verona in Vicolo in San
Bernardino 5/A 37123
convenuta opposta -
CONCLUSIONI
pagina 1 di 8 Per parte opponente:
Voglia l'Ill.mo Giudice adito, disattesa ogni contraria domanda eccezione e deduzione,
così provvedere:
1) Accogliere per le motivazioni di cui in premessa la spiegata opposizione e per l'effetto revocare il decreto ingiuntivo opposto;

2) Accertare e dichiarare la responsabilità aggravata ai sensi dell'art. 96 c.p.c. in capo a parte avversaria e conseguentemente condannare la Ifis Npl Spa in persona del legale rappresentante p.t. al risarcimento del danno da responsabilità processuale aggravata nella misura in cui il Giudice riterrà di liquidarlo in via equitativa;

3) Accertare e dichiarare la responsabilità della Ifis Npl Spa per danni patrimoniali ed esistenziali ingiustamente patiti nella misura di eruo 50.000,00 o in quella maggiore o minore che il Giudice voglia ritenere.
Con vittoria di spese, onorari, oltre ad IVA E CPA come per legge.
Per parte opposta:
In via preliminare:
1) Concedersi la provvisoria esecutività al decreto ingiuntivo opposto ex art 648 cpc, in quanto l'opposizione non è fondata su prova scritta o di pronta soluzione;

2) Concedersi, in subordine, il termine per l'instaurazione della procedura di mediazione.
Nel merito
1) Rigettare ogni domanda degli opponenti, confermare il decreto ingiuntivo opposto e, in ogni caso, accertare che IFIS NPL INVESTING è creditrice nei confronti di CA
AR TE e di OR NI AR di € 31.322,12 (ovvero di quella diversa somma maggiore o minore che dovesse risultare dovuta e da determinarsi, se del caso, in via equitativa) oltre ai successivi interessi di mora, come richiesti nel ricorso per decreto pagina 2 di 8
ingiuntivo (comunque entro i limiti di cui alla legge 108/1996) calcolati sul solo capitale fino all'effettivo soddisfo, condannandola al pagamento di detta somma;

2) Con vittoria di spese e compensi professionali del monitorio e del presente giudizio,
oltre accessori di legge (IVA e CPA) e al rimborso forfettario spese generali 15%;

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione CA AR TE, debitrice principale, e AR OR
NI, responsabile in solido, proponevano opposizione avverso il decreto ingiuntivo n.
444/2020 emesso il 20.06.2020 dal Tribunale di Lecco (Rg 700/2020) in favore di IFIS
NPL, quale cessionaria della Santander Consumer Bank S.p.a., per l'importo complessivo di € 31.322,12, contestando di essere debitori del finanziamento, disconoscendo le firme di CA AR TE apposte in calce contratto di finanziamento di Santander
Consumer Bank Srl, ritendendole apocrife.
Si costituiva in giudizio Ifis Npl Investing Spa, chiedendo la provvisoria esecutività al decreto ingiuntivo opposto, nonché, stante l'infondatezza dell'opposizione, la conferma del decreto ingiuntivo opposto.
Concessi i termini ex art. 183, comma 6 c.p.c. e depositate le memorie, all'udienza del
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