Trib. Nola, sentenza 15/05/2024, n. 1106

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Sul provvedimento

Citazione :
Trib. Nola, sentenza 15/05/2024, n. 1106
Giurisdizione : Trib. Nola
Numero : 1106
Data del deposito : 15 maggio 2024

Testo completo

TRIBUNALE ORDINARIO DI NOLA
Sezione Lavoro
Il Giudice del lavoro, dr.ssa EN Olisterno, viste le disposizioni di cui all'art. 127 ter c.p.c.;
richiamato il proprio decreto di trattazione scritta della presente controversia;
letti gli atti di causa e le note scritte depositate dalle parti;
pronuncia la seguente sentenza nei termini di cui all'art. 127 ter comma 3 c.p.c.;

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NOLA
Sezione Lavoro
Il Giudice del lavoro, dr.ssa EN Olisterno, previo scambio e deposito telematico delle note scritte ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., ha pronunciato in data 15/05/2024, mediante deposito telematico contestuale di motivazione e dispositivo, la seguente
S E N T E N Z A
nella controversia in materia previdenziale iscritta al n. 2718/2020 del ruolo generale affari contenziosi;

T R A
TU VA, rappresentata e difesa, in virtù di procura in atti, dall'avv. Mirta Marando
e dall'avv. Anna Castiglioni ed elettivamente domiciliata presso il loro studio in Legnano (MI), via
Moscova n. 34;

RICORRENTE
CONTRO
I.N.P.S.- Istituto Nazionale della Previdenza Sociale, in persona del Presidente legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso, in virtù di procura in atti, dall'avv. Giulia Cavalcanti, ed elettivamente domiciliato presso la Direzione Provinciale INPS di Nola, via Variante Statale n. 7 bis;


RESISTENTE
CONCLUSIONI: come in atti.
FATTO E DIRITTO

1. Con ricorso depositato in data 19.05.2020, la ricorrente in epigrafe riferiva:
- di lavorare alle dipendenze di Air Italy S.p.A., come assistente di volo, dal 23.06.2008;

- di aver beneficiato del congedo per maternità dal 09.10.2017 al 12.12.2018, avendo richiesto di poter fruire dell'astensione anticipata dal lavoro dal 09.10.2017, poi del congedo per maternità fino al compimento del 7° mese di età della figlia (nata il [...]);

- che per il periodo dall'ottobre 2017 all'aprile 2018, l'INPS le aveva riconosciuto un'indennità di maternità giornaliera pari a € 48,43, con calcolo riferito alla retribuzione base con solo il 50% dell'indennità di volo relativa al mese di settembre 2017;

- che, a decorrere dal maggio 2018, presumibilmente in ragione della pronuncia della Corte di
Cassazione n. 11414 del 11.05.2018), le era stata corrisposta un'indennità di maternità riparametrata
e pari ad € 71,68;

- che, con p.e.c. del 18.06.2018, aveva chiesto all'Istituto la revisione dell'indennità di maternità con il ricalcolo della retribuzione media giornaliera, senza la riduzione del 50% dell'indennità di volo e delle voci ad essa assimilabili, nonché la corresponsione delle differenze per
l'effetto maturate, senza, tuttavia, alcun riscontro.
Lamentando la natura discriminatoria dei criteri di calcolo adottati dall'INPS per la liquidazione dell'indennità di maternità, conveniva innanzi al Tribunale di Nola, in funzione di
Giudice del lavoro, l'INPS rassegnando le seguenti conclusioni: “Nel merito in via principale: 1) accertare e dichiarare che i criteri adottati da I.N.P.S, Istituto Nazionale della Previdenza Sociale, in persona del legale rappresentante pro tempore, per la liquidazione dell'indennità alla sig.ra
EN LL, sono discriminatori in quanto adottati in violazione degli artt. 22 e 23 T.U.
151/2001 nonché delle altre norme nazionali e comunitarie richiamate in ricorso;
2) accertare e dichiarare che l'erogazione della predetta indennità di maternità nei termini censurati costituisce comportamento discriminatorio anche ai sensi del D.Lgvo 198/2006 e della Direttiva 54/2006 CE;

3) ordinare ad I.N.P.S., Istituto Nazionale della Previdenza Sociale, in persona del legale rappresentante pro tempore, la cessazione del comportamento discriminatorio e la rimozione degli effetti e, ai fini della rimozione degli effetti, condannare I.N.P.S., Istituto Nazionale della
Previdenza Sociale, in persona del legale rappresentante pro tempore, ad erogare alla sig.ra
EN LL, a titolo di trattamento di maternità, per tutto il periodo indicato in atti, l'importo di
€.72,31 per ogni giorno di assenza per maternità e così per una differenza totale di €.4.937,64 o altra somma ritenuta di giustizia, oltre interessi e rivalutazione dalla scadenza al saldo;
In via subordinata: 4) accertare e dichiarare il diritto della ricorrente, sig.ra EN LL, all'indennità di maternità pari all'80% della retribuzione ai sensi dell'art. 23 Dlgs 151/2001;
5) accertare e dichiarare il diritto della ricorrente all'indennità di maternità nella misura di €. 72,31 giornaliera o in altra misura ritenuta di giustizia;
6) condannare INPS, in persona del legale rappresentante pro tempore, a corrispondere alla ricorrente le differenze economiche sugli importi
a titolo di indennità di maternità già erogati, nella misura di €.4.937,64 o in altra misura ritenuta di giustizia, oltre interessi e rivalutazione dalle scadenze al saldo;
In via ulteriormente subordinata: 7) accertare e
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