Trib. Roma, sentenza 02/01/2025, n. 7
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Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI ROMA Prima sezione civile
Il Collegio così composto: dott.ssa Marta Ienzi Presidente dott.ssa Filomena Albano Giudice dott.ssa Francesca Cosentino Giudice rel.
nella causa civile iscritta al n. 57320/2020 R.G.T. ha pronunciato la seguente
SENTENZA TRA
rappresentato e difeso dall'avv. Mattia Aprea, come da procura in atti;
Parte_1
RICORRENTE
CONTRO
, rappresentata e difesa dall'avv. Alessandro Nigro, come da procura Controparte_1
in atti;
RESISTENTE con l'intervento del P.M.
OGGETTO: separazione giudiziale
CONCLUSIONI: come in atti
MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO
Parte ricorrente, premesso di avere contratto matrimonio con la resistente dalla cui unione era nata la figlia in data 22.2.2013, chiedeva: dichiararsi la separazione dei coniugi Per_1
con addebito a carico della moglie per avere la stessa intrapreso relazioni extraconiugali;
assegnarsi la casa coniugale alla moglie;
disporsi l'affidamento condiviso della figlia, con suo collocamento presso la madre e con diritto di visita come indicato nel ricorso;
determinarsi un assegno di mantenimento per la figlia a suo carico pari ad euro 300,00 mensili.
La resistente si costituiva e chiedeva: dichiararsi la separazione dei coniugi con addebito al marito, il quale non era in grado gestire la rabbia arrivando anche a danneggiare oggetti e
a perpetrare condotte aggressive anche fisicamente contro la moglie e le figlie (oltre alla minore nata dal matrimonio, il resistente aveva avuto un'altra figlia dal precedente matrimonio);
disporre l'affidamento esclusivo della figlia alla madre, avendo il padre continuato ad assumere dopo la separazione di fatto atteggiamenti denigratori della figura materna anche davanti alla figlia, con collocamento presso la madre e con diritto di visita per il padre come meglio indicato nella detta memoria difensiva;
assegnare la casa coniugale alla resistente;
determinare un assegno di mantenimento per la figlia a carico del padre pari ad euro 900,00 mensili, oltre al 50% delle spese straordinarie indicate nella citata memoria, nonché un assegno di mantenimento per la moglie pari ad euro 600,00 mensili.
In sede presidenziale, preso anche atto del tentativo di suicidio del marito dedotto dalla resistente quando gli aveva detto che voleva la separazione, veniva statuito quanto segue:
“…
rilevato che i coniugi vivono separati di fatto e che il marito si è allontanato dalla casa familiare;
rilevato che, allo stato, sussistono ragioni per derogare al regime legale dell'affidamento della figlia minore
in considerazione della persistente elevatissima conflittualita' esistente fra le parti nonchè delle Per_1
condotte violente e delle condotte tentate di autolesionismo asseritamente poste in essere dal ricorrente come dedotte nella memoria di costituzione e nel corso dell'udienza presidenziale dalla resistente e non contestate dal predetto, che impediscono, quantomeno allo stato, ogni condivisione dell'esercizio della responsabilita' genitoriale, valutata anche l'eta' della minore;
ritenuto, quindi, che, allo stato, la figlia minore deve essere affidata in via esclusiva alla madre;
Per_1
ritenuto che, preso atto dell'attuale assetto familiare, la figlia minore deve rimanere collocata, in Per_1
via prevalente, presso la madre con la quale ha sempre vissuto e con la quale attualmente vive nella casa coniugale, da ritenersi la sua figura genitoriale di riferimento anche in ragione della sua eta', fatti salvi gli ulteriori approfondimenti in sede istruttoria;
ritenuto che
, allo stato, deve essere disciplinato, in via provvisoria ad urgente, il diritto di visita del padre in modo tale da tutelare l'esigenza di stabilita' e di sicurezza della minore, considerate le deduzioni della resistente in ordine alle condotte ed alle condotte tentate di autolesionismo asseritamente poste in essere dal ricorrente e non contestate dal predetto ed il diritto alla bigenitorialita' prevedendo che il padre possa vedere
e tenere con sè la figlia minore due pomeriggi a settimana dall'uscita da scuola o dalle ore 15.00 Per_1
in caso di sospensione dell'attivita' scolastica fino alle ore 20.00 ed a weekend alternati il sabato o la domenica dalle ore 11.00 alle ore 19.00 alla presenza della madre o di una persona di fiducia della madre
(ad esempio una baby sitter o altro familiare ), salvo diverso accordo;
… ritenuto che, allo stato, la casa coniugale sita in Roma Via della Storta n°737 deve essere assegnata alla moglie quale genitore collocatario della figlia minore considerato che ivi quest'ultima ha il suo habitat inteso non solo come abitazione ma come centro degli affetti, degli interessi e delle consuetudini in cui si esprime e si articola la vita familiare, come rete di relazioni familiari, scolastiche ed amicali onde evitare il trauma dello sradicamento dal luogo in cui si svolgeva la sua esistenza;
rilevato che il ricorrente è un ingegnere navale Ufficiale di Marina che risulta percepire un reddito mensile medio netto pari ad euro 4.227,25 circa calcolato su dodici mensilita' al netto delle imposte, che risulta onerato dal pagamento del canone di locazione pari ad euro 680,00 mensili per la casa in cui vive, dal pagamento del canone di locazione pari ad euro 285,00 mensili (comprensivo delle spese forfettarie) per la casa familiare in cui vive la resistente, dal pagamento della rata del mutuo gravante sulla casa sita in
Taranto in cui viveva la famiglia prima di trasferirsi a Roma pari ad euro 285,00 mensili, della quale è proprietario al 100%, bene potenzialmente produttivo di reddito, circostanza quest'ultima non contestata dalla resistente, che risulta onerato dal mantenimento della figlia minore , nata Per_2
dal matrimonio con , deceduta in data 6.6.2008, con la quale convive (cfr dichiarazione Persona_3
resa all'udienza presidenziale dal ricorrente, buste paga, documentazione reddituale NumeroDi_1
estratti conto in atti, documentazione attestante l'importo del canone di locazione per la casa in cui vive il ricorrente, documentazione concernente il contratto di locazione per l'immobile di servizio in cui vive la resistente con la figlia minore );
Per_1
rilevato che la resistente è un consulente finanziario che dall'attivita' lavorativa svolta nell'anno 2020 risulta aver percepito un reddito mensile medio netto pari ad euro 1337,75 calcolato su dodici mensilita' mentre nei primi tre mesi dell'anno 2021 risulta avere percepito un reddito mensile medio netto pari ad euro 319,00 circa, che vive nella casa familiare in locazione con canone pari ad euro 285,86 (comprensivo delle spese forfettarie) corrisposto dal ricorrente, che è onerata dal pagamento dalle rata mensili per due finanziamenti contratti per esigenze familiari pari ad euro 167,00 ed euro 206,00, circostanza quest'ultima non contestata dal ricorrente, che è onerata dal mantenimento della figlia , nata da Per_4
una precedente relazione, con la quale convive (cfr dichiarazione resa all'udienza