Trib. Pavia, sentenza 04/11/2024, n. 1446
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Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI PAVIA
SEZIONE TERZA CIVILE
in composizione monocratica, nella persona del Dott. Luciano Arcudi, sulle conclusioni prese a seguito all'invito al deposito di note scritte, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile iscritta al n. 4579/2022 di R.G., promossa da:
PA EA (C.F.: [...]), rappresentato e difeso dall'Avv. Gianni Piccolo,
- attore - contro
BPER BANCA S.P.A. (C.F.: 01153230360), rappresentata e difesa dall'Avv. David
Giuseppe Apolloni,
- convenuta -
e contro
INTESA SAN PAOLO S.p.A. (C.F. 00799960158),
- convenuta contumace -
e con la chiamata in causa di
WIND TRE S.P.A. (C.F.: 13378520152), rappresentata e difesa dall'Avv. Giustino Di
Cecco,
- terza chiamata -
e di
DI CO AN (C.F.: [...]),
- terzo chiamato contumace -
Conclusioni
Per l'attore:
1
S.P.A., INTESA SANPAOLO S.P.A, WIND TRE S.P.A. ed il sig. DI CO AN titolare della ditta individuale Informaticando di Di LC NI, tutte in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore, alla corresponsione e/o restituzione in favore del Dott. AN AN della somma di €uro 26.083,21, e/o di quell'altra somma, maggiore o minore, che risulterà in corso di causa, oltre interessi ex art. 1284,
c. 4, c.c. dalla data della domanda giudiziale all'effettiva corresponsione. Con vittoria di spese, diritti e onorari di giudizio, 4% C.P.A. ed I.V.A. di legge, successive e relative occorrende».
Per la convenuta:
«Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, contrariis reiectis, (…) nel merito in via principale: rigettare in toto la domanda di parte attrice in quanto infondata in fatto e in diritto per tutte le ragioni esposte in narrativa, con vittoria di spese legali oltre IVA e CAP come per legge. In via subordinata: nella denegata e non creduta ipotesi di accoglimento anche solo parziale delle domande promosse da AN AN, riconoscere la esclusiva responsabilità di WINDTRE S.p.A. in persona del legale rappresentante pro tempore nella causazione dei danni lamentati dall'attore e, per l'effetto, condannarla a tenere indenne Bper Banca S.p.a. da qualsiasi pregiudizio economico in merito ai fatti di causa, sostituendo, quindi l'istituto di credito nel pagamento di qualsivoglia somma riconosciuta al ricorrente a qualsivoglia titolo. In via di ulteriore subordine nella denegata e non creduta ipotesi di accoglimento anche solo parziale delle domande promosse da AN AN, accertare e dichiarare il concorso di colpa dell'attore
e di WINDTRE S.p.A. nella misura che sarà ritenuta di giustizia, nella causazione dell'evento. In ogni caso con vittoria di spese legali, IVA e CAP come per legge».
Per la terza chiamata WI TR S.p.A. (non risulta essere stato depositato per l'udienza
“cartolare” del 17.7.2024 il foglio di precisazione delle conclusioni e si riportano pertanto quelle rassegnate nella comparsa di costituzione e risposta) «Voglia l'Ill.mo
Tribunale adito, contrariis rejectis: (…) nel merito, in via principale: b) accertare e dichiarare l'inesistenza di ogni e qualsivoglia tipo di responsabilità in capo a WI TR
2 S.p.A. in ordine alle avverse domande e, per l'effetto, rigettare tutte le domande formulate da BPER Banca S.p.A. nei confronti di WI TR S.p.A. perché infondate in fatto ed in diritto per tutti i motivi meglio esposti in narrativa e dichiarare che WI TR
S.p.A. nulla deve né all'attore né a BPER Banca;
in via subordinata: c) nella denegata
e non creduta ipotesi di accoglimento anche solo parziale delle domande promosse da
BPER Banca S.p.A. nei confronti di WI TR, accertare e dichiarare che l'esclusiva responsabilità nella causazione del danno in capo al terzo chiamato in causa
INFORMATICANDO di Di LC NI nella misura che sarà ritenuta di giustizia, e per l'effetto condannarlo a risarcire per intero il danno eventualmente subito dall'attore e a mantenere totalmente indenne e manlevare WI TR da ogni e qualunque responsabilità, spesa e costo;
in via ulteriormente subordinata: d) nella denegata e non creduta ipotesi di accoglimento anche solo parziale delle domande promosse da BPER Banca S.p.A. nei confronti di WI TR, accertare e dichiarare il concorso di colpa dell'attore signor AN, di BPER Banca S.p.A., e del terzo chiamato INFORMATICANDO di Di LC NI nella misura che sarà ritenuta di giustizia, nella causazione dell'evento e, per l'effetto, determinare la quota di responsabilità in capo a ciascuno di essi determinando il rispettivo ammontare del risarcimento a carico di ciascuno di essi».
Esposizione concisa dei precedenti di fatto e processuali
1. - Con atto di citazione ritualmente notificato, il sig. AN AN ha convenuto in giudizio BPER Banca S.p.A. e Intesa Sanpaolo S.p.A. con domanda di pagamento della somma capitale di € 26.083,21. A fondamento di detta domanda, esso attore esponeva in fatto: i) di essere titolare di conto corrente acceso presso Banca Intesa
San Paolo “ora divenuta BPER Banca”;
ii) che il 21.7.2020, alle ore 10.30 circa, accedendo al conto tramite il servizio “home banking” si avvedeva che il giorno precedente erano stati disposti in favore di ignoti due bonifici non autorizzati per il suddetto importo;
iii) che si recava quindi immediatamente presso una Stazione dei
Carabinieri a sporgere denuncia;
iv) che nella stessa giornata del 20.7.2020 (data delle operazioni non autorizzate) si era peraltro accorto del mancato funzionamento della rete mobile del proprio telefono cellulare, che segnalava “Sim card non registrata nella rete”, sicché il giorno dopo si recava presso un rivenditore WI TR dove sostituiva la SIM
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con una nuova;
v) che, sempre il 21.7.2020, la banca procedeva con l'operazione di
“richiamo dei bonifici” che non dava esito positivo, sicché il giorno seguente, su invito della banca stessa, si recava in filiale ove sottoscriveva il “modulo di disconoscimento dell'operazioni di pagamento non autorizzate”;
vi) che la banca, in un primo momento, riaccreditava la somma di cui trattasi, salvo poi, il 15.10.2020, effettuarne senza preavviso il riaddebito;
vii) che il reclamo conseguentemente presentato veniva respinto dalla banca con la motivazione che “i bonifici disconosciuti sono stati disposti tramite le credenziali associate alla sua utenza, carpite da terzi in maniera illegittima” e che “il sistema bancario informatico della banca non è stato violato”.
In punto di diritto, premesso di essere stato vittima della frode nota come “SIM Swap”, sosteneva la responsabilità della banca, evocando l'art. 10 del D.lgs. 27.1.2010 n. 11, rilevando l'assenza di “dolo o colpa grave” in capo a sé medesimo e ponendo in discussione l'adeguatezza del sistema di autenticazione previsto.
2. – Si costituiva la (sola) BPER Banca S.p.A., resistendo alla domanda. In sintesi, essa ascriveva il fatto in parte, per quanto riguarda l'appropriazione delle credenziali di accesso al sistema di “internet banking”, al comportamento negligente dell'attore stesso, ed in parte, per quanto riguarda la presa di conoscenza della “OTP” dispositiva, alla condotta del gestore di telefonia mobile WI TR S.p.A. che aveva sostituito la SIM dell'attore senza prima verificare l'identità di colui il quale
(evidentemente, un truffatore) ne aveva fatto richiesta. In particolare, si evidenziava come la violazione del sistema a doppia autenticazione adottato nella fattispecie non sarebbe stata oggettivamente possibile in assenza di una cooperazione del cliente, anche involontaria, consistente nell'omessa adeguata