Trib. Brescia, sentenza 14/11/2024, n. 4657
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Testo completo
R.G. n. 4367/2023
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO di BRESCIA sezione settima civile
Il tribunale in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: M P presidente C C giudice A G M giudice relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al ruolo generale n. 4367/2023 promossa da (c.f. ), difeso dagli avvocati T A e M Parte_1 C.F._1
C S ricorrente contro
(c.f. ), nella persona del ministro pro tempore, Controparte_1 P.IVA_1 difeso dall'avvocatura distrettuale dello Stato di Brescia convenuto
Conclusioni
ha precisato le conclusioni come da nota scritta del 24 ottobre 2024. Parte_1
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
1. Con ricorso, depositato in data 26 marzo 2023, ha dedotto di vantare il Parte_1 diritto alla protezione speciale ex art. 19, commi 1 ss., d.lgs. 25 luglio 1998, n. 286. Il ricorrente ha chiesto in via principale l'accertamento del diritto alla protezione speciale e subordinatamente l'accertamento di uno degli status di protezione internazionale.
2. Il si è costituito in giudizio, contestando le deduzioni Controparte_1 avversarie e chiedendo il rigetto delle domande.
3. Non è stata espletata attività di istruzione probatoria. La discussione orale innanzi al collegio è stata sostituita dalla trattazione scritta.
1
***
1. Il ricorrente ha dedotto plurimi vizi di legittimità del provvedimento. L'oggetto del processo è l'accertamento del diritto al soggiorno per protezione speciale e pertanto sono irrilevanti in termini autonomi i vizi di legittimità del provvedimento. L'iniziativa impugnatoria non condiziona l'oggetto e quindi la natura del processo, che rimane volto all'accertamento attuale dei requisiti per soddisfare la pretesa azionata. Tra l'altro, con specifico riguardo alla lamentata omessa traduzione nella lingua nota al ricorrente, si osserva che ciononostante egli ha potuto proporre tempestivo ricorso. Le eccezioni non sono fondate.
2. La domanda di accertamento del diritto alla protezione speciale non è fondata. In diritto, si osserva che l'istanza di protezione speciale è stata formulata prima dell'11 marzo 2023 e pertanto la domanda va esaminata sulla base del regime di cui all'art. 19, co. 1.1, d.lgs. 25 luglio 1998, n. 286, novellato nel 2020, senza considerare la
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO di BRESCIA sezione settima civile
Il tribunale in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: M P presidente C C giudice A G M giudice relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al ruolo generale n. 4367/2023 promossa da (c.f. ), difeso dagli avvocati T A e M Parte_1 C.F._1
C S ricorrente contro
(c.f. ), nella persona del ministro pro tempore, Controparte_1 P.IVA_1 difeso dall'avvocatura distrettuale dello Stato di Brescia convenuto
Conclusioni
ha precisato le conclusioni come da nota scritta del 24 ottobre 2024. Parte_1
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
1. Con ricorso, depositato in data 26 marzo 2023, ha dedotto di vantare il Parte_1 diritto alla protezione speciale ex art. 19, commi 1 ss., d.lgs. 25 luglio 1998, n. 286. Il ricorrente ha chiesto in via principale l'accertamento del diritto alla protezione speciale e subordinatamente l'accertamento di uno degli status di protezione internazionale.
2. Il si è costituito in giudizio, contestando le deduzioni Controparte_1 avversarie e chiedendo il rigetto delle domande.
3. Non è stata espletata attività di istruzione probatoria. La discussione orale innanzi al collegio è stata sostituita dalla trattazione scritta.
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1. Il ricorrente ha dedotto plurimi vizi di legittimità del provvedimento. L'oggetto del processo è l'accertamento del diritto al soggiorno per protezione speciale e pertanto sono irrilevanti in termini autonomi i vizi di legittimità del provvedimento. L'iniziativa impugnatoria non condiziona l'oggetto e quindi la natura del processo, che rimane volto all'accertamento attuale dei requisiti per soddisfare la pretesa azionata. Tra l'altro, con specifico riguardo alla lamentata omessa traduzione nella lingua nota al ricorrente, si osserva che ciononostante egli ha potuto proporre tempestivo ricorso. Le eccezioni non sono fondate.
2. La domanda di accertamento del diritto alla protezione speciale non è fondata. In diritto, si osserva che l'istanza di protezione speciale è stata formulata prima dell'11 marzo 2023 e pertanto la domanda va esaminata sulla base del regime di cui all'art. 19, co. 1.1, d.lgs. 25 luglio 1998, n. 286, novellato nel 2020, senza considerare la
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