Trib. Roma, sentenza 12/12/2024, n. 11573

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Sul provvedimento

Citazione :
Trib. Roma, sentenza 12/12/2024, n. 11573
Giurisdizione : Trib. Roma
Numero : 11573
Data del deposito : 12 dicembre 2024

Testo completo

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

TRIBUNALE DI ROMA sez. II^ lavoro
Il Giudice del lavoro, dr. Luca Redavid, ha pronunciato e pubblicato, mediante lettura del dispositivo, nella pubblica udienza del 15/11/24 la seguente
SENTENZA

nella causa iscritta in materia di lavoro al n° 11180 del R.G. dell'anno 2021 promossa da:

Parte_1 rappresentato e difeso dall'avv. C. Fanetti – A. Gabutti in virtù di procura allegata al ricorso introduttivo del giudizio ed elettivamente domiciliato presso lo studio del difensore;
RICORRENTE Contro

CP_1 in persona del l.r.p.t. rappresentato e difeso dall'avv. M. Valentini in virtù di procura allegata alla memoria di costituzione in giudizio ed elettivamente domiciliato presso lo studio del difensore;

RESISTENTE Oggetto: differenze retributive
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con ricorso depositato in data 26/04/21, ritualmente notificati, il ricorrente indicato in epigrafe ha adìto il Tribunale di Roma in funzione di Giudice del lavoro ed ha concluso chiedendo :“accertata e dichiarata la natura subordinata e a tempo pieno del rapporto di lavoro intercorso tra le parti nel periodo precisato dal 06.12.2019 al 30.04.2020 e dal 25.05.2020 al 31.12.2020 e l'inquadramento del ricorrente nel livello IV di classificazione del personale di cui al C.C.N.L. Turismo – pubblici esercizi, e accertato l'orario di lavoro svolto dal ricorrente medesimo, condannare la in persona Controparte_1 del legale rappresentante pro tempore, al pagamento nei confronti dell'istante, della complessiva somma di
€ 15.916,39 per gli emolumenti di cui al C.C.N.L. Turismo – pubblici esercizi, come da conteggio analitico allegato, o della diversa somma, maggiore o minore, che dovesse emergere in corso di causa o che stabilirà il Giudice, anche in via equitativa, maggiorata di interessi legali e rivalutazione monetaria;
condannare, inoltre, la convenuta al risarcimento del danno in favore dell'istante, da determinarsi in via equitativa, discendente, dall'omesso, inesatto o incompleto versamento degli oneri assistenziali e previdenziali. Con vittoria di spese, competenze ed onorari, da distrarsi in favore dei procuratori antistatari.”
Si è costituita in giudizio la parte convenuta indicata in epigrafe contestando quanto ex adverso dedotto ed ha concluso per il rigetto del ricorso, con vittoria di spese di lite.
1
La causa è stata istruita con documenti e testimoni ed è stata espletata CTU contabile;
la causa ed è stata discussa e decisa all'udienza del 15/11/24 con la lettura del dispositivo e della motivazione in udienza.

MOTIVI DELLA DECISIONE
Nel merito il ricorso è parzialmente fondato e deve essere, quindi, accolto per quanto di ragione. Occorre premettere che costituisce onere della parte interessata provare la sussistenza degli elementi che la disciplina codicistica prevista dall'art. 2094 c..c. e la costante elaborazione giurisprudenziale hanno individuato come essenziali o complementari ai fini della sussistenza di un rapporto di lavoro subordinato, non costituendo la natura subordinata del rapporto di lavoro oggetto di presunzione nemmeno iuris tantum. In primis è fondamentale dimostrare il vincolo della subordinazione intesa come assoggettamento del lavoratore al potere direttivo, organizzativo e disciplinare dell'imprenditore, mediante l'inserzione organica, continuativa e sistematica nell'organizzazione tecnica, economica ed amministrativa dell'impresa di cui lo stesso diventi parte integrante, desumendolo, ove lo stesso risulti o si manifesti in modo notevolmente attenuato, da indici sussidiari privi di per sé di autonomo valore decisionale e valutabili come elementi indiziari valutabili nell'ambito di un apprezzamento globale quali il vincolo di orario, la forma della retribuzione, l'incidenza del rischio o l'oggetto della prestazione stessa.
Cass. n. 4171/06 ha precisato che “ l'elemento che contraddistingue il rapporto di lavoro subordinato rispetto al rapporto di lavoro autonomo, assumendo la funzione di parametro normativo di individuazione della natura subordinata del rapporto stesso, è il vincolo di soggezione personale del lavoratore - che necessita della prova di idonei indici rivelatori, incombente allo stesso lavoratore - al potere organizzativo,
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