Trib. Catania, sentenza 25/07/2024, n. 3984

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Sul provvedimento

Citazione :
Trib. Catania, sentenza 25/07/2024, n. 3984
Giurisdizione : Trib. Catania
Numero : 3984
Data del deposito : 25 luglio 2024

Testo completo


REPUBBLICA ITALIANA
In nome del popolo italiano

TRIBUNALE DI CATANIA
- Sezione Lavoro -
Il Giudice del Lavoro designato, dott.ssa Rita Nicosia, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. R.G. 5901/2019 avente ad oggetto differenze retributive
PROMOSSA DA
nato a [...] il [...], cod. fisc. Parte_1
, rappresentato e difeso dall'avv. Gaetano Romano ed elettivamente C.F._1
domiciliato presso il suo studio, sito in Catania piazza Michelangelo Buonarroti n. 34, giusta procura in atti telematici
RICORRENTE
CONTRO
Controparte_1
, in persona del RA della procedura pro tempore, con sede in Catania
[...]
via Ruilio n.18/20, cod. fisc.: P.IVA_1
E CONTRO in persona del legale rappresentante pro Controparte_2
tempore, con sede in Parma, via Enrico Forlanini n. 2/A, p.iva , rappresentata e P.IVA_2 difesa dall'avv. Luca Peron, d'intesa con l'avv. Tiziano Feriani, ed elettivamente domiciliata presso lo studio dell'avv. Stefano Brancati, sito in Catania via Conte Ruggero n. 61, come da procura in atti telematici
RESISTENTI

CONCLUSIONI
Le parti comparse hanno precisato le rispettive conclusioni come da note scritte sostitutive dell'udienza depositate nel fascicolo telematico a norma dell'art. 127 ter c.p.c.
Pagina 1 IN FATTO E IN DIRITTO
Con ricorso ex art. 414 c.p.c. depositato telematicamente l'8.06.2019, in breve, Parte_1
ha esposto:
[...]
- che in data 27.06.2008 è stato assunto a tempo pieno e indeterminato alle dipendenze di con qualifica di socio operaio di cui al livello V del CCNL Controparte_3
Autotrasporto Merci e Logistica, segnatamente restando adibito alla preparazione degli ordini presso l'HUB, ossia il deposito merci, della –con cui la Controparte_2
società datrice di lavoro ha concluso un contratto di appalto- e, più esattamente, provvedendo
tramite l'utilizzo di un palmare, per mezzo del quale gli viene indicato l'ordine di magazzino con la merce da prelevare, … al prelievo della merce stipata all'interno del magazzino, per poi collocarla, con l'ausilio di carrelli e transpallets, in casse, scatole e/o pallets e trasferirla sulla baia di carico, dove un trasportatore la carica sul camion. Provvede, altresì, all'aggiornamento delle giacenze di magazzino ed all'etichettatura della merce”;

- che lo stesso ha reso le predette prestazioni dal lunedì al venerdì, e raramente anche il sabato, per 8 ore al giornaliere, senza tuttavia percepire un trattamento economico complessivo proporzionato alla quantità e qualità del lavoro prestato, sì come previsto dall'art. 3 della l. n.
142/2001
e tanto meno ha ricevuto la corresponsione di voci retributive ulteriori, quali lo straordinario, le festività, gli scatti di anzianità, né gli istituti normativi previsti dalla legge per la generalità dei lavoratori, come ferie, permessi e TFR, finendo così per percepire una retribuzione economica inferiore a quella contrattualmente prevista anche per festività e mensilità aggiuntive;

- che a far data dall'01.01.2016 la Coop. Giada a r.l. ha unilateralmente disposto
l'applicazione del CCNL Servizi Integrati Multiservizi in luogo del CCNL sino ad allora applicato, inquadrando l'attività lavorativa dallo stesso espletata nel livello I, anziché al livello
II, del CCNL Servizi Integrati Multiservizi e, anche a voler considerare legittima la variazione della contrattazione collettiva, per il principio della irriducibilità della retribuzione, comunque, lo stesso ha diritto a conservare i diritti acquisiti con il precedente CCNL Trasporto Merci e
Logistica, sotto il profilo sia economico sia normativo, laddove la parte datoriale non ha tenuto conto del principio di irriducibilità della retribuzione sancita dall'art. 2103 c.c. né che l'art. 36
Cost. riserva tutela al trattamento economico globale percepito dai lavoratori subordinati;

- che per i crediti maturati dal 2013 al 2018, in virtù di quanto previsto dall'art. 1676 c.c. e dall'art. 29 del d.lgs. n. 276/2003, è responsabile solidale la società committente
[...]
Controparte_2
Pagina 2
Su tali premesse, ha adito l'intestato Tribunale per sentire “• condannare le Parte_1
società convenute in solido al pagamento in (suo) favore … della somma di € 58.576,68 o di quella maggiore o minore somma che risulterà dovuta in corso di causa, anche in relazione al combinato disposto degli articoli 36 Cost. e 2099 Cod. Civ., liquidando la somma dovuta … se del caso con valutazione equitativa;
statuire che … (lo stesso) ha diritto, sin dal 01/01/2016, all'inquadramento nel secondo livello del CCNL Servizi Integrati Multiservizi e condannare le società convenute a corrispondergli le relative differenze retributive sino alla sentenza, previo espletamento di CTU che sin d'ora si chiede;
in subordine, previo riconoscimento del diritto del ricorrente dall'01/01/2016 all'inquadramento nel secondo livello del CCNL Integrati
Multiservizi, condannare le società convenute in solido al pagamento in (suo) favore … della somma di € 31.787,27 o di quella maggiore o minore somma che risulterà dovuta in corso di causa, anche in relazione al combinato disposto degli articoli 36 Cost. e 2099 Cod. Civ., liquidando la somma dovuta … se del caso con valutazione equitativa;
sulle somme oggetto di condanna, rivalutazione monetaria con decorrenza dalla data di maturazione dei singoli crediti, oltre agli interessi legali maturati e maturandi sulle somme via via rivalutate. Con vittoria di spese, competenze ed onorari, da distrarre in favore del … difensore antistatario ex art. 93 c.p.c.”.
In data 6.11.2019 si è costituita in giudizio depositando in Controparte_3
cancelleria memoria difensiva con la quale, in sintesi, ha dedotto:
- che la stessa, avvalendosi delle prestazioni di lavoro rese unicamente dai propri soci, tra cui il ricorrente, secondo quando meglio disciplinato nel regolamento interno, svolge attività di servizi logistici in favore della società ciò assorbendo quasi CP_2 CP_2
integralmente la propria potenzialità lavorativa;

- che il ricorrente non ha contestato la sua qualità di socio né il numero delle giornate di lavoro effettivamente espletate rispetto alle quali è stato parametrato il trattamento economico globale corrisposto e tanto meno la legittimità della scelta operata dalla stessa di applicare un contratto collettivo diverso rispetto a quello in precedenza applicato;

- che il livello di inquadramento riconosciutogli è coerente con il profilo professionale di preparatore di commissione di cui al V livello del CCNL Logistica Trasporto merci e
Spedizioni ed equivalente al livello previsto dal CCNL Servizio Integrati successivamente applicato, stante anche che tale socio non ha mai provveduto all'aggiornamento delle giacenze di magazzino e alla etichettatura della merce;

- che gli importi della retribuzione degli anni 2015, 2016, 2017 e 2018 indicati dal ricorrente sono rimasti invariati in tali anni e, in ogni caso, le pretese relative al quinquennio anteriore al
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deposito del ricorso si sono estinte per prescrizione, maturata in data antecedente al mese di giugno del 2014;

- che nell'ambito delle cooperative la disciplina della subordinazione va coordinata con i principi mutualistici e, avendo chiuso i bilanci di esercizio 2014 con segno negativo, ha programmato una politica di contenimento dei costi, ma ciò non è valso a tradursi in una costante perdita economica mitigata solo nell'anno 2017 da un laborioso pareggio dei conti, sicché, per salvaguardare i livelli occupazionali posti a rischio dalla crisi, anche i soci lavoratori hanno fornito un loro apporto economico sì da evitare il dissesto economico dell'impresa, attraverso la riduzione, a rotazione tra tutti loro, delle giornate mensilmente lavorate e limitando il trattamento economico assegnato a ciascuno.
Conseguentemente, la cooperativa datrice di lavoro ha chiesto di “… dichiarare inammissibile o comunque rigettare le domande formulate nel ricorso introduttivo in premessa in quanto destituite di fondamento in fatto e in diritto”.
In data 5.11.2019 si è costituita la versando memoria Controparte_2 difensiva con la quale, tra l'altro, ha dedotto:
- che è estranea all'eventuale rapporto di lavoro subordinato asseritamente intercorso tra il ricorrente e né è a conoscenza delle modalità di svolgimento di tale Controparte_3
ipotetico rapporto di lavoro e, perciò, non è in grado di affermare se siano fondate o meno, nel merito, le pretese retributive oggetto di causa che, comunque, in limine litis, si palesano infondate per carenza di prove, non avendo indicato il ricorrente neppure quale sarebbe stata la paga base corrisposta allo stesso, oltre ai profili di contraddittorietà meglio evidenziati nel proprio scritto difensivo;

- che i conteggi elaborati in ricorso sono errati, in quanto apodittici ed svincolati da parametri oggettivi e concretamente verificabili;

- che neppure il ricorrente ha dato prova che a decorrere dal mese di gennaio 2016, in occasione della sostituzione del CCNL applicato (da Trasporti e Logistica a Servizi Integrati
Multiservizi), avrebbe percepito un trattamento economico inferiore a quello precedente;

- che anche qualora si ritenesse che il ricorrente abbia provato di aver diritto, almeno in parte, alle differenze retributive per cui è causa, difetta prova dei requisiti necessari ai fini della configurazione della pretesa responsabilità solidale della stessa deducente ai sensi dell'art. 29 del d.lgs. 276/2003 o, in subordine, dell'art. 1676 c.c., non essendo sufficiente il mero fatto che la pretesa datrice di lavoro di , abbia svolto alcuni servizi in favore Controparte_3 Parte_1 dell'esponente nell'ambito di un appalto, ma occorre prova rigorosa che il predetto abbia
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lavorato, per il periodo dal 2013 al 2018, nell'interesse della medesima e non anche di altri committenti;

- che, in ogni caso, l'ambito dell'ipotetica responsabilità solidale dell'esponente ai sensi dell'art. 29 del d.lgs. n. 276/2003 sarebbe più circoscritto rispetto a quanto preteso dal ricorrente, restando esclusi
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