Trib. Nocera Inferiore, sentenza 14/02/2025, n. 574

TRIB Nocera Inferiore
Sentenza
14 febbraio 2025
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TRIB Nocera Inferiore
Sentenza
14 febbraio 2025

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Sul provvedimento

Citazione :
Trib. Nocera Inferiore, sentenza 14/02/2025, n. 574
Giurisdizione : Trib. Nocera Inferiore
Numero : 574
Data del deposito : 14 febbraio 2025

Testo completo

N. R.G. 3865/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DE POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NOCERA INFERIORE
I SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona DE Giudice dott.ssa Maria Troisi ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di II Grado iscritta al n. r.g. 3865/2022 promossa da:
SOCIETA' TRENITALIA SPA, in persona DE Responsabile DEla Direzione Affari Legali e
Societari, con il patrocinio DEl'Avv. Antonio D'Adamo;
APPELLANTE
CONTRO
AGENZIA DELE ENTRATE - RISCOSSIONE, in persona DE suo legale rappresentante p.t., con il patrocinio DEl'Avv. Ilaria Riccio;

APPELLATA
CONTRO
AN AZ NA Mobilità PA, in persona DE legale rappresentante p.t.;
APPELLATA CONTUMACE
CONTRO
DO DE AS (C.F. [...]);
APPELLATO CONTUMACE

CONCLUSIONI
Le parti concludevano riportandosi ai rispettivi atti introduttivi e successive difese, sicché la causa veniva trattenuta in decisione con assegnazione dei termini di cui all'art. 190
c.p.c.
per il deposito DEle comparse conclusionali e memorie di replica.
MOTIVI DELA DECISIONE
Il presente giudizio ha ad oggetto l'appello proposto dalla Società Trenitalia S.p.A., nei pagina 1 di 6
confronti di DU EL MA, DEl'Agenzia DEle Entrate Riscossione e DEl'AN AZ
NA Mobilità PA con riferimento alla sentenza n. 361.2022 (r.g. n. 4735/2020) depositata il 3.2.2022 dal Giudice di Pace di Nocera Inferiore.
In primo grado DU EL MA aveva impugnato l'estratto ruolo esattoriale fondato sulla cartella di pagamento n. 10020140036002738000 riguardante il mancato pagamento DEl'ordinanza ingiunzione ALA00000022089/2006, relativa al verbale n. 55 DE 20.10.2005, rilasciato a bordo DE treno n. 591 in prossimità DEla località di Formia, ai sensi DEl'art. 23 DE
D.P.R. 753/1980. Il sig. DU EL MA con l'impugnazione DEl'estratto di ruolo eccepiva la mancata e/o errata notifica DEla cartella esattoriale n. 10020140036002738000 e degli atti consequenziali relativi all'impugnato ruolo nonché la prescrizione quinquennale DE relativo credito.
In particolare, il giudice di prime cure nella parte motiva DEla sentenza indicava una cartella di pagamento (n. 100/2013/0011874515/000 relativa ad un verbale di infrazione al Codice DEla Strada) diversa da quella impugnata con l'atto introduttivo (n. 10020140036002738000),
e dopo aver riscontrato che la cartella di pagamento risultasse notificata il 18.10.2013, affermava che l'Ente Riscossore, non avesse dato prova dei successivi atti interruttivi DEla prescrizione quinquennale, con conseguente estinzione DE credito.
In questa sede l'appellante, Società Trenitalia S.p.A., ha chiesto la riforma DEla decisione impugnata, in via preliminare, per non avere il giudice di prime cure verificato la tempestività DEl'opposizione spiegata da parte attrice, la quale ad avviso DEla parte appellante doveva essere depositata entro il termine di 30 giorni dalla conoscenza DE provvedimento opposto e inoltre, e, inoltre, per non aver tenuto conto DEla domanda riconvenzionale trasversale formula nei confronti DEl'Agenzia DEle Entrate;
infine, chiedeva che fosse dichiarata la nullità DEla decisione impugnata per errata indicazione nella parte motiva DEla sentenza degli atti oggetto di impugnazione, e/o nel merito dichiarare l'inammissibilità DEl'azione promossa in primo grado per carenza di interesse.
Con comparsa depositata in data 13.12.2022 si costituiva l'Agenzia DEle Entrate Riscossione che in via preliminare, chiedeva dichiarare inammissibile l'appello ai sensi degli artt. 113
c.p.c.
in combinato disposto con l'art. 339 c.p.c., nel merito, accertare l'inammissibilità DEl'azione promossa in primo grado per carenza di interesse ad agire.
Ancorchè ritualmente evocati in giudizio, DU EL MA e AN AZ NA
Mobilità PA restavano contumaci.
Parte appellante eccepisce la nullità DEla sentenza per errore
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