Trib. Reggio Calabria, sentenza 13/05/2024, n. 663
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Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI REGGIO CALABRIA
Prima Sezione Civile, riunito in camera di consiglio e composto dai signori
Magistrati:
1) Dott. G C -Presidente
2) Dott. F T -Giudice
3) Dott.ssa M M -Giudice rel. ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile iscritta al n. 3130 R.G.A.C. dell'anno 2019 riservata in decisione all'udienza del 05.12.2023, vertente
TRA
(C.F.: ), nato a Santo Stefano Parte_1 C.F._1
in Aspromonte (RC) il 07.01.1968, rappresentato e difeso, giusta procura in atti, dall'avv. G D M, presso il cui studio in Reggio
Calabria, alla via Del Gelsomino n. 37, ha eletto domicilio
-ricorrente-
E
nata a Termini Imerese (PA) il 12.03.1970 CP_1
-resistente contumace-
NONCHE'
PROCURATORE DELLA REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE DI
REGGIO CALABRIA
-interveniente-
Conclusioni delle parti
All'udienza del 05.12.2023 il ricorrente precisava le conclusioni riportandosi ai verbali e gli atti di causa e chiedendo l'accoglimento delle domande ivi formulate.
L'ufficio del P.M. in data 19.11.2021 “vistava” il ricorso.
IN FATTO ED IN DIRITTO
La presente sentenza è redatta ai sensi dell'art.132 c.p.c. come novellato, in base al quale si richiede soltanto la concisa esposizione delle ragioni di fatto
e di diritto della decisione.
Con ricorso depositato il 17.09.2019 chiedeva a questo Parte_1
Tribunale di volere pronunciare la separazione personale dalla propria moglie, , assumendo che: CP_1
-il 27/01/1997 aveva contratto in Catania matrimonio concordatario con la resistente;
-dall'unione coniugale sono nati i figli: (29.06.1998), Persona_1 Per_2
(10.08.2001), (03.01.2004) e (14.03.2007);Per_3 Per_4
-la convivenza tra i coniugi è cessata da diversi anni e non è mai stata ripresa poiché la si è trasferita a Catania unitamente alla figlia CP_1
maggiore ;Persona_1
Sulla scorta di tali allegazioni, il ricorrente chiedeva che fosse pronunciata giudizialmente la separazione e che fosse disposto l'affido esclusivo dei figli minori con collocazione prevalente presso l'abitazione paterna, disciplinando il diritto di visita della madre;sul piano economico, chiedeva che nessun assegno di mantenimento fosse disposto in favore della
e che le spese straordinarie sostenute nell'interesse dei figli CP_1
minori fossero ripartite nella misura del 50% ciascuno tra i due genitori.
Notificato ritualmente il ricorso con il pedissequo decreto di fissazione udienza alla resistente, all'udienza del 18.05.2021 tenutasi davanti al
Presidente, insisteva nell'accoglimento del ricorso e delle Parte_1
rassegnate conclusioni per le ragioni ivi illustrate, mentre non compariva
Il ricorrente precisava che i figli e CP_1 Per_2 Per_3
vivevano con lui, avendo la moglie abbandonato la casa coniugale Per_4
circa sette anni prima, interrompendo i rapporti anche con i figli, mentre la figlia , maggiorenne ma non autosufficiente, abitava con la Persona_1
madre a Catania. Riferiva, altresì, di essere disoccupato, di svolgere lavori saltuari e di percepire circa 300,00 euro mensili a titolo di pensione di invalidità.
Fallito, dunque, il tentativo di conciliazione, anche a causa dell'assenza della resistente, il Presidente, con ordinanza del 19.09.2021, ritenutane la necessità, disponeva l'ascolto dei figli minori della coppia e Per_3
, rinviando all'uopo all'udienza del 9.11.2021. Per_4
A tale udienza entrambi i minori riferivano di non avere più alcun rapporto, neanche telefonico, con la madre da circa sette anni e di voler mantenere la condizione attuale di convivenza con il padre.
Il Presidente, pertanto, con ordinanza del 14.11.2021 autorizzava i coniugi
– a vivere separati;disponeva l'affido esclusivo dei figli Pt_1 CP_1
minori della coppia e disciplinando il diritto di visita Per_3 Per_4
della madre;poneva a carico di l'obbligo di corrispondere Parte_1
a la somma mensile di euro 100,00 a titolo di contributo al CP_1
mantenimento della figlia , maggiorenne ma non Persona_1
autosufficiente;ordinava altresì a di corrispondere a CP_1
l'importo mensile complessivo di euro 400,00 a titolo di Parte_1
contributo al mantenimento dei figli (di cui l'importo di euro 150,00 per ciascuno dei figli minori e nonché l'importo di euro Per_3 Per_4
100,00 per la figlia maggiorenne ma non autosufficiente), oltre al Per_2
50% delle spese straordinarie.
All'udienza del 20.06.2023 parte ricorrente dava atto che i tre figli della coppia vivevano ancora presso l'abitazione paterna e che solo era Per_4
ancora minorenne;insisteva inoltre nell'accoglimento delle richieste avanzate e chiedeva rinvio per depositare la cartolina attestante la notifica alla controparte. All'udienza del 5.12.2023 parte ricorrente chiedeva di poter precisare le conclusioni;il Giudice, preliminarmente, dichiarava la contumacia della resistente e invitava parte ricorrente a CP_1
precisare le conclusioni;l'avv. Morabito si riportava, pertanto, a tutti gli atti e verbali di causa chiedendo l'accoglimento delle domande ivi formulate.
Il Giudice riservava la causa alla decisione collegiale concedendo a parte ricorrente i termini di cui all'art. 190 c.p.c..
1. Separazione personale dei coniugi
La domanda di separazione personale proposta da appare Parte_1
fondata e merita senz'altro accoglimento, non essendo ipotizzabile una ripresa della convivenza coniugale.
Ed invero, ad avviso di questo Collegio, sulla scorta delle seppur scarne risultanze processuali, non pare possa seriamente dubitarsi che, nel caso di specie, sia venuta meno, per un verso, la comunione materiale e spirituale su cui poggia il vincolo matrimoniale e, per altro verso, quell'affectio coniugalis che deve caratterizzare l'unione sponsale.
È emerso in maniera inconfutabile, infatti, che la frattura subìta dal rapporto di coniugio è ormai irreversibile così da rendere praticamente impossibile la prosecuzione della convivenza.
Alla luce della situazione venutasi a creare, pertanto, la dichiarazione di separazione personale si appalesa l'unica decisione allo stato adottabile.
2) Affidamento del figlio minore Per_4
Rilevato, preliminarmente, che la figlia della coppia è nelle more Per_3
divenuta maggiorenne, nessuna determinazione dovrà essere assunta nei suoi confronti circa l'affidamento.
Con riferimento all'affidamento del figlio minore , giova Per_4
rammentare più in generale che la novella introdotta dal d.lgs. n. 154 del
2013, portando a compimento la riforma del diritto di famiglia del 1975, ha definitivamente cristallizzato la centralità degli interessi del minore, i quali tendono a prevalere su ogni altro interesse contrario al suo sviluppo coerente e completo. Tra i diversi diritti riconosciuti al minore, vi è quello ad una genitorialità piena e non dimidiata, tale che esso deve trovare una
tutela tanto maggiore quanto questo corrisponda al suo miglior interesse
("best interest" secondo la formula rinvenibile nella Convenzione di New
York del 20 novembre 1989, ratificata con l. 176 del 1991 e dalla giurisprudenza della Corte EDU). Questa mutata prospettiva, in seno all'ordinamento, solidamente indirizza la tutela dell'interesse del minore alla bigenitorialità, ed è proprio in ossequio a tale ratio, che il legislatore ha previsto la derogabilità del modello dell'affido condiviso nei soli casi in cui esso risulti pregiudizievole per il minore (ex art.337 ter c.c.). La stessa
Corte Costituzionale ha più volte sottolineato l'importanza del principio della bigenitorialità, da intendersi quale “interesse del figlio minore a vivere e a crescere nell'ambito della propria famiglia, mantenendo un rapporto equilibrato e continuativo con ciascuno dei genitori” (Corte Cost.
23/02/2012, n. 31).
Ne deriva che, laddove non intervengano ostacoli al sano e sereno sviluppo psico-fisico dei minori, non vi è ragione per limitare siffatto diritto nei confronti dell'uno o dell'altro genitore, evidenziando che la responsabilità genitoriale non può non realizzarsi se non attraverso il necessario privilegio degli interessi del figlio, soprattutto nella fase patologica della relazione di coppia, ove le pretese personali dei genitori assumono carattere recessivo rispetto all'interesse preminente dei minori (cfr. Cass. 24/05/2018 n. 12954;
Cass. 04/11/2013 n. 24683).
Ebbene, con riferimento alla domanda di affido esclusivo del minore, il giudizio prognostico che il giudice, nell'esclusivo interesse morale e materiale della prole, deve operare circa le capacità dei genitori di crescere ed educare il figlio nella nuova situazione determinata dalla disgregazione dell'unione, va formulato tenendo conto, in base ad elementi concreti, del modo in cui i genitori hanno svolto i propri compiti, delle rispettive capacità
di relazione affettiva, attenzione, comprensione, educazione e disponibilità ad un assiduo rapporto, nonché della personalità del genitore, delle sue abitudini di vita e dell'ambiente sociale e familiare che è in grado di offrire al minore (Cass. civ. sez. VI-1 n. 18817 del 23 settembre 2015), proprio in ragione del fatto che la regola dell'affido condiviso è derogabile solo ove la sua applicazione risulti pregiudizievole per il minore (Cass. civ. sez. I, n.
977 del 17 gennaio 2017) con la conseguenza che l'eventuale pronuncia di affidamento esclusivo dovrà essere sorretta da una motivazione non solo in positivo sulla idoneità del genitore affidatario, ma anche in negativo sulla inidoneità educativa o sulla manifesta carenza dell'altro genitore (Cass. civ. sexìz. VI-1, n. 24526 del 2 dicembre 2010).
Tale assunto è stato recentemente confermato dalla Corte di Cassazione che ha affermato che: “In tema di affidamento dei figli minori, la scelta dell'affidamento ad uno solo dei genitori deve essere compiuta in base all'esclusivo interesse morale e materiale della prole, sicchè il perseguimento di tale obiettivo può comportare anche l'adozione di provvedimenti contenitivi o restrittivi di diritti individuali di libertà dei genitori, senza che occorra operare un bilanciamento fra questi ultimi e
l'interesse superiore del minore” (Cassazione civile sez. I - 09/02/2023, n.
4056).
Nel caso di specie, in base alle allegazioni fornite dal ricorrente, nonché a quanto riferito dai figli e in sede di audizione dinanzi al Per_3 Per_4
Presidente del Tribunale, questi non hanno più alcun rapporto con la
che non vedono ormai da diversi anni, né sentono CP_1
telefonicamente. Dalle dichiarazioni lapidarie rese dai minori è possibile ricavare che gli stessi hanno percepito di essere stati del tutto abbandonati dalla madre, che si è disinteressata alle loro esigenze di cura sul piano
morale e materiale, demandando al padre l'assolvimento in via esclusiva della funzione genitoriale. La infatti, nell'allontanarsi dalla casa CP_1
coniugale per trasferirsi in un'altra città, ha del tutto reciso i rapporti anche con i tre figli, ancora in tenera età, rimasti con il a Reggio Pt_1
Calabria. Tale condizione di convivenza con il padre è tuttavia risultata confacente agli interessi dei figli, che hanno manifestato la volontà di rimanere nell'abitazione paterna non essendo interessati al ripristino dei rapporti con la madre. Alla luce di quanto evidenziato è possibile ricavare il totale disinteresse della alle esigenze di cura dei figli, nonché CP_1
la sostanziale idoneità del all'assolvimento della funzione Pt_1
genitoriale, che giustificano l'adozione del regime di affido esclusivo del figlio minore al padre, con collocamento dello stesso presso Per_4
l'abitazione paterna, facultando la madre a frequentarlo e tenerlo con sé liberamente, con incontri da concordare sempre e preventivamente con
l'altro genitore e avuto riguardo alle esigenze prioritarie di varia natura dello stesso.
3) Mantenimento dovuto per i figli della coppia e Per_4 Per_3 Per_2
Con riferimento agli aspetti economici della controversia, e segnatamente al contributo dovuto dalla madre per il mantenimento dei tre figli conviventi con il padre, occorre rammentare che i figli, minorenni o maggiorenni non economicamente autosufficienti, hanno diritto al mantenimento da parte di entrambi i genitori in ragione del combinato disposto di norme costituzionali e codicistiche (artt. 30 cost, 315 bis, 317 bis
337 ter co.2 e co. 4, 337 septies c.c.).
In particolare, l'obbligo di mantenimento dei figli minori ex art.316 bis c.c. spetta ai genitori in proporzione alle loro sostanze e secondo la loro capacità di lavoro professionale o casalingo. L'art. 337- ter c.c. stabilisce che nel
determinare l'assegno il giudice deve considerare le attuali esigenze dei figli, il tenore di vita goduto dal figlio in costanza di convivenza con entrambi i genitori, i tempi di permanenza presso ciascun genitore, le risorse economiche di entrambi, la valenza dei compiti domestici e di cura assunti da ciascun genitore.
Tale obbligo, alla luce di un granitico orientamento dalla giurisprudenza della Corte di cassazione non cessa, ipso facto, con il raggiungimento della maggiore età. (cfr. Cass. civ. sez. I, 26 settembre 2011, n. 19589). La valutazione sulla sussistenza dei presupposti che giustificano il permanere dell'obbligo dei genitori di concorrere al mantenimento dei figli maggiorenni deve essere infatti svolta caso per caso dal giudice e può dipendere, anche in via presuntiva, dall'età conseguita nel caso concreto dalla prole maggiorenne e con criteri di rigore proporzionalmente crescente in rapporto all'età dei beneficiari.
Nel caso di specie, fermo restando che non vi è dubbio alcuno circa la sussistenza l'obbligo di mantenimento del figlio ancora minorenne della coppia occorre rilevare che, in base delle risultanze processuali, Per_4
non è possibile dedurre che le figlie maggiorenni , ancora Per_2 Per_3
conviventi con il padre, abbiano nelle more raggiunto l'indipendenza economica.
Pertanto, in assenza di qualsiasi informazione circa le condizioni economico-patrimoniali della resistente, rimasta contumace nel giudizio, si ritiene di poter confermare quanto già statuito in sede presidenziale con ordinanza del 19.11.2021, obbligando a corrispondere in CP_1
favore di la somma mensile di euro 400,00 complessivi (di Parte_1
cui 150,00 per , 150,00 per e 100,00 per a titolo di Per_3 Per_4 Per_2
contributo al mantenimento dei tre figli, oltre al 50% delle spese straordinarie come da Protocollo adottato da questo Tribunale.
Avuto riguardo alla natura della controversia, alle ragioni della decisione nonché alla sostanziale non opposizione della resistente rimasta peraltro contumace, si ritiene sussistano i presupposti previsti dall'art. 92 cpc per la compensazione delle spese tra le parti del presente giudizio.