Trib. Lecce, sentenza 13/12/2024, n. 3860
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Testo completo
N.r.g. 2402/2024
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI LECCE Riunito in camera di conIGlio nelle persone dei IGg.ri magistrati: dott.ssa Cinzia MONDATORE Presidente dott. Gianluca FIORELLA Giudice dott.ssa Agnese DI BATTISTA Giudice rel. ha pronunciato la seguente SENTENZA Nel procedimento civile iscritto al n. 2402/2024, avente ad oggetto: “Divorzio contenzioso” e vertente TRA (c.f. , rappresentato e difeso dall'avv. Pierluigi Parte_1 C.F._1
Ria, procuratore domiciliatario;
-ricorrente-
CONTRO (c.f. ), rappresentata e difesa dall'avv. CP_1 C.F._2
Alessandra Assunta Luchina, procuratrice domiciliataria;
-resistente-
Conclusioni: Come da note di trattazione scritta redatte per l'udienza del 01.10.2024. Con la partecipazione del P.M. Fatto e diritto Preso atto del matrimonio concordatario celebrato da e Parte_1 CP_1 il 09.09.2006, ritiene il Tribunale che la domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio, in questa sede proposta, risulti fondata e vada pertanto accolta, ricorrendo i presupposti di cui agli artt. 2 e 3, n. 2 lett. b) L. n. 898/1970. Dalla documentazione prodotta risulta, invero, che tra i coniugi, sposatisi in Sannicola, è intervenuta separazione personale con decreto di omologa del Tribunale di Lecce n. 19065/2018 del 19.12.2018. Dal giorno della comparizione delle parti innanzi al Presidente delegato nel giudizio di separazione sono trascorsi più di sei mesi durante i quali i coniugi hanno vissuto separati in modo continuativo. Nessuna riconciliazione è intervenuta. Attese le risultanze degli atti di causa, deve, quindi, ritenersi che la comunione spirituale e materiale fra i coniugi sia definitivamente venuta meno. Va, quindi, pronunziata la cessazione degli effetti