Trib. Brescia, sentenza 04/11/2024, n. 4472
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Testo completo
R e p u b b l i c a I t a l i a n a
TRIBUNALE ORDINARIO DI BRESCIA
Terza Sezione Civile
I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O
Il Tribunale in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati: dott. A T Presidente dott.ssa C T Giudice dott. F R Giudice rel. all'esito della camera di consiglio del 31/10/2024, nella causa iscritta al n.r.g. 1230/2024, promossa da:
, nata in [...] il [...], Parte_1 con il patrocinio dell'Avv. ABATE CHRISTIAN RICORRENTE contro
, nato in [...]-ERZEGOVINA il 15/07/1976, CP_1 con il patrocinio dell'Avv. – RESISTENTE
PUBBLICO MINISTERO in sede INTERVENUTO ha pronunciato la seguente:
S E N T E N Z A d i S E P A R A Z I O N E
1. e contraevano matrimonio il 13.12.13 in Romania (trascritto Parte_1 CP_1 nei registri dello Stato Civile del Comune di Montichiari-BS al numero 106 parte II serie C dell'anno 2022). Dalla loro unione nasceva la figlia , il 21.4.11. Per_1
2. Con ricorso depositato l'1.2.24, la ricorrente ha chiesto la separazione personale dal marito.
Con decreto del 2.2.24 è stata fissata la prima udienza, conferendo ampio mandato di monitoraggio ai Servizi Sociali.
Il resistente non si è costituito in giudizio e la ricorrente non ha depositato le difese di cui all'art. 473- bis.17 c.p.c. I Servizi Sociali hanno depositato una relazione il 26.4.24.
La ricorrente è comparsa all'udienza del 21.5.24;
il giudice ha disposto la rinnovazione della notifica al resistente. La signora è comparsa infine all'udienza dell'8.10.24, autorizzando a trattenere la causa Pt_1 direttamente in decisione.
3. Le conclusioni della parte ricorrente (come da atto introduttivo) sono state:
«- Pronunciare la separazione personale dei coniugi e , con dichiarazione di addebito a carico Parte_1 CP_1
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del marito - Disporre vita separata dei coniugi;
- Disporre che il sig. contribuisca al mantenimento della CP_1 figlia con la somma mensile di euro 300,00 oltre adeguamento ISTAT annuale in ragione dell'aumento del Per_1 costo della vita, con aggiunta del pagamento del 50% delle spese straordinarie riguardanti la minore, come da protocollo in uso presso l'intestato Tribunale. - Affidare la figlia , stante la totale incapacità oltre che attuale impossibilità del Per_2 padre di prendersi cura della figlia e la necessità di tutelare la minore evitando ulteriori episodi di violenza, in via super esclusiva alla madre con collocazione presso la stessa, la quale assumerà le decisioni di maggior importanza riguardanti la minore senza alcun coinvolgimento e/o impedimento del padre;
- Disporre che la sig.ra provvederà in via esclusiva Pt_1 alle scelte di vita della figlia, sia per quanto riguarda l'indirizzo educativo, quello sanitario, formativo e di svago. - Adottare ogni possibile cautela al fine di consentire la frequentazione del padre con la figlia durante incontri protetti e pertanto con l'assistenza di personale all'uopo specializzato;
- Si chiede inaudita altera parte la concessione di tutti i permessi necessari all'espatrio della madre con la minore».
Il Pubblico Ministero, cui il ricorso è stato comunicato il 2.2.24, non ha formulato osservazioni.
4. In via preliminare, si osserva come la (seconda) notifica dell'atto introduttivo al resistente debba considerarsi valida, sebbene l'ufficiale giudiziario l'abbia eseguita ex art. 140 c.p.c. a fronte del certificato anagrafico di irreperibilità. L'art. 143 c.p.c., ai sensi del quale la stessa avrebbe dovuto essere eseguita, prevede infatti meno adempimenti dell'altra norma (fermo il deposito dell'atto nella Casa Comunale, non sono previsti l'affissione dell'avviso alla porta di abitazione né l'invio della c.d. raccomandata informativa). Inoltre, è stato rispettato il termine a difesa previsto dall'art. 473-bis.14 co.
5 c.p.c., pur considerando i 20 giorni necessari al perfezionamento della notificazione ex art. 143 co. 3 c.p.c., rispetto all'udienza fissata al 24.9.24 (e poi peraltro differita all'8.10.24, senza che nessuno si fosse presentato dinanzi al giudice nella prima
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