Trib. Reggio Calabria, sentenza 11/01/2025, n. 47
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Testo completo
n. 896 / 2023 RG
TRIBUNALE DI REGGIO CALABRIA
Sezione II Civile (Settore Lavoro e Previdenza)
Il Giudice del lavoro, dott. Francesco De Leo, richiamato il decreto di trattazione scritta della presente controversia emesso ai sensi dell'art.
127 ter c.p.c. in data 19.12.2024, dispositivo della sostituzione dell'udienza prevista per il giorno
10 Gennaio 2025 con note scritte da depositarsi entro le ore 10.00 del medesimo giorno;
letti gli atti di causa e le note scritte depositate dalle parti;
ritenuta la causa matura per la decisione;
all'esito della riserva, pronuncia la seguente sentenza ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI REGGIO CALABRIA
Sezione II Civile (Settore Lavoro e Previdenza)
Il Giudice del lavoro, dott. Francesco De Leo, previo scambio e deposito telematico delle note scritte ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., ha pronunciato in data 11/01/2025, mediante deposito telematico contestuale di motivazione e dispositivo, la seguente
S E N T E N Z A
nella controversia iscritta al n. 896/2023 del ruolo generale affari contenziosi, avente ad oggetto: attività di docenza e autorizzazione all'esercizio della professione forense;
T R A
SO SE (c.f. [...]), rappresentata e difesa da se stessa ex art. 86 c.p.c.;
Ricorrente
C O N T R O
Resistente
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato il 5.03.2023, la ricorrente di cui in epigrafe, docente a tempo determinato su spezzone orario a far data dal 12.10.2022 nell'ambito della classe di concorso A046 presso l'Istituto Tecnico Piria/Ferraris/da Empoli di Reggio Calabria, nonché avvocato iscritto all'Albo, ha lamentato l'illegittimità del provvedimento dell'1 marzo 2023, emesso nell'ambito del procedimento n.16095, con il quale era stata disposta da parte dell'Ufficio procedimenti disciplinari dell'Ambito territoriale di Reggio Calabria la sospensione dall'insegnamento per giorni 20 ai sensi dell'art. 494, co. 1, lett. A) del D.Lgs 297/94 con gli effetti di cui al successivo articolo 497 a decorrere dal giorno successivo.
In particolare, evidenziando di essere stata nominata docente per supplenza breve su spezzone orario e di non esercitare affatto l'insegnamento in rapporto di prevalenza con la libera professione, ha innanzitutto eccepito la decadenza dal potere di inflizione della sanzione disciplinare che sarebbe dovuto essere esercitato entro 30 giorni decorrenti dal 20 Ottobre 2022 e l'incompetenza ad adottare il provvedimento in capo l'UPD, prerogativa invece del Dirigente Scolastico.
Ha ancora sostenuto la nullità della sanzione per omessa pubblicazione del codice disciplinare anche per gli incarichi su spezzone orario.
Nel merito ha insistito per l'illegittimità della sanzione atteso che l'art. 53, comma 6, d.lgs.
165/2001 non prevede la presentazione della richiesta di autorizzazione per chi svolge un'attività di pubblico impiego per un numero di ore inferiore al 50% del tempo pieno.
Ha, infine, sottolineato che essendo stata esclusa la sussistenza della fattispecie del conflitto
d'interesse, giacché in un secondo momento era intervenuta l'autorizzazione allo svolgimento dell'attività libero professionale, l'UPD avrebbe dovuto archiviare il procedimento disciplinare.
Ha concluso chiedendo la declaratoria di illegittimità del provvedimento impugnato, essendo quest'ultimo stato adottato da soggetto incompetente, nonché per decadenza dal potere di avvio del procedimento, oltre che in contrasto con il predetto art. 53, comma 6, d.lgs. 165/2001.
Per l'effetto ha chiesto la condanna del Ministero resistente alla corresponsione della retribuzione dovuta per il periodo di sospensione dal lavoro.
Si è costituito in giudizio il Ministero resistente il quale ha sostenuto di non essere incorso in alcuna decadenza atteso che il dies a quo di un procedimento disciplinare va ancorato al momento di effettiva conoscenza dell'illecito, a nulla rilevando precedenti comunicazioni dalle quali si poteva evincere che la ricorrente fosse un avvocato.
Evidenziando ancora che i codici disciplinari sono pubblicati sui siti internet dell'ATP e dell'Istituto Piria/Ferraris/da Empoli, nel merito ha affermato che il rapporto di lavoro della ricorrente non può considerarsi a tempo parziale poiché l'insegnamento su spezzone orario corrisponde ad un incarico a tempo pieno per l'orario disponibile così da escludere l'applicazione del comma 6 dell'art.
53 d.lgs. 165/2001.
Nondimeno ha ribadito che la norma da ultimo citata, facendo salve le disposizioni speciali che consentono ai dipendenti pubblici lo svolgimento di attività libero-professionali, è suscettibile di deroga per l'operatività dell'art. 508, comma 15, d.lgs. 297/94 che richiede l'autorizzazione del preside per l'esercizio di libere professioni che non siano di pregiudizio per l'assolvimento di tutte le attività inerenti alla funzione docente.
Pertanto, pur essendo stata formulata in data 24 Novembre 2022 – ovvero successivamente all'avvio del procedimento disciplinare – la richiesta di autorizzazione, poi accordata il 12 dicembre
2022, l'attività di docenza era stata in un primo momento espletata in assenza del prescritto provvedimento autorizzatorio, neppure chiesto dalla ricorrente.
Ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso.
*****
Il ricorso risulta infondato.
Come anticipato, l'oggetto del giudizio attiene alla asserita illegittimità della sanzione disciplinare di 20 giorni di sospensione dal servizio e dalla retribuzione irrogata alla ricorrente dall'Ufficio provvedimenti disciplinari dell'Ambito territoriale provinciale di Reggio Calabria, avendo la stessa esercitato l'attività di avvocato in assenza della necessaria previa autorizzazione del dirigente dell'Istituzione presso cui svolgeva l'attività di