Trib. Castrovillari, sentenza 24/05/2024, n. 957

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Sul provvedimento

Citazione :
Trib. Castrovillari, sentenza 24/05/2024, n. 957
Giurisdizione : Trib. Castrovillari
Numero : 957
Data del deposito : 24 maggio 2024

Testo completo

N. R.G. 2847/2016
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

TRIBUNALE ORDINARIO DI CASTROVILLARI
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione monocratica, nella persona dott. Massimo Lento
ha pronunciato la seguente

SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. r.g. 2847/2016 promossa da:
AN NE con il patrocinio dell'avv. PETRELLI LUIGI

PARTE ATTRICE contro
MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI- DIREZIONE TERRITORIALE DEL LAVORO DI COSENZA- Con il patrocinio dell'avv. ISPETTORATO TERRITORIALE DEL LAVORO DI COSENZA IN PERSONA DEL FUNZIONARIO
DELEGATO

PARTE CONVENUTA

OGGETTO: Opposizione a ordinanza ingiunzione
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da note di precisazione delle conclusioni.
Esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso depositato in data 2 Agosto 2016, il ricorrente indicato in epigrafe ha proposto
opposizione avverso l'ordinanza ingiunzione n. 2/2016/P.G. del 1.6.2016, emessa dal
Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, con la quale gli veniva comminato il
pagamento della somma di € 13.208,25 (comprensiva delle spese di notifica) per aver
“impiegato nella giornata del 29.11.2015 i lavoratori subordinati AR LE
DA (n. in Romania il 13.5.1977), IZ SI (n. in Romania il 30.06.1974),
AL AC (n. a Rossano il 21.2.1997) e PI IN (n. a Rossano
il 9.1.2015) in assenza della preventiva comunicazione di instaurazione del rapporto di
lavoro”, violando le disposizioni di cui all'art. 3 del D.L. n. 12/2002 convertito dalla Legge n.
73/2002, riformulato dall'art. 4 della L. 183/2010, con le ulteriori modificazioni e integrazioni
di cui al D.Lgs. 151/2015.
A sostegno della proposta opposizione, ha eccepito:
1) l'illegittimità della suddetta ordinanza ingiunzione perché priva di ogni fondamento
giuridico e fattuale. Ed invero, a dire del ricorrente, i quattro lavoratori - SI TI, AL
NI HI, PI AN, CE SA -, impiegati nella raccolta degli
agrumi, si trovavano sul proprio fondo, perché distaccati dall'Azienda Agricola di AC
VA, in base a quanto convenuto nella scrittura privata del 28.11.2015 (cfr. allegato 4
indice fascicolo di parte).
Per suffragare la regolarità della propria condotta, il OR ha dedotto di aver comunicato
il distaccamento in parola agli uffici competenti entro il quinto giorno dall'utilizzo dei
lavoratori, così come previsto dalla disciplina di settore (cfr. all.5 indice fascicolo di parte).
Inoltre, l'opponente si è doluto di non essere stato ammesso al beneficio del pagamento
della sanzione pecuniaria nel minimo edittale (art.13 D.Lgs 124/2004), pur evidenziando che
non vi fosse nessuna posizione da regolarizzare posto che la posizione lavorativa degli
operai interessati alla questione sub iudice, era stata già “regolarizzata” dall'Azienda
Agricola di AC VA, sita in Corigliano Calabro.
2) la carenza della motivazione del provvedimento impugnato.
Sul punto, GE OR ha dedotto che l'ordinanza ingiunzione non indicava i
presupposti fattuali e giuridici posti a suo fondamento. Ciononostante, per evitare che gli
effetti pregiudizievoli del provvedimento si consolidassero in suo danno, è stato costretto a
promuovere la presente azione giudiziaria, “senza valutare la fondatezza e la legittimità della
pretesa impositiva”. Ed infatti, il ricorrente ha dedotto l “assoluta mancanza di motivazione”
del provvedimento impugnato, lamentando la mancata allegazione dei documenti e dei
verbali che, se fossero stati materialmente inclusi, avrebbero palesato seppur “per
relationem” le ragioni sanzionatorie.
Ha censurato, infine, la superficialità dell'esame con cui l'amministrazione resistente ha
scrutinato gli scritti difensivi depositati in data 23.12.2015 presso l'Ispettorato del Lavoro di
Cosenza, il quale non avrebbe tenuto in debita considerazione l'accordo di distacco del
28.11.2015, sottoscritto tra le due aziende agricole.
In ragione delle superiori argomentazioni nonché del rilevante importo ingiunto, l'opponente
ha chiesto, in via preliminare, la sospensione dell'efficacia esecutiva del provvedimento
opposto, assumendo la ricorrenza, nel caso di specie, del fumus boni iuris e del periculum
in mora;
nel merito, l'annullamento dell'ordinanza ingiunzione impugnata. In subordine,
l'applicazione della sanzione risultante equa all'esito dell'esame del merito, con
rideterminazione del quantum ingiunto.
Vinte le spese e le competenze del giudizio da distrarsi in favore del procuratore
anticipatario ex art. 93 c.p.c.
Si è costituito l'Ispettorato Territoriale del Lavoro di Cosenza che, contestando gli avversi
assunti, ha concluso per il rigetto del ricorso. Vinte le spese da liquidarsi ex art. 9 co.2 D.Lgs.
146/2015.
In particolare, il resistente si è opposto alla richiesta di sospensione dell'efficacia esecutiva
dell'atto impugnato, ritenendo insussistenti il fumus boni iuris e il periculum in mora. Per
quanto concerne, invece, la lamentata carenza di motivazione, ha sostenuto che l'obbligo
di motivazione è assolto anche attraverso la cosiddetta motivazione per relationem, cioè
quando si
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