Trib. Agrigento, sentenza 05/12/2024, n. 1575
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Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
In nome del Popolo Italiano
TRIBUNALE DI AGRIGENTO
Sezione Lavoro
Il giudice del Tribunale di Agrigento, dott.ssa Valentina Di Salvo, in funzione di Giudice del
Lavoro, disposta la sostituzione dell'udienza del 05.12.2024 col deposito di note scritte ex art.
127 ter c.p.c., ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. R.G.N.R. 981/2024
promossa da
C.F. , rappresentato e difeso dagli Parte_1 CodiceFiscale_1
avv. ti GIOVANNI RINALDI, FABIO GANCI, Parte_2 Parte_3
giusta procura in atti,
-ricorrente-
contro
, in persona del Ministro pro tempore, Controparte_1
-convenuto contumace-
Oggetto: carta del docente.
MOTIVI DELLA DECISIONE
In fatto e in diritto
Con ricorso depositato in data 29.03.2024 l'odierno ricorrente rappresentava di essere
docente assunto con contratti annuali a tempo determinato per gli anni scolastici 2019/2020,
2020/2021, rilevando, di non avere ricevuto la somma pari ad euro 500,00 annui riservata ai
docenti di ruolo (c.d. carta elettronica del docente), di cui all'art. 1, comma 121, della legge
n. 107/2015 e pedissequo DPCM 23.9.2015, finalizzata all'acquisto di beni e servizi formativi
per lo sviluppo delle competenze professionali. Chiedeva pertanto, di accertare la spettanza
del beneficio, con vittoria di spese e distrazione in favore dei procuratori antistatari.
Seppur regolarmente citato in giudizio, il non si costituiva. CP_2
La causa, senza alcuna attività istruttoria e disposta la trattazione scritta ai sensi e per gli
effetti dell'art. 127 ter c.p.c., è stata decisa in data odierna, a seguito del deposito delle note
scritte.
*****
Il ricorso va accolto.
Preliminarmente, va dichiarata la contumacia del , regolarmente citato in giudizio CP_1
e non costituitosi.
La Corte di Cassazione (sentenza n. 29961/2023 del 27.10.2023), decidendo su rinvio
pregiudiziale ai sensi dell'art. 363 bis c.p.c., in funzione dichiaratamente nomofilattica, sulla
base di articolate argomentazioni che si intendono qui richiamate ex art. 118 disp. att. ha
fissato il seguente principio di diritto: “La Carta Docente di cui all'art. 1, comma 121, L. 107/2015
spetta ai docenti non di ruolo che ricevano incarichi annuali fino al 31.8, ai sensi dell'art. 4, comma
1, L. n. 124 del 1999 o incarichi per docenza fino al termine delle attività di didattiche, ovverosia fino
al 30.6, ai sensi dell'art. 4, comma secondo, della L. n. 124 del1999, senza che rilevi l'omessa
presentazione, a suo tempo, di una domanda in tal senso diretta al . CP_1
Inoltre, ha stabilito che: “2) Ai docenti di cui al punto 1, ai quali il beneficio di cui all'art. 1, comma
121, L. n. 107/2015 non sia stato tempestivamente riconosciuto e che, al momento della pronuncia
giudiziale sul loro diritto, siano interni al sistema delle docenze scolastiche, perché iscritti nelle
graduatorie per le supplenze, incaricati di una supplenza o transitati in ruolo, spetta l'adempimento
in forma specifica, per l'attribuzione della Carta Docente, secondo il sistema proprio di essa e per un
valore corrispondente a quello perduto, oltre interessi o rivalutazione, ai sensi dell'art. 22, comma 36,
della L. n. 724 del 1994, dalla data del diritto all'accredito alla concreta attribuzione.
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