Trib. Trento, sentenza 16/02/2024, n. 204

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Sul provvedimento

Citazione :
Trib. Trento, sentenza 16/02/2024, n. 204
Giurisdizione : Trib. Trento
Numero : 204
Data del deposito : 16 febbraio 2024

Testo completo

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Trento
r.g. 3240/2023 Riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati dr.ssa A D T Presidente dr.ssa L D B Gdice rel. dr.ssa A T G ha pronunziato la seguente SENTENZA nel procedimento per separazione consensuale a domanda congiunta instaurato da
C.F. ) Parte_1 C.F._1
e
C.F. Parte_2 C.F._2
entrambi rappr. e dif. dall'avv. E V (Cod. Fisc. ) con studio in Trento via C.F._3 dei Paradisi nr. 15/1, e presso la quale sono elettivamente domiciliati, giusta procura conferita in calce al ricorso, ricorrenti e con l'intervento del PM avente ad oggetto: separazione consensuale
CONCLUSIONI: i ricorrenti chiedono concordemente che sia pronunciata la separazione personale alle condizioni di cui al ricorso, così come successivamente corrette ed integrate dalle parti nel foglio separato di verbale d'udienza depositato in data 6 febbraio 2024, da considerarsi parte integrante del verbale di udienza d.d. 8 febbraio 2024.
Il PM non si oppone, per tacite conclusioni, giusta punto 2 protocollo PM Tribunale del 14/3/2023.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 19.12.2023 i ricorrenti, premesso di aver contratto matrimonio con rito concordatario il 10.06.2006 in Trento, come da estratto di


matrimonio trascritto nei registri dello stato civile del Comune di Trento, al n°85 P.2 S.A anno 2006, che dall'unione erano nati due figli, nato il 27.09.2007 Per_1
a Trento e nata il 18.01.2011 a Trento, hanno adito il tribunale con ricorso Per_2 congiunto ex art. 473 bis 51 c.p.c. per chiedere la separazione formulando le seguenti conclusioni:
“1. I coniugi vivranno separati fermi gli obblighi di legge.

2. I coniugi si danno atto e convengono che il marito, in pieno accordo con la moglie in data 1° agosto 2023 si è trasferito definitivamente in un alloggio condotto in locazione situato in Via delle Regole n°23 nel Comune di Trento Località Mattarello e successivamente, sempre in accordo con la moglie, ha anche provveduto a trasferirvi la propria residenza anagrafica.

3. La casa coniugale, di proprietà della moglie, con tutti gli arredi e corredi oggi ivi presenti, rimane nella piena ed esclusiva disponibilità della proprietaria. Tutte le spese di conduzione dell'immobile (comprese le utenze e la manutenzione ordinaria e straordinaria) saranno a carico della moglie a partire dal giorno 1° agosto 2023, la stessa si impegna ed obbliga a volturare a proprio nome tutte le utenze domestiche ed a domiciliarle su di un conto corrente proprio.

4. I figli, ex art. 337 ter c.c., restano affidati ad entrambi i genitori e la loro residenza, anagrafica abituale ed abitazione principale, viene fissata ex art. 316 c.c. presso la residenza della madre. I genitori, quindi, condivideranno la responsabilità genitoriale di comune accordo anche se, relativamente alle questioni di ordinaria amministrazione, con esercizio disgiunto della potestà genitoriale.

5. I coniugi si riconoscono reciprocamente, ai fini della crescita e dell'educazione dei figli, il loro importantissimo ruolo di padre e di madre e quindi condivideranno in egual modo le rispettive responsabilità genitoriali e si impegnano ad informarsi vicendevolmente dei luoghi ove soggiorneranno con i minori ed a comunicare un recapito telefonico al quale gli stessi potranno essere rintracciati dall'altro genitore. Entrambi i genitori si garantiscono reciprocamente il quotidiano diritto di accesso telefonico ai figli indicativamente tra le ore 19.00/19.30, anche quando questi si trovano con i parenti delle rispettive famiglie o amici.

6. I coniugi concordano che per il miglior sviluppo psico-fisico dei figli sia molto importante che gli stessi mantengano una stabile relazione con entrambi i genitori, i quali avranno cura, per quanto possibile, di non far passare più di una settimana senza che i figli abbiano contatti “in presenza” con l'altro genitore. Il tutto compatibilmente con gli impegni lavorativi dei genitori ed eccettuate le settimane di vacanza che i figli trascorreranno con ciascun genitore.

7. I coniugi, per quanto occorrer possa, si autorizzano sin d'ora reciprocamente il nulla osta al rilascio/rinnovo dei rispettivi passaporti per l'estero e della carta
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d'identità dei minori valida per l'espatrio (che sarà conservata dalla madre) e del passaporto dei minori (che sarà conservato dal padre).

8. Alla luce di quanto sopra, i coniugi concordano che gestiranno i figli secondo il seguente PROTOCOLLO DI GESTIONE ED EDUCAZIONE DEI FIGLI
• Saranno adottate congiuntamente da entrambi i genitori, le principali scelte e decisioni riguardanti visite e cure mediche, vacanze, sport, tempo libero.
• Verranno tempestivamente comunicati all'altro coniuge tutti i maggiori fatti, riguardanti i figli, (problemi, rendimenti scolastici, riunioni scolastiche, amicizie, ecc....) dei quali si sia venuti a conoscenza.
• I genitori potranno partecipare insieme ad incontri e riunioni con gli insegnanti e ciascuno darà alla scuola i propri recapiti in modo che le comunicazioni vengano fatte ad entrambi e ciascuno si attiverà personalmente per scaricare “ISIApp Famiglia”, o similari, per l'accesso al registro elettronico e per la ricezione delle comunicazioni da parte della scuola. In ogni caso ciascuno girerà all'altro genitore, entro il giorno seguente al ricevimento, tutte le comunicazioni scritte che riguardano i figli che vengono a lui recapitate.
• Saranno comunicate in anticipo variazioni, anche temporanee, del recapito dei minori (indirizzo, numero telefonico, luogo di pernottamento, luoghi abituali di permanenza durante il giorno), sia durante il periodo scolastico che durante le vacanze.
• I genitori s'impegnano ad adottare strategie educative concordemente pianificate affinché i minori non siano disorientati da stili educativi diversi o contradditori, anche rispetto a quelli attuali, tendendo, ove possibile, a
“coeducare”.
• I coniugi concordano sin d'ora che i figli saranno cresciuti nella religione cattolica e potranno seguire le lezioni di educazione religiosa a scuola e le lezioni di catechesi all'oratorio e che la figlia riceverà il sacramento della cresima nei tempi indicati dalla parrocchia territorialmente di riferimento.
• I genitori concordano sin d'ora di scegliere la dottoressa come Persona_3 pediatra per la figlia ed il dott. come medico di base per il figlio, Persona_4 il dott. ed il suo studio dentistico sia come dentista che come Persona_5 odontoiatra per entrambi i figli. Concordano altresì che i contatti principali con i medici saranno tenuti dalla madre la quale conserverà anche le tessere sanitarie e la documentazione medica dei figli. I genitori si garantiscono reciprocamente l'accesso alla documentazione medica completa dei figli e si scambieranno tempestivamente tutte le notizie relative allo stato di salute degli stessi;
andranno inoltre prese assieme, tutte le scelte e le decisioni riguardanti visite e cure mediche. Con la precisazione che eventuali vaccini e/o terapie geniche e simili dovranno essere preventivamente autorizzati per iscritto da entrambi i genitori. Entrambi i genitori avranno il diritto di essere
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preventivamente informati riguardo ai controlli medici periodici (compresi quelli dentistici) dei figli ai quali potranno partecipare assieme.
• I coniugi, in considerazione dell'età dei figli ed al fine di mantenere una buona intesa genitoriale convengono che nell'ipotesi di problemi afferenti all'educazione dei figli si rivolgeranno congiuntamente ad un consulente individuato/a congiuntamente. Le relative spese saranno divise a metà ciascuno. In mancanza di accordo sul consulente da individuare i coniugi concordano sin d'ora che si rivolgeranno all' di Trento e si impegnano sin d'ora a Org_1 partecipare agli incontri che saranno organizzati gratuitamente da detto consultorio.
• I genitori concordano che durante il periodo di permanenza dei figli presso di loro li seguiranno nei diversi impegni scolastici ed extrascolastici (compresi quelli ludico/sportivi) in autonomia, avendo sempre cura di tenere informato l'altro genitore.
• I coniugi concordano che al figlio potranno essere date le chiavi delle Per_1 rispettive abitazioni e garage. Ciascun genitore si metterà d'accordo direttamente con il figlio in merito alle regole per l'accesso all'abitazione nei periodi in cui il figlio si trova presso l'altro genitore.
• Introduzione di nuove figure affettive. I genitori convengono che, trascorso un anno e mezzo dalla omologa della presente separazione, saranno liberi di presentare ai figli le loro eventuali nuove figure affettive con la condizione che si tratti di nuove relazioni connotate da carattere di stabilità e che tali nuove figure non intervengano nell'educazione dei figli che sarà sempre riservata ai genitori. In previsione del fatto che entrambi i genitori intendono essere occupati in attività lavorative gli stessi ritengono opportuno che, dalla data odierna, il piano residenziale dei figli come qui di seguito articolato, venga gestito in modo
“flessibile” (ossia con disponibilità di adattamento ai bisogni dei figli e agli orari di lavoro dei genitori ed in considerazione dei turni di lavoro della moglie e dell'attività concertistica del marito) e “condiviso” (eventuali cambiamenti sempre con l'accordo dei genitori) secondo programmi mensili preorganizzati secondo quanto di seguito previsto.
• I figli, sia nel periodo scolastico che extrascolastico, trascorreranno con ciascun genitore le settimane alterne (da venerdì a venerdì) dall'uscita da scuola del venerdì pomeriggio (durante le vacanze indicativamente dalle ore 14.00 del pomeriggio) fino al venerdì successivo. I coniugi concordano che si aiuteranno reciprocamente nella gestione del piano residenziale dei figli anche con disponibilità a cambiare le permanenze dei figli presso ciascuno di loro nei fine settimana, laddove ciò fosse necessario a causa di impegni di lavoro.
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