Trib. Taranto, sentenza 24/09/2024, n. 1935
Sintesi tramite sistema IA Doctrine
L'intelligenza artificiale può commettere errori. Verifica sempre i contenuti generati.
Segnala un errore nella sintesiSul provvedimento
Testo completo
Repubblica italiana
in nome del popolo italiano
Il tribunale di Taranto, sezione del lavoro, in composizione monocratica
nella persona del dottor Lorenzo De Napoli, ha emesso la seguente
sentenza
nella controversia previdenziale in primo grado iscritta al n. 9803/2023
r.g., decisa nell'udienza del 24.9.2024, promossa da
YE OR, con l'avv. Monica Colella;
ricorrente
contro
Inps, con l'avv. Antonio Brancaccio;
convenuto
avente ad oggetto: reddito di cittadinanza.
Conclusioni delle parti
Con ricorso depositato il 7.11.2023, YE OR chiedeva condannarsi
l'Inps a corrispondere il reddito di cittadinanza ex art. 1 d.l. 4/2019 conv.
in l. 26/2019.
Costituendosi in giudizio, l'Inps chiedeva rigettarsi la domanda.
All'odierna udienza la causa veniva oralmente discussa e decisa con la
presente sentenza, letta in udienza.
1 Ragioni di fatto e di diritto della decisione
La domanda è infondata.
A norma dell'art. 2 co. 1 lett. c-bis) d.l. 28.1.2019 n. 4 conv. in l. 28.3.2019
n. 26 (poi abrogato) costituiva requisito di erogazione del reddito di
cittadinanza “la mancanza di condanne definitive, intervenute nei dieci
anni precedenti la richiesta, per taluno dei delitti indicati nell'art. 7 co. 3”.
Nell'art. 7 co. 3 d.l. cit., nel testo modificato dall'art. 1 co. 74 lett. f) n. 1) l.
30.12.2021 n. 234 (e applicabile ratione temporis al caso in esame), era
indicato, tra gli altri, il delitto previsto dall'art. 648 del codice penale
(ricettazione).
Dal combinato disposto di tali norme si evince che il beneficio in questione
non spettava a chi avesse
in nome del popolo italiano
Il tribunale di Taranto, sezione del lavoro, in composizione monocratica
nella persona del dottor Lorenzo De Napoli, ha emesso la seguente
sentenza
nella controversia previdenziale in primo grado iscritta al n. 9803/2023
r.g., decisa nell'udienza del 24.9.2024, promossa da
YE OR, con l'avv. Monica Colella;
ricorrente
contro
Inps, con l'avv. Antonio Brancaccio;
convenuto
avente ad oggetto: reddito di cittadinanza.
Conclusioni delle parti
Con ricorso depositato il 7.11.2023, YE OR chiedeva condannarsi
l'Inps a corrispondere il reddito di cittadinanza ex art. 1 d.l. 4/2019 conv.
in l. 26/2019.
Costituendosi in giudizio, l'Inps chiedeva rigettarsi la domanda.
All'odierna udienza la causa veniva oralmente discussa e decisa con la
presente sentenza, letta in udienza.
1 Ragioni di fatto e di diritto della decisione
La domanda è infondata.
A norma dell'art. 2 co. 1 lett. c-bis) d.l. 28.1.2019 n. 4 conv. in l. 28.3.2019
n. 26 (poi abrogato) costituiva requisito di erogazione del reddito di
cittadinanza “la mancanza di condanne definitive, intervenute nei dieci
anni precedenti la richiesta, per taluno dei delitti indicati nell'art. 7 co. 3”.
Nell'art. 7 co. 3 d.l. cit., nel testo modificato dall'art. 1 co. 74 lett. f) n. 1) l.
30.12.2021 n. 234 (e applicabile ratione temporis al caso in esame), era
indicato, tra gli altri, il delitto previsto dall'art. 648 del codice penale
(ricettazione).
Dal combinato disposto di tali norme si evince che il beneficio in questione
non spettava a chi avesse
Iscriviti per avere accesso a tutti i nostri contenuti, è gratuito!
Hai già un account ? Accedi