Trib. Catania, sentenza 28/06/2024, n. 3561
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Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI CATANIA
Sezione Lavoro
In persona del giudice unico, dott.ssa Patrizia Mirenda, in funzione di giudice del lavoro, ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. R.G. 7955/2021
promossa da
nato ad [...] il [...], rappresentato e difeso, come da procura Parte_1 in atti, dagli avvocati Giuseppe Franchina e Giuseppe D'Agostino;
-ricorrente- contro
in persona Controparte_1
del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso, come da procura in atti, dall'avvocato
Concetta Currao;
-resistente-
Conclusioni: sostituita l'udienza di discussione 12 marzo 2024 dal deposito di note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni ai sensi dell'articolo 127-ter c.p.c., le parti concludevano come da note depositate nel termine assegnato ai sensi della citata disposizione normativa.
RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con ricorso depositato in data 23 dicembre 2021, il ricorrente in epigrafe indicato deduceva: di avere partecipato nel 2012 al concorso per titoli ed esami indetto dall' Controparte_1
di per la copertura di un posto di Dirigente dell'Area Tecnica;
che con delibera n.
[...] CP_1
134 del 2012 il dell'Ente aveva approvato la graduatoria finale del Parte_2
concorso che vedeva vincitore esso ricorrente, disponendo che gli uffici competenti procedessero alla sua assunzione;
che, nonostante la pubblicazione della graduatoria finale del concorso e i ripetuti solleciti da parte sua, solo in data 6 maggio 2013 l'Ente convenuto gli aveva comunicato in modo formale di essere vincitore del concorso, richiedendogli la documentazione prodromica
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alla sua assunzione, documentazione trasmessa con nota del 10 maggio 2013;
che con nota del 28 giugno 2013, a ministero del proprio difensore, non essendo ancora stato immesso in servizio, aveva diffidato l'amministrazione perché lo assumesse;
che l'amministrazione gli aveva comunicato di non poter procedere alla sua assunzione a causa di problematiche scaturenti dalla mancata approvazione del bilancio nonché per la carenza del relativo potere in capo al
Commissario ad acta, nelle more nominato;
che esso ricorrente, con nota del 15 luglio 2013, indirizzata alla Regione Siciliana - Assessorato alle Infrastrutture e Mobilità aveva chiesto autorizzarsi il Commissario ad acta dell' di ad assumerlo;
che successivamente, CP_1 CP_1 con ulteriore nota del 22 luglio 2013, aveva trasmesso al detto Ente un'ulteriore nota di diffida e messa in mora a procedere alla propria assunzione;
che tale nota era stata riscontrata dallo CP_1
di in data 8 agosto 2013 e a sua volta riscontrata e contestata da esso ricorrente con nota CP_1 del 27 settembre 2013;
che con nota dell'11 luglio 2013 l'Assessorato delle Infrastrutture e della
Mobilità della Regione Siciliana aveva invitato l' al fine di evitare un Controparte_2
contenzioso- a procedere all'assunzione di esso ricorrente in quanto vincitore di concorso, non ravvisando ragioni ostative;
che solo in data 20 maggio 2014 con determina del IR generale
- confermata anche dal Commissario ad acta - l'Ente convenuto lo aveva assunto immettendolo nei ruoli della Dirigenza con decorrenza dal 1° giugno 2014;
che il ritardo nell'assunzione accumulato fin dall'approvazione della graduatoria del concorso gli aveva provocato danni sia dal punto di vista patrimoniale -pari alla differenza tra quanto effettivamente percepito nelle more della definizione della procedura concorsuale in qualità di funzionario del Comune di Aci
Sant'NI e la retribuzione che avrebbe percepito una volta inquadrato nei ruoli della dirigenza dell' sia dal punto di vista personale e professionale, per avere vissuto lo stress CP_1 dell'incertezza del proprio ruolo professionale e per non aver potuto svolgere per tempo le sue mansioni di dirigente con perdita di chances lavorative nella successiva progressione di carriera;
che con missiva del 31 maggio 2019 aveva, pertanto, chiesto all' il risarcimento Controparte_1 per i danni subiti a seguito dell'addotto ritardo;
che a tale richiesta, rimasta inevasa, aveva fatto seguito un ulteriore sollecito;
che la sua domanda era stata rigettata solo con nota del 9 febbraio
2021.
Ciò posto, il ricorrente si doleva della colpevole inerzia dell'amministrazione convenuta che solo con decorrenza giuridica ed economica dal 1° giugno 2014 aveva proceduto alla sua assunzione nei ruoli della dirigenza.
Rilevava, richiamando giurisprudenza di legittimità e di merito sul punto, che, una volta approvata la graduatoria definitiva, egli aveva acquisito un vero e proprio diritto soggettivo nei confronti dell'Ente convenuto alla sua assunzione entro un ragionevole lasso temporale.
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Deduceva, a tale riguardo, che la pubblicazione del bando di concorso per ricoprire la posizione di dirigente era equivalente ad una offerta al pubblico con la conseguenza che l'Ente convenuto, secondo i canoni di correttezza e buona fede e nel rispetto della disciplina della lex specialis, era obbligato ad assumere esso ricorrente risultato vincitore.
Rimarcava, altresì, che il superamento del concorso aveva consolidato nel proprio patrimonio
l'acquisizione di una situazione giuridica individuale che non poteva essere successivamente disconosciuta né alla stregua della natura del bando né per effetto di disposizioni di carattere generale presenti in un contratto collettivo.
Osservava che a nulla rilevavano le asserite difficoltà connesse alla mancata approvazione del bilancio, atteso che l'ente convenuto avrebbe dovuto programmare, già al momento della indizione del concorso, le risorse economiche necessarie alla sua assunzione, approntando apposita riserva.
Deduceva, pertanto, in merito alla quantificazione dei danni subiti per la sua tardiva assunzione, che, secondo i criteri elaborati dalla giurisprudenza, doveva essergli riconosciuto un risarcimento pari alla differenza tra la retribuzione dallo stesso effettivamente percepita in qualità di funzionario del Comune di Aci Sant'NI e quella dovuta a seguito del nuovo inquadramento quale Dirigente (retribuzione tabellare e indennità di posizione), con decorrenza dalla data di approvazione della graduatoria. CP_ Assumeva, altresì, che il ritardo della sua assunzione nel ruolo di dirigente da parte dell' convenuto aveva comportato nei suoi confronti una situazione di “demansionamento di fatto”. CP_ Rilevava, sul punto, che, a causa del comportamento dell' convenuto, era stato costretto a rimanere alle dipendenze del comune di Aci Sant'NI ed ivi a disimpegnare le mansioni di mero funzionario in luogo di quelle di dirigente, rimanendo in tal modo privo della possibilità di esprimersi professionalmente in una amministrazione organizzativamente più complessa come quella dell' caratterizzata dalla presenza di una quantità assai maggiore di Controparte_1
personale da dirigere rispetto a quella più semplice e con personale più ridotto del suddetto
Comune.
Deduceva, pertanto, di aver subìto un danno da demansionamento sia di natura patrimoniale, consistito nel pregiudizio derivante dall'impoverimento della sua capacità professionale e dalla perdita di chances di ulteriori possibilità di guadagno, sia di natura non patrimoniale comprendente le lesioni della sua integrità psico-fisica per lo stress causato dalla mancata assunzione da parte dell' di e dallo stato di incertezza del proprio ruolo CP_1 CP_1
professionale con conseguente impossibilità di programmare il proprio futuro lavorativo.
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Tanto premesso, adiva questo Tribunale, in funzione di giudice del lavoro, per sentire accogliere le seguenti conclusioni: “- ritenere e dichiarare che la violazione del diritto del lavoratore per la ritardata assunzione da parte dell' di ha comportato un danno risarcibile in capo CP_1 CP_1 all'Ing. pari ad euro 69.435,45 e per l'effetto condannare il convenuto al Parte_1 CP_1 pagamento della predetta somma o di quell'altra che il giudice, in esito all'attività istruttoria, riterrà giusta ed equa;
- ritenere e dichiarare che il comportamento inerte dell' di CP_1
ha determinato la fattispecie del demansionamento fattuale in uno ad uno stato di stress CP_1 da lavoro correlato ai danni dell'Ing. che può essere forfettariamente quantificato Parte_1 in euro 30.000,00 e per l'effetto condannare il convenuto al pagamento della predetta CP_1 somma o di quell'altra che il giudice, in esito all'attività istruttoria, riterrà giusta ed equa. - condannare l' alle spese e ai compensi di causa”. Controparte_1
1.1. Con memoria di costituzione e contestuale domanda riconvenzionale depositata in data 18 febbraio 2022 si costituiva l' formulando ampie difese volte al rigetto del Controparte_1
ricorso.
Preliminarmente, eccepiva l'estinzione per prescrizione delle pretese risarcitorie avanzate dal ricorrente riguardanti il periodo compreso tra il 26 novembre 2012 e il 1° giugno 2014 per il decorso del termine quinquennale di prescrizione, atteso che il primo atto interruttivo era stato formulato dal ricorrente in data 31 maggio 2019.
Sempre in via preliminare, eccepiva l'inammissibilità del ricorso atteso che le parti avevano pattuito nella loro autonomia contrattuale di stipulare il contratto di lavoro in data 23 giugno 2014, con decorrenza giuridica ed economica dal 1° giugno 2014 e che il ricorrente non aveva mai manifestato -se non con una nota del 2019 inviata a distanza di cinque anni dalla stipula del contratto- la propria contrarietà a che gli effetti giuridici ed economici del contratto di assunzione decorressero dalla indicata data.
Nel merito, contestava le deduzioni attoree e la fondatezza della pretesa avente ad oggetto il risarcimento del danno da ritardata assunzione, non essendo questa imputabile all'amministrazione che aveva assunto il ricorrente nel momento in cui si erano verificati tutti i presupposti di legge.
Rilevava che nel febbraio del 2009, a seguito della decadenza di tutti i Consigli di
Amministrazione degli della Regione Siciliana, era stato nominato un